Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/06/1983, n. 4321

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Il ministero del tesoro che, attraverso l'apposito ufficio liquidazioni, assuma la rappresentanza in giudizio di un ente pubblico soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956 n. 1404 (nella specie: cassa mutua provinciale coltivatori diretti Livorno), a norma dell'art. 11 della stessa legge, agisce come organo non dell'ente soppresso, bensì dell'amministrazione statale, con la conseguente applicazione, per la Determinazione della Competenza territoriale, delle Disposizioni sul cosiddetto foro erariale (artt. 6 del R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 e 25 cod. proc. civ.), conformemente al dettato del secondo comma dell'art. 11 citato, che nelle "vertenze degli enti in liquidazione regolate dalla presente legge" prevede per il ministero del tesoro il patrocinio dell'Avvocatura dello stato "alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono gli uffici dello stato" e che è riferibile non solo alle vertenze (di cui all'art. 9 dell'indicata legge) relative alla formazione dello stato passivo, ma a tutte le controversie inerenti alle operazioni di liquidazione (contenzioso in atto al momento della messa in liquidazione, vertenze sul recupero dei crediti, ecc.). Ne' rileva in contrario che il giudizio sia già pendente all'epoca dell'assunzione delle operazioni di liquidazione da parte del suddetto ufficio, ovvero che trattisi di controversia di lavoro, in quanto la regola del foro erariale opera anche per i giudizi nei quali l'amministrazione dello stato non sia stata ab origine parte e per le cause di lavoro. ( V 236/81, mass n 410646, sulla seconda parte; ( V 1365/79, mass n 397658).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/06/1983, n. 4321
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4321
Data del deposito : 23 giugno 1983

Testo completo

Il ministero del tesoro che, attraverso l'apposito ufficio liquidazioni, assuma la rappresentanza in giudizio di un ente pubblico soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956 n. 1404 (nella specie: cassa mutua provinciale coltivatori diretti Livorno), a norma dell'art. 11 della stessa legge, agisce come organo non dell'ente soppresso, bensì dell'amministrazione statale, con la conseguente applicazione, per la Determinazione della Competenza territoriale, delle Disposizioni sul
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi