Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2019, n. 01780

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2019, n. 01780
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01780
Data del deposito : 23 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9585/2016 R.G. proposto da Torricola Domus s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. E B C e R A, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Roma, via Sicilia, 66

- ricorrente -

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6323/9/2015, depositata il 30 novembre 2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 settembre 2018 dal Consigliere P C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F S, che ha concluso chiedendo l'accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso;
uditi gli avv. A F, per la ricorrente, e P P, per la controricorrente

FATTI DI CAUSA

1. La Torricola Domus s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 30 novembre 2015, di reiezione dell'appello dalla medesima proposta avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso per l'annullamento di due avvisi di accertamento con cui, relativamente all'anno 2005, erano statt rideterminatE l'i.v.a. e l'i.re.s. e recuperate le imposte non versate.

2. Dall'esame della sentenza impugnata si evince che gli atti impositivi si fondavano sulla qualificazione di sopravvenienze attive di somme ricevute dal socio di maggioranza e contabilizzate dalla contribuente quali finanziamento dei soci, nonché sul mancato riconoscimento della detrazione dell'i.v.a. assolta per spese di manutenzione e ristrutturazione di un immobile, in quanto riconducibili alla gestione del bene e, dunque, non inerenti l'attività propria dell'impresa.

2.1. Il giudice di appello, confermando la decisione del primo giudizio, ha respinto il gravame, evidenziando, rispettivamente, l'assenza di sufficienti elementi a sostegno della tesi per cui la dazione di denaro del socio fosse riconducibile ad un suo finanziamento alla società e la non inerenza dell'i.v.a. detratta a spese relative alla ristrutturazione dell'immobile, attenendo le stesse alla manutenzione e all'uso dello stesso.

3. Il ricorso è affidato ad otto motivi.

4. L'Agenzia delle Entrate non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all'eventuale udienza di discussione.

5. La ricorrente deposita memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Occorre esaminare prioritariamente, per ragioni di ordine logico, e congiuntamente il quarto e sesto motivo di ricorso.

1.1. Con il quarto motivo la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 88, quarto comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e 2467 c.c., per aver la sentenza impugnata ritenuto che i versamenti del socio diano origine a materia imponibile.

1.2. Con il sesto motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 (già, 52), d.P.R. n. 917 del 1986, e 2709 e 2423 c.c., in relazione alla qualificazione del versamento effettuato dal socio di maggioranza quale sopravvenienza attiva imponibile, nonostante le diverse risultanze emergenti dalla contabilità e dal bilancio della società.
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