Cass. civ., SS.UU., ordinanza 05/02/2018, n. 02721

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 05/02/2018, n. 02721
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02721
Data del deposito : 5 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26442-2016 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE DI SALERNO, con ordinanza emessa il 7/11/2016 (r.g. n. 865/2011) nella causa tra: LETTERIELLO ANTONIETTA;
- ricorrente non costituitasi in questa fase -

contro

TOTO S.P.A., ANAS S.P.A.;
Gzo - resistenti non costituitisi in questa fase - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. G BOGNI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. I Z, il quale chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, nei termini precisati. Rilevato che 1. In data 20 marzo 1999 veniva notificata a A L l'esecuzione, disposta con decreti di occupazione temporanea di un suo terreno sito in Comune di Campagna, di lavori di ammodernamento dell'autostrada del Mediterraneo (Salerno - Reggio Calabria). Scaduti tali decreti la L ha richiesto la restituzione del suo terreno e ha quindi convenuto davanti alla sezione di Eboli del Tribunale di Salerno le s.p.a. ANAS e TOTO al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto della occupazione.

2. In data 29 settembre 2008 è stato notificato il decreto di espropriazione del terreno alla L che ha proposto ricorso al T.A.R. Campania chiedendo l'annullamento degli atti amministrativi e il risarcimento dei danni derivati alla parte residua del fondo e per l'occupazione di una estensione maggiore rispetto a quella effettivamente espropriata. Ric. 2016 n. 26442 sez. SU - ud. 26-09-2017 -2- 3. Il Tribunale di Salerno sez. Eboli ha dichiarato, con sentenza n. 66/2011, il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo.
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