Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2004, n. 3967
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In tema di concorrenza sleale, l'imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa. Nè assume rilievo, in contrario, la circostanza che l'imitazione riguardi (e, in ipotesi, riproduca integralmente) le forme coperte da brevetto per modello ornamentale, giacché - ferma in tal caso la possibilità di tutela sotto il profilo della contraffazione - la forma coperta da brevetto non diventa per ciò solo una forma distintiva.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALTURA LEIDEN HOLDING BV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIACOMO PUCCINI 9, presso l'avvocato ANTONIA LUCCHESI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI MARANGONI, giusta procura speciale per Notaio FELIX BANGERTER del Cantone di Berna repertorio n. 1599 del 26/03/01;
- ricorrente -
contro
VE DIFFUSION S.R.L., BAUS HEINZ GEORG;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 11848/01 proposto da:
VE DIFFUSION S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, eletti vantante domiciliata in ROMA P.ZZA SALLUSTIO 9, presso l'avvocato GIANFRANCO PALERMO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO MARIA PRADO, giusta procura speciale per Notaio Dr. GIAMPAOLO FABBI di Mantova del 10/04/01 repertorio n. 47144;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ALTURA LEIDBN HOLDING BV, BAUS HEINZ GEORG;
- intimati -
avverso la sentenza n. 344/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 22/02/00;
udita la relaziona della causa svolta nella pubblica udienza dal 21/10/2003 dal Consigliere Dott. Gianfranco GUARDI;
udito per il ricorrente l'Avvocato LUCCHESI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 25 gennaio 1991 la EL IO s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia la società olandese LT LE LD ed IN GE AU per sentir dichiarare la nullità totale o parziale - limitatamente agli effetti della loro registrazione in Italia - di alcuni brevetti europei e di alcuni brevetti italiani per modello ornamentale di cui la LT era titolare;
per far dichiarare che nessuna delle apparecchiature per cabine doccia commerciate dall'attrice costituiva violazione di diritti di esclusiva della convenuta;
per far accertare e dichiarare che quest'ultima si era resa responsabile di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 2 cod. civ., ed ottenerne in conseguenza la condanna alla cessazione
degli atti lesivi, alla pubblicazione della sentenza ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. Costituitosi il contraddittorio, la convenuta chiedeva il rigetto delle domande avversarie ed in via riconvenzionale chiedeva che il Tribunale accertasse la contraffazione e la concorrenza sleale commesse dall'attrice con conseguente inibitoria dell'illecita condotta, ordine di distruzione delle cabine per doccia e loro componenti realizzati in violazione dei brevetti, ordine di pubblicazione della sentenza e condanna dell'attrice al risarcimento del danno nella misura da accertare in corso di istruttoria ed eventualmente ai sensi dell'art. 86 legge invenzioni. Ammessa, ed esperita, una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza 18 dicembre 1997 - 7 aprile 1998 il Tribunale di Venezia respingeva tutte le domande proposte dalla società EL;
dichiarava la contraffazione del brevetto EPO119514 e dei modelli ornamentali n. 34338 e n. 38704 relativi a box doccia, nonché del brevetto EPO158085 e del modello ornamentale n. 34338 relativi a pannelli per cabine da doccia;
inibiva all'attrice la produzione e la commercializzazione delle cabine per doccia e delle lastre in contraffazione;
disponeva la pubblicazione del dispositivo della sentenza e rigettava tutte le altre domande della convenuta. Proponeva appello la società EL IO s.r.l. chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata e insistendo, nel merito, per l'accoglimento integrale delle domande da essa formulate in primo grado. Con atto separato, essa formulava altresì richiesta di sospensione della sentenza, richiesta che veniva respinta dal Presidente della corte d'appello con provvedimento del 14 ottobre 1998.
Costituendosi nel giudizio d'appello, la soc. LT chiedeva il rigetto dell'appello principale e proponeva appello incidentale per ottenere la riforma della sentenza nel capo in cui non era stata accolta la domanda di condanna della società EL per atti di concorrenza sleale nonché sul capo relativo alla mancata condanna al risarcimento del danno per contraffazione e concorrenza sleale. Con sentenza del 31 gennaio/22 febbraio 2000 la Corte d'appello di Venezia respingeva l'appello principale e quello incidentale, compensando le spese del giudizio nella misura della metà e condannando l'appellante a rifondere la residua metà all'appellata. La LT LE IO B.V. ha proposto ricorso formulando cinque motivi.
Ha resistito la EL IO s.r.l., depositando controricorso e formulando ricorso incidentale.
Lo parti hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi con successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere disposta, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi n. 9032/2001 R.G. e n. 11848/2001 R.
G., trattandosi di ricorsi proposti avverso la medesima sentenza.
2. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto la corte territoriale avrebbe omesso di
pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento danni derivanti dall'accertata contraffazione.
Con il secondo motivo essa ha dedotto violazione dell'art. 86 del R.D. n. 1127/1939 in quanto, una volta accertata la violazione dalla
norma citata, si sarebbe rasa inevitabile, ai sensi della norma citata, la condanna della società EL al risarcimento del danno in forma generica, con rimessione ad altro giudizio per la liquidazione in forma determinata od equitativa.
Con il