Cass. civ., sez. III, sentenza 02/05/2022, n. 13751
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Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso N. 1590/2019 R.G. proposto da: CA OR, elettivamente domiciliato in Roma, Via Galloni° n. 18, presso lo studio dell'avvocato Marcello Frediani, rappresentato e difeso dall'avvocato Diego Tosi, come da procura in calce al ricorso
- ricorrente -
CO ntro INTESA SANPAOLO s.p.a., in persona del procuratore speciale Andrea Faccio, domiciliato in Roma, nella Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Maria Scotta, come da procura in calce al controricorso.
- controricorrente -
e contro _ N. 1590/19 R.G. EQUITALIA NORD s.p.a. - intimata - avverso la sentenza n. 1932/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 12.11.2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.12.2021 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija;
viste le conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale d.ssa Anna Maria Soldi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Il NC di LI s.p.a. chiese ed ottenne, in data 19.6.1992, decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. nei confronti di DO LU, per l'importo di L. 200.077.714, oltre interessi convenzionali ed altri accessori, e ciò in virtù di una duplice scopertura da c/c bancario. Detto d.i., frattanto non opposto dall'ingiunto, venne dapprima azionato dinanzi al Tribunale di Torino nella procedura esecutiva N. 260/96 R.G., avviata dallo stesso NC di LI ed in cui era in seguito intervenuta BA NT San LO s.p.a. (quale incorporante dello stesso NC), rimasta però parzialmente incapiente;
pertanto, il titolo venne nuovamente azionato mediante atto di precetto dell'importo di C 118.727,92 oltre accessori, notificato il 3.9.2011, cui seguì atto di pignoramento immobiliare in data 12.10.2011. Nella procedura esecutiva così pendente dinanzi al Tribunale di Torino, in data 25.3.2013 spiegò intervento IT RD s.p.a. per l'importo di C 373.426,59, per il recupero di crediti erariali e contributivi.N. 1590/19 R.G. DO LU si oppose all'esecuzione e al detto intervento con atto del 15.5.2013, in primis contestando il diritto di NT di procedere ad esecuzione forzata stante la mancanza di un valido titolo esecutivo (il decreto essendo sì originariamente esecutivo, ma avendo perduto tale qualità per essere rimasto privo di declaratoria di esecutività ex art. 647 c.p.c. in quanto non opposto), eccependo comunque la prescrizione del relativo credito per interessi, contestando la validità dell'intervento anche sotto il profilo formale ed, infine eccependo la prescrizione dei crediti di cui all'intervento stesso. Respinta l'istanza di sospensione dell'esecuzione, nel conseguente giudizio di merito il Tribunale di Torino, con sentenza del 7.4.2015, rigettò le domande proposte nei confronti di NT San LO perché infondate, e dichiarò inammissibili le ulteriori domande proposte nei confronti di IT RD s.p.a., ad eccezione dell'eccezione di prescrizione, ritenuta tuttavia infondata nel merito. Proposto gravame dal LU, la Corte d'appello di Torino emise una prima sentenza, parziale e non definitiva (in data 19.1.2017), con cui respinse l'appello proposto nei confronti di NT San LO perché infondato, disponendo per il prosieguo. Quindi, con sentenza del 12.11.2018 - dopo la ricostruzione del fascicolo di parte di IT RD, frattanto andato smarrito - la Corte d'appello rigettò il gravame nel resto, regolando anche le spese tra tutte le parti. Ricorre ora per cassazione DO LU, affidandosi a nove motivi, cui resiste con controricorso BA NT SanLO s.p.a. Nessuno si è costituito per l'Agente della riscossione. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto.N. 1590/19 R.G.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 - Con il primo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.642, 647, 474 e 653 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la Corte d'appello ha disatteso la consolidata giurisprudenza della S.C. circa la necessità che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., per acquisire definitivamente efficacia esecutiva, sia dotato del decreto di esecutorietà di cui all'art. 647 c.p.c., nella specie non richiesto dal NC di LI, dante causa di NT SanLO s.p.a., con conseguente nullità dell'intervento eseguito da IT RD s.p.a. 1.2 - Con il secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2948, n. 4, 2943, 2944, 2945, 2937, comma 2 e 3, c.c., e ancora dell'art. 101, comma 2, c.p.c. e dell'art. 183, comma 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver il giudice d'appello ritenuto l'intervenuta prescrizione del credito per interessi vantati dal creditore procedente, ex art. 2948, n. 4, c.c., stante l'accertata rinuncia alla prescrizione che - anche secondo il giudice d'appello (come affermato nella sentenza parziale) - esso ricorrente avrebbe manifestato, circostanza che lo stesso LU nega recisamente, trattandosi anche di pronuncia di "terza via". 1.3 - Con il terzo e il quarto motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 647 e 564 c.p.c., e ancora degli artt. 105, 267, comma 1, 499 e 500 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver il giudice d'appello - con la sentenza parziale - ritenuto la nullità dell'intervento di IT RD s.p.a. e - prim'ancora - del NC di LI (nella procedura esecutiva iscritta al N. 260/1996 R.G., già definita), stante l'originaria mancanza di titolo N. 1590/19 R.G. esecutivo in capo al pignorante, secondo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 61/2014. 1.4 - Con il quinto motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.2937, commi 2 e 3, 2938, 2946 e 2948 c.c., e ancora dell'art. 1, commi 5-bis e 5-ter, del d.l. n. 106