Cass. civ., sez. VI, ordinanza 19/08/2022, n. 24971

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 19/08/2022, n. 24971
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24971
Data del deposito : 19 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 30502-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente dorniciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FABIO MASSIMO

107, presso lo studio dell'avvocato R L L T, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LAURA CASTALDI, NICOLA LEONE DE RENZIS SONNINO;
SY i

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 605/16/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 21/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. A M. Ric. 2020 n. 30502 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- Premesso che:

1.per l'anno 2014, la Unipolsai Assicurazione spa versava imposte sulle assicurazioni per responsabilità da circolazione autoveicoli (ex I. 29 ottobre 1961, n. 1216) destinate alle province in misura errata per difetto rispetto ad alcune province e per eccesso ad altre (il tutto come specificato in atti). In totale la somma versata era quella dovuta;

2.11Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di liquidazione con cui pretendeva dalla società il pagamento delle somme dovute a ciascuna delle province a cui la società aveva versato meno del dovuto;

3.1a società impugnava l'avviso davanti alla CTP di Milano. La CTP accoglieva il ricorso. La decisione è stata confermata dalla CTR della Lombardia con la sentenza in epigrafe sul motivo che "l'errore commesso nella compilazione della dichiarazione, con l'attribuzione di maggiori imposte ad alcune province a danno di altre non ha determinato alcuna carenza di versamento globale dell'imposta poiché quest'ultimo risulta complessivamente corretto, permettendo all'erario il computo delle necessarie correzioni contabili con compensazione tra le varie province";
4.1'Agenzia ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando violazione e falsa applicazione degli artt.4, comma 2, del d.I.16/2012 convertito con modificazione dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e dell'art. 17 comma 4 della d.lgs. 68/2011;

5.1a Unipolsai Assicurazioni spa resiste con controricorso;

6. la Unipolsai Assicurazioni ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., in cui ha richiamato l'ordinanza di questa Corte n.14786/2020, a sé favorevole, su questione identica a quella che occupa;

considerato che:

1. il ricorso è infondato.

1.2. Questa Corte si è già pronunciata sulla questione sollevata dal Agenzia con le ordinanze n.14786/2020 (segnalata dalla controricorrente) e n.14940 e 14939 del 2022. Il Collegio, disattesa la proposta formulata ex art. 380 bis c.p.c., aderisce a tali precedenti.

1.3. L'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è stata istituita dall'art.

1-bis della Legge 29 ottobre 1961 n. 1216. Per le denunce ed i versamenti, l'art. 9 della Legge 29 ottobre 1961 n. 1216 ha stabilito che gli assicuratori debbano versare all'ufficio del registro (ora all'Agenzia delle Entrate) l'imposta dovuta su premi ed accessori incassati in ciascun anno solare (con l'eccezione di quelli relativi al mese di novembre, che vengono versati entro il 20 dicembre successivo) (comma 1) e debbano presentare entro il 31 maggio di ciascun anno solare la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi e degli accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto (comma 2), sulla cui base l'ufficio del registro (ora l'Agenzia delle Entrate) procede entro il 15 giugno di ogni anno alla liquidazione definitiva con lo scomputo dei versamenti eseguiti nel corso dell'anno precedente, in modo che il risultante ammontare del debito residuo o l'eccedenza di imposta sia computato (rispettivamente, a decremento o ad incremento) nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione stessa (comma 4). L'art. 60, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 1997 n. 446 (portante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali") ha previsto la devoluzione alle Province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel rispetto delle singole autonomie speciali. L'art. 5 del D.M. 14 dicembre 1998, n. 457 (portante "Regolamento recante norme per l'attribuzione alle province ed ai comuni del gettito delle imposte sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446") ha poi stabilito che le disposizioni in esso contenute si applichino esclusivamente alle Province delle Regioni a statuto ordinario, mantenendo ferme le vigenti disposizioni relative all'attribuzione del gettito d'imposta per le autonomie speciali, fino a che queste ultime non intervengano ad attuare l'art. 60, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 1997 n. 446. In seguito, l'art. 17, commi 1 e 5, del D.L.vo 6 maggio 2011 n. 68 ha stabilito che l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è divenuta "tributo proprio derivato" delle Province ed ha previsto che la decorrenza e le modalità di applicazione di tale disposizione per le Province ubicate nelle Regioni a statuto speciale e per le Province autonome dovevano essere determinate, in conformità con i relativi statuti e con le procedure stabilite dall'art. 27 della Legge 5 maggio 2009 n. 42. Il comma 5 dell'art. 17 del D.L.vo 6 maggio 2011 n. 68 è stato, infine, abrogato dall'art. 28, comma 11 -bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214. Tale abrogazione, insieme al mancato richiamo nell'art. 17 del D.L.vo 6 maggio 2011 n. 68 della clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale, prevista, invece, dall'art. 60, comma 4, del D.L.vo 15 dicembre 1997 n. 446, ha comportato l'applicazione su tutto il territorio nazionale della devoluzione del gettito alle Province. L'art. 4, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, si giustificherebbe proprio allo scopo di eliminare eventuali dubbi circa l'applicabilità delle disposizioni in argomento alle Province delle Regioni ad autonomia speciale. Istituita e disciplinata dal legislatore statale, l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è pacificamente considerata un tributo erariale (Corte Cost., 21 ottobre 2004, n. 306;
Corte Cost., 3 luglio 2007, n. 250;
Corte Cost., 23 maggio 2013, n. 97). La natura erariale di tale imposta non è stata alterata né dalla riqualificazione effettuata dal legislatore con l'art. 17, comma 1, del D.L.vo 6 maggio 2011 n. 68, che l'ha espressamente definita «tributo proprio derivato» delle Province, né dall'art. 4, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, che si è limitato a richiamare il già citato art. 17 del D.L.vo 6 maggio 2011 n. 68, per estenderne il campo di applicazione alle Regioni a statuto speciale. Infatti, secondo un consolidato orientamento della Corte Costituzionale, i «tributi propri derivati», che sono istituiti e regolati dalla legge dello Stato, ma il cui gettito è destinato a finanziare un ente territoriale, conservano inalterata la loro natura di tributi erariali (Corte Cost., 26 settembre 2003, n. 296;
Corte Cost., 26 gennaio 2004, n. 37;
Corte Cost., 25 ottobre 2005, n. 397;
Corte Cost., 14 luglio 2009, n. 216;
Corte Cost., 26 marzo 2010, n. 397;
Corte Cost., 23 maggio 2013, n. 97;
Corte Cost., 24 aprile 2015, n. 67;
Corte Cost., 25 febbraio 2016, n. 40). Ciò posto, l'art. 17, comma 4, del D.L.vo 6 maggio 2011 n. 68 ha disposto che:«L'accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo compete alle amministrazioni provinciali. A tal fine l'Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento adegua il modello di cui al comma 3 prevedendo l'obbligatorietà della segnalazione degli importi, distinti per contratto ed ente di destinazione, annualmente versati alle province. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sulle assicurazioni di cui alla citata legge n. 1216 del 1961. Le Province possono stipulare convenzioni non onerose con l'Agenzia delle Entrate per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché per le attività concernenti il relativo contenzioso. Sino alla stipula delle predette convenzioni, le predette funzioni sono svolte dall'Agenzia delle Entrate». Per cui, in difetto di apposita convenzione con la Provincia interessata, l'Agenzia delle Entrate è deputata ad esercitare, senza alcuna eccezione o esclusione, il complesso delle funzioni inerenti alla gestione dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, non avendo fondamento un'eventuale ripartizione con la Provincia, che - salvo l'accertamento delle violazioni che le è stato espressamente conferito per legge - continua ad essere soltanto la beneficiaria finale del relativo gettito. Pertanto, qualora la Provincia non sia delegata attraverso una specifica convenzione, le attribuzioni relative alla liquidazione, all'accertamento, al rimborso ed alla riscossione della predetta imposta rimangono riservate all'Agenzia delle Entrate, non potendo argomentarsi in senso contrario - per desumere, in aggiunta a quella eccezionale sull'accertamento delle violazioni, una competenza residuale o marginale dell'ente 8 locale (ad esempio, proprio in tema di rimborsi) - dal difforme tenore dei diversi periodi del citato art. 17, comma 4, del D.L.vo 6 maggio 2011 n. 68, atteso che un ipotetico coinvolgimento di altri soggetti in tale ruolo, oltre ad essere potenziale fonte di incertezze e contestazioni, non sarebbe giustificata dall'espressa individuazione nella convenzione dello strumento esclusivo per il trasferimento delle prerogative tributarie. Ne discende che l'errore del contribuente nella indicazione della Provincia destinataria dell'imposta dovuta in relazione all'iscrizione al P.R.A. del veicolo assicurato contro la responsabilità civile non crea alcun pregiudizio all'erario sul piano dell'adempimento dell'obbligazione tributaria, essendone al più vulnerata la Provincia deprivata del gettito corrispondente. Pertanto, la pretesa di riscuotere dal contribuente incorso in errore un ulteriore importo per la medesima causale, allo scopo di reintegrare la Provincia insoddisfatta genera, ad ogni effetto, un'inutile duplicazione di imposta. Là dove la corretta destinazione dell'imposta dovuta può essere agevolmente realizzata attraverso il riversa mento alla Provincia competente della somma indebitamente percepita dalla Provincia incompetente. D'altra parte, tale principio ha trovato esplicito riconoscimento, dapprima, in materia di IMU (art. 1, comma 772, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147: «A decorrere dall'anno d'imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un Comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del 9 contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il Comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento») e, poi, in materia di tributi locali in generale (art. 1, comma 4, del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68: «Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a tutti i tributi locali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono sl:abilite le modalità applicative delle predette disposizioni»), ricevendo dettagliata regolamentazione le "Procedure di riversannento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali" nel D.M. 24 febbraio 2016. Significativamente, la circolare emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 14 aprile 2016 n. 1/DF (avente ad oggetto: "Decreto interministeriale del 24 febbraio 2016, concernente le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali. Art. 1, commi da 722 a 727, della legge 27 g- dicembre 2013, n. 147 e art. 1, comma 4, del D. L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68. Chiarimenti") ha evidenziato che: «Le disposizioni in questione intervengono al fine di risolvere le criticità che si sono manifestate negli anni pregressi, durante i quali i comuni che non avevano ricevuto le somme dei tributi di loro pertinenza procedevano alla notifica di avvisi di accertamento e si rifiutavano di annullare in 10 autotutela gli avvisi stessi nonostante che il contribuente avesse dimostrato di aver effettuato il versamento, anche se a un Comune incompetente. Tale criticità era dovuta anche alla circostanza che quest'ultimo Comune non riversava le somme al Comune competente, fondando tale comportamento proprio sulla mancanza di una norma specifica che gli imponesse il riversamento. Il contribuente, pertanto, era costretto a proporre istanza di rimborso al Comune incompetente e contestualnnente a regolarizzare la propria posizione, pagando anche sanzioni e interessi, nei confronti del Comune competente. Con le disposizioni in commento, invece, tale prassi, farraginosa ed estremamente penalizzante per il contribuente, non ha più ragione di sussistere, poiché la legge impone al Comune incompetente di riversare le somme a quello competente. La disposizione contenuta nel citato comma 722, quindi, può essere considerata di portata generale valida per tutti i tributi locali, salvo le implicazioni sulle regolazioni che riguardano solo i tributi contemplati prioritariamente nel decreto». Secondo l'amministrazione finanziaria: «Per quanto riguarda l'ente locale, le disposizioni impongono allo stesso, nel momento in cui viene a conoscenza dell'errato versamento, di procedere direttamente, entro il termine di centottanta giorni, al riversamento all'ente locale competente delle somme indebitamente percepite. Tale evenienza si può verificare non solo quando è il contribuente stesso a segnalare la circostanza di aver effettuato un errato versamento, ma anche quando è il Comune stesso ad avvedersi in via autonoma di aver ricevuto un versamento non di propria competenza». Su tali premesse, anche alla luce del canone della collaborazione e della buona fede nei rapporti tra 11 amministrazione finanziaria e contribuente (art. 10, comma 1, della Legge 27 luglio 2000 n. 212), valutando l'estensibilità dei principi ispiratori di tale disciplina anche ai "tributi propri derivati", nei quali - a differenza dei "tributi propri in senso stretto", per i quali la titolarità ed il gettito sono attribuiti agli Enti Locali, che hanno anche la facoltà di regolamentazione nei limiti previsti dalla legislazione vigente (art. 12 della Legge 5 maggio 2009 n. 42) - il tributo è istituito e disciplinato dallo Stato, ma il gettito è destinato agli Enti Locali, si deve ritenere che, qualora l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile dei veicoli a motore, in sede di versamento mensile ex art. 9, comma 1, della Legge 29 ottobre 1961 n. 1216, sia stata erroneamente corrisposta dal contribuente ad una Provincia diversa da quella ove è ubicata la sede del P.R.A. in cui il veicolo assicurato è iscritto (in particolare, con l'apposizione di un diverso codice del tributo), l'amministrazione finanziaria, che sia venuta a conoscenza - d'ufficio o su iniziativa del contribuente stesso - dell'indebito pagamento, debba riversare alla Provincia competente l'imposta indebitamente versata alla Provincia incompetente, dal momento che la pretesa impositiva è soddisfatta e la ripartizione del gettito è rispettata. Diversamente, il contribuente sarebbe costretto a chiedere il rimborso dell'imposta versata alla Provincia incompetente - (senza alcuna maggiorazione) soltanto dopo aver versato l'imposta destinata alla Provincia competente (con la nnaggiorazione di interessi moratori e sanzioni amministrative), subendo il trattamento previsto per un omesso pagamento a fronte di un erroneo pagamento.
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