Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2023, n. 20646
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Testo completo
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da P P, nato a Milano il 21/03/1989 avverso la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il 10/03/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere S R;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. a P P la pena in aumento di mesi uno e giorni dieci di reclusione per il reato di cui agli artt. 337, 339 cod. proc. pen., a titolo di continuazione con quella di cui alla sentenza n. 2142/2019, emessa dal Giudice per l'udienza preliminare di Milano, irrevocabile il 3 settembre 2019, complessivamente rideterminandola in mesi sei giorni venti di reclusione 2. Ricorre l'indagato deducendo con unico motivo, sintetizzato nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 168 cod. pen. Nell'applicare la pena in aumento rispetto a quella di cui a precedente condanna il Giudice non ha disposto la sospensione condizionale della pena, così di fatto . revocando il beneficio riconosciuto in precedenza. CONSIDERATO IN DIRITTO I. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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