Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/05/2018, n. 11458

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Massime3

La limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l'erario, che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede, non può esigere il pagamento dell'imposta di successione, sino a quando non venga chiusa la procedura di liquidazione dell'eredità e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'illegittimità della cartella di pagamento, notificata quando la procedura di liquidazione dei debiti ereditari non era ancora conclusa).

In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.

In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.

Massima tratta dal CED della Cassazione

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/05/2018, n. 11458
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11458
Data del deposito : 11 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

1 1458.18 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *TRIBUTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 17413/2012 Cron. 41458 SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. DOMENICO CHINDEMI - Presidente Ud. 04/04/2018 Dott. ORONZO DE MASI Consigliere PU Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO Rel. Consigliere Consigliere Dott. MILENA BALSAMO Consigliere Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17413-2012 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
ricorrente contro 2018 ES RO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 467 PANAMA 68, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PUOTI, che la rappresenta e difende giusta delega а margine;
controricorrente avversO la sentenza n. 570/2011 della COMM. TRIB.REG. SEZ. DIST. di LATINA, depositata il 25/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2018 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avvocato PALASCIANO che si riporta agli atti;
udito per la controricorrente l'Avvocato LOMONACO per delega dell'Avvocato PUOTI che ha chiesto il rigetto. R.G. 17413/2012 notificata1. OS CA impugnava la cartella 31.8.2007 per l'imposta complementare relativa alla dichiarazione di successione presentata il 22.5.1998 in morte di CA SC, deceduto il 2.5.1997. La CTP di Latina accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, sul rilievo che l'atto impositivo era immotivato, che la ricorrente aveva accettato l'eredità con beneficio di inventario e la liquidazione dell'eredità era ancora in corso, che prima della cartella impugnata era stato notificato alla ricorrente un avviso di liquidazione in data 22.11.2001 che era tardivo in quanto notificato dopo il decorso di tre anni dalla denuncia di successione, che la cartella era anch'essa tardiva perché notificata oltre il termine di cinque anni dalla notifica dell'avviso di liquidazione.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per

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