Cass. civ., sez. I, sentenza 22/09/2004, n. 18999
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Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D M R - Presidente -
Dott. P D - rel. Consigliere -
Dott. C W - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. P C - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE dalla CORTE D'APPELLO di PERUGIA;
- ricorrente -
contro
R M, P L, R B e PRESIDENZA della SEZIONE CIVILE della CORTE D'APPELLO di PERUGIA;
- intimati. -
e sul 2^ ricorso n. 06025/04 proposto da:
R M, P L, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DEGLI AMMIRAGLI 46, presso l'avvocato A A, rappresentati e difesi dall'avvocato M P, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO la CORTE D'APPELLO di PERUGIA e RI TAO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1/03 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 04/12/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/07/2004 dal Consigliere Dott. P D;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale l'Avvocato MOMARONI che ha chiesto l'improcedibilità o il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo del ricorso principale;il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 16.7.2002 il Tribunale per i minorenni di Perugia respinse la opposizione dei coniugi R Marco e P Luisa avverso il decreto 29.12.2000 del tribunale che aveva sospeso la potestà parentale e dichiarato lo stato di adottabilità del figlio T, all'epoca di anni cinque, in conseguenza della costante condotta omissiva dei genitori, nel periodo agosto 1997 - novembre 2000, senza che vi fosse stata una causa di forza maggiore;del rifiuto netto e sistematico di collaborazione ed accettazione degli interventi del servizio sociale, coaffidatari, insieme ad un'altra famiglia, del minore;della durata ultraquinquennale dell'affidamento eterofamiliare, la cui cessazione avrebbe significato per lui un nuovo abbandono.
I coniugi R proposero appello, deducendo la nullità della sentenza, per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del fratello del minore H, e della consulenza tecnica di ufficio, per non essere stato dato al difensore avviso di una delle operazioni peritali;nonché l'omesso compimento di quanto è necessario per dare aiuto alla famiglia, prima della misura adottata. Negarono gli appellanti che di fosse stato abbandono del figlio. La Corte di Appello di Perugia con sentenza 4.12.2003, dopo avere rinnovato la consulenza tecnica di ufficio, ha riformato la sentenza appellata;accolto la opposizione e revocato la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, dando i conseguenti provvedimenti, affinché i genitori fossero educati alla genitorialità e preparati ad un completo reinserimento del bambino nella famiglia di origine. Ha respinto le eccezioni di nullità e nel merito ha ritenuto, con riguardo alla condotta omissiva per oltre un triennio dei ricorrenti, che era stato proprio il tribunale - come la sentenza impugnata aveva rilevato - disponendo che i figli non avessero contatti con la madre, a dare causa al comportamento di totale chiusura dei servizi sociali nei loro confronti, benché essi avessero avanzato richieste di fissazione delle modalità degli incontri con il figlio. Ha inoltre osservato che era mancata da parte del primo giudice qualunque considerazione al fatto che i coniugi R - P avevano adeguatamente allevato l'altro figlio H, fino all'età di tre anni e che le problematiche erano insorte dopo la nascita di T, allorché la madre aveva accusato disturbi di ordine psichico, verosimilmente dovuti alla depressione che spesso affligge le puerpere, ma che è meramente transitoria e che può cronicizzarsi proprio per le pesanti interferenze della struttura pubblica. Ha ancora considerato che la consulenza di ufficio aveva sì accertato che la P aveva una struttura di personalità estremamente fragile, inidonea a gestire la propria vita in modo adeguato, ma aveva anche riferito che il marito costituiva un efficace sostengo e le garantiva una discreta, seppur precaria, stabilità psicologica, tanto che la coppia, nel suo interno, aveva un apprezzatile equilibrio.
Tali ragioni hanno portato la corte di merito ad escludere lo stato di abbandono e a ritenere che non vi fossero elementi
incontrovertibili per negare la transitorietà delle cause della vicenda, in quanto l'opinione del C.T.U., che i coniugi non fossero adeguati al ruolo genitoriale, era stata riferita al reinserimento del minore, circostanza che prospettava la necessità di appropriata assistenza da parte dei servizi sociali, al fine di apprestare una educazione alla genitorialità, utile a prepararli alla fase cruciale del riallaccio delle relazioni con il figlio.
Circa, infine, la esistenza dell'ultraquinquennale affidamento eterofamiliare, la corte territoriale non ha condiviso la affermazione del tribunale, secondo cui la cessazione potesse essere vissuta dal bambino come nuovo abbandono, con grave rischio di squilibrio profondo, trattandosi di considerazione che travisava gli scopi essenziali dell'istituto dell'affidamento, che ha natura di semplice ausilio temporaneo.
Propone ricorso con due motivi il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia;resistono con controricorso e ricorso incidentale R Marco e P Luisa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 17 L.