Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/10/2018, n. 46468
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE MARIA GIOVANNI nato a CATANIA il 25/05/1963 avverso l'ordinanza del 27/02/2018 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere A R;lette le conclusioni del PG RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile la domanda con la quale G D M aveva chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per reati dal quale era stato assolto. La decisione si fonda sulla considerazione che il ricorrente non ha prodotto alla Corte territoriale nel termine stabilito (60 giorni) copia dei documenti richiesti (ordinanza cautelare, sentenza di proscioglimento e dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dal ricorrente), neanche a seguito di successivo sollecito;ed ha ritenuto che dal mancato adempimento di tale onere di impulso probatorio discenda l'inammissibilità dell'istanza. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge. Deduce che non sia stata osservata la disposizione codicistica che regola l'istituto in parola (art. 315 cod. proc. pen.), che prevede, quale unica causa di inammissibilità dell'istanza, la mancata presentazione della domanda entro due anni dal giorno in cui - per quanto qui rileva - la sentenza di proscioglimento è divenuta irrevocabile. Di contro, l'allegazione della documentazione all'istanza non è un requisito stabilito dalla legge a pena di inammissibilità, ben potendo tali documenti essere presentati anche successivamente in udienza.
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