Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/2023, n. 39457
Sentenza
7 luglio 2023
Sentenza
7 luglio 2023
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Massime • 1
L'art. 90 cod. pen., vietando di valutare gli stati emotivi e passionali ai fini della imputabilità, non consente di prenderli in esame neppure ai sensi dell'art. 42 cod. pen., come causa di esclusione della colpevolezza, potendo gli stessi essere apprezzati, se del caso, unicamente sul piano della dosimetria della pena. (Fattispecie in tema di abuso dei mezzi di correzione in cui la Corte ha annullato la sentenza di assoluzione che, in riforma di quella di condanna di primo grado, aveva escluso il dolo valorizzando lo stato d'ansia dell'imputato, determinato dalla preoccupazione per la sorte del figlio, sottrattosi alla sfera di controllo materna).
Sul provvedimento
Testo completo
4 39457-23 In caso di diffusione det presente provvedimento omettere le generalità e gliari dall identificativi, a norma art. 52 d.lgs. 106/03 in quanto: O disposto d'ufficio REPUBBLICA ITALIANA " ☐ a richiesta di parte In nome del Popolo Italiano ☐ imposto dalla legge LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da AE De IS - Presidente - Sent. n. sez.936 Angelo Capozzi CE UP- 07/07/2023 IA AN DA ED NÒ SA -Relatore- R.G.N. 1358/2023 Stefania Riccio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 9 novembre 2022 nel procedimento penale promosso nei confronti di R.G. nato a [...] il [...]. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente ED NÒ SA;
Lette le conclusioni trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le note e le conclusioni trasmesse dalla difesa dell'imputato, che ha chiesto la conferma della decisione impugnata;
lette le conclusioni della difesa della parte civile, D.A. nella qualità, che ha concluso in linea con il ricorso della parte pubblica. RTTENUTO IN CATTO 1. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Palermo, accogliendo il gravame proposto dal difensore di R.G. condannato dal Tribunale di Marsala in primo grado alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno arrecato alla parte civile perché ritenuto responsabile del reato di cui R.A. ha all'art 571 cod. pen. commesso nei confronti del figlio mandato assolto l'imputato per la ritenuta insussistenza del dolo. descritta2.In particolare, incontroversa la condotta materiale dall'imputazione ( l'aggressione realizzata ai danni del figlio, attinto da due schiaffi al viso e afferrato per il collo dal padre, tanto da subire una lesione di tipo petecchiale di circa 4 cm nella zona collo anteriore, dopo che questi si era allontanato dalla comunità di Salemi, dove si trovava con la madre, ivi