Cass. civ., sez. II, sentenza 28/06/2004, n. 11955

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È inammissibile l'atto (nel caso, memoria) trasmesso a distanza a mezzo mezzo telefax dall'avvocato difensore ad altro avvocato domiciliatario, non potendo nel caso considerarsi la copia fotoriprodotta da quest'ultimo ricevuta e depositata in giudizio essere conforme all'originale, stante il difetto del requisito, richiesto dall'art. 1, comma primo lett. a), Legge n. 183 del 1993 (recante "Norme in materia di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali" ), della ricezione dell'atto da parte di avvocato cui (pure) sia stata conferita procura ex art. 83 cod. proc. civ. [Principio affermato dalla S.C. con riferimento ad ipotesi in cui sulla copia teletrasmessa risultava, da un "collaboratore" dello studio ricevente e presso il quale il difensore aveva eletto domiciliazione, apposta un'annotazione ove si dichiarava essere <>; a tale stregua pertanto altresì difettando, come osservato dalla S.C., l'ulteriore requisito di cui alla lettera c) del citato art. 1 Legge n.183 del 1993, <>].

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 28/06/2004, n. 11955
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11955
Data del deposito : 28 giugno 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SE ONDI CI11 955/04 Composta dagli Ill.mi Sigg. i Ma istr - Presidente Dott. V CRA - R.G.N. 8373/01 Cron.21954 Consigliere Dott. S BNI Rep. 2763 Consigliere Dott. C CI Dott. G SJ - Rel. Consigliere Ud.29/01/04 Dott. E MA Consigliere - ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliata in ROMA VIA ION ELENA, 208, presso lo studio dell'avvocato GIOLITTI GIANFRANCO ZACCO, difesa dall'avvocato CAROLINA DE PASQUALE MIANO, giusta delega in atti; ricorrente contro domiciliato in ROMA elettivamente DI DIO MICHELE, P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato F P, giusta delega in atti; controricorrente nonchè contro 2004 164

COND PIETRA BIANCA CSO FLLI CERVI

79 VIA

OLEVANO

58 -1- GRUGLIASCO, ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO PIEMONTE VALLE D'AOSTA ora BANCA MEDIO CREDITO, COMUNE GRUGLIASCO in persona del Sindaco pro tempore; intimati avverso l'ordinanza RG 5901/98 del Tribunale di TORINO, emessa il 18/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/04 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R R che ha concluso per inammissibilità del ricorso. - -2- ION CI DI DIO RG 8373/01 -1- Oggetto: divisione, provvedimento d'assegnazione, impu- gnazione del condividente contumace, inammissibilità. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Michele Di Dio, intervenuto in base a titolo giudi- ziale nella procedura esecutiva promossa dal Condominio Pietra Bianca di Grugliasco nei confronti di Elena Ion su immobile del quale egli era a sua volta comproprietario al 50 %, avendo il giudice dell'esecuzione accertato la impossibilità di procedere alla separazione delle quote e la procedura concedendo termine per introdurre sospeso del giudizio di divisione, con citazione 28.9.98 conveni- va innanzi al tribunale di Torino l'esecutata, il proce- dente ed altri intervenuti nonché il Comune di Gruglia- titolare di diritto di prelazione, onde sentir di- SCO, sporre la divisione od, in caso d'indivisibilità, l'as- segnazione a se stesso della quota dell'esecutata con ca- rico del conguaglio o la vendita all'incanto con distri- buzione del ricavato della detta quota. Nel giudizio si costituivano il Condominio proce- dente e l'intervenuta Banca Medio Credito mentre rimane- vano contumaci l'esecutata Ion e gli altri convenuti. Accertato mediante consulenza tecnica d'ufficio il valore di mercato dell'immobile, con ordinanza 28.1.00 il - rilevato che non erano sorte con- Giudice Istruttore testazioni tra le parti, che il Di Dio aveva chiesto ION CI DI DIO RG 8373/01 -2-A l'assegnazione, che le altre parti non s'erano opposte, che il valore da tener presente a tal fine non era quello di mercato ma quello determinato nella convenzione con il Comune di Grugliasco disponeva lo scioglimento della - comunione ed assegnava l'immobile al Di Dio questi one- rando del pagamento dell'eccedenza per £ 28.635.456 in favore della Ion sotto il vincolo del pignoramento, quin- di, con decreto 18.5.00, dichiarava esecutivo il progetto di divisione. Avverso tale decisione Elena Ion proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo. Resisteva Michele Di Dio con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Devesi, preliminarmente, dichiarare l'inammissibi- lità e disporre lo stralcio della memoria ex art. 378 CPC che per la ricorrente è stata depositata il 23.1.04 ed anche inviata a mezzo posta con plico pervenuto il 27.1.04. La prima copia, infatti, è stata trasmessa a mezzo fax dal difensore Avv. C D P M allo studio del domiciliatario Avv. G Z e quindi depositata presso questa Corte, in originale teletra- smesso ed in copia di esso per lo scambio, con la se- guente testuale annotazione datata 23.1.04: il sotto- scritto dott. R B collaboratore dello studio ION CI DI DIO RG 8373/01 -3- legale dell'Avv. R B sito in via Giolitti 208 3 Roma presso il quale l'Avv. Depasquale C M a eletto domiciliazione dichiaro che la firma del difenso- re è conforme all'originale>>. Tale copia non può considerarsi conforme all'atto trasmesso, ai sensi dell'art. 1 L 7.6.93 n. 183, giacché non ricorre, anzi tutto, la condizione posta dalla let- tera "a" del primo comma, non essendo stata conferita alcuna procura all'Avvocato G Z che ha ri- cevuto l'atto teletrasmesso, dichiarato semplice domici- in secondo luogo, se vuolsi, liatario in ricorso, ed, neppure quella di cui alla lettera "c", giacché la con- formità all'originale è attestata da un collaboratore di studio (tra l'altro d'un Avvocato diverso dal domicilia- tario) e non dal ricevente. Quanto alla seconda copia, è pervenuta oltre il termine di cinque giorni antecedenti l'udienza. Ciò posto, devesi rilevare che osta all'esame dei motivi di ricorso la tardiva proposizione dello stesso. Ammesso e non concesso, infatti, che gli atti del l'ordinanzagiudizio di divisione ed, in particolare, d'approvazione del progetto dovessero essere notificati - in senso negativo, da ulti- al condividente contumace si è rilevato da parte della dottrina e da ripetute mo, decisioni di questa Corte (recentemente Cass. 13.3.03 n. ION C❘ DI DIO RG 8373/01 -4- 3700, 24.2.99 n. 1575, 20.8.93 n. 8800, 2.8.90 n. 7708, 6.6.88 3810,n.

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