Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2024, n. 4780

CASS
Sentenza
15 gennaio 2024
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15 gennaio 2024

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Il disposto di cui all'art. 604, comma 6, cod. proc. pen. non prevede l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ma attribuisce al giudice la facoltà discrezionale di disporla, dovendosi poi distinguere il caso in cui la sentenza di primo grado dichiarativa dell'estinzione del reato o dell'improcedibilità sia intervenuta antecedentemente allo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale da quello in cui tale sentenza sia stata pronunciata all'esito di essa.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2024, n. 4780
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4780
Data del deposito : 15 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

04780-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 15.01.2024 Composta da: SENTENZA N. SEZ. 89 Presidente Anna PETRUZZELLIS REGISTRO GENERALE rel. Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI N. 30785/2023 Consigliere Donato D'AURIA Giuseppe SGADARI Consigliere Consigliere Antonio SARACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL EL AG TH nata in [...] il [...] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19 dicembre 2022 la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto, impugnata dalla parte civile, condannava DA ET AL ZE al risarcimento dei danni in favore 4 della parte civile HI US, da liquidare in separata sede, ritenendo che erroneamente il primo giudice avesse valutato l'assenza della persona offesa all'udienza del 7 novembre 2016 quale remissione tacita della querela. 1 2. Ha proposto ricorso DA ET AL ZE, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza di appello in ragione di due motivi.

2.1. In primo luogo, la ricorrente ha dedotto la inosservanza della legge penale, in relazione a quanto disposto dall'art. 152 cod. pen., in quanto la persona offesa, divenuta irreperibile, non comparve alla suddetta udienza, fissata appositamente dal giudice per verificare la volontà della stessa di rimettere la querela, dopo che alla precedente udienza del 27 giugno 2016 le parti erano state invitate a trovare un accordo.

2.2. In secondo luogo, la difesa lamenta violazione di legge, in ordine al disposto degli artt. 573, 603, comma 4 e 604, comma 6 del codice di rito. La Corte di appello ha pronunciato una condanna, sia pure ai soli effetti civili, sulla base di una istruttoria svoltasi in primo grado incompleta e parziale, mentre avrebbe dovuto disporre d'ufficio la rinnovazione del dibattimento consentendo alla ricorrente di spiegare le proprie difese.

3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n.

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