Cass. civ., sez. I, sentenza 28/11/1987, n. 8858

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Il decreto camerale, reso dalla Corte d'appello, Sezione per i minorenni, in Sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale per i minorenni sull'affidamento preadottivo, secondo la previsione degli artt. 22-24 della legge 4 maggio 1983 n. 184, è impugnabile con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, in quanto non si esaurisce in un intervento di natura amministrativa, nell'ambito di una gestione pubblicistica degli interessi del minore (come invece il decreto di affidamento provvisorio o fiduciario, disposto in pendenza del procedimento per la dichiarazione di adottabilità), ma statuisce su posizioni di diritto soggettivo, in via decisoria, con attitudine cioè a spiegare effetti di giudicato sostanziale, assegnando al minore uno "status" prodromico alla successiva adozione, con il suo stabile inserimento nel nucleo familiare dei coniugi che hanno richiesto l'adozione stessa. ( V 3403/85, mass n 441070; ( V 2151/85, mass n 440028).*

L'art. 24 della legge 4 maggio 1983 n. 184, il quale abilita il "pubblico ministero" ad impugnare il provvedimento reso dal tribunale per i minorenni in tema di affidamento preadottivo deve intendersi riferito al procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello, atteso che, in difetto di una diversa previsione, quale quella dell'art. 72 quinto comma cod. proc. civ. con riguardo a determinate cause matrimoniali, trova applicazione la regola generale dell'art. 72 primo comma cod. proc. civ., sull'equiparazione del pubblico ministero alle parti private, la quale implica la legittimazione all'impugnazione del solo ufficio del pubblico ministero presso il "giudice a quo", cioè dell'ufficio che ha assunto la veste di attore od interventore nella fase processuale conclusa con la decisione impugnata. Tale principio manifestamente non pone la citata norma in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto la difforme regolamentazione della impugnazione del pubblico ministero nei procedimenti adottivi, rispetto a dette cause matrimoniali, trova giustificazione nella oggettiva diversità delle rispettive controversie, e non pregiudica la tutela pubblicistica degli interessi del minore.*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 28/11/1987, n. 8858
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8858
Data del deposito : 28 novembre 1987

Testo completo

L'art. 24 della legge 4 maggio 1983 n. 184, il quale abilita il "pubblico ministero" ad impugnare il provvedimento reso dal tribunale per i minorenni in tema di affidamento preadottivo deve intendersi riferito al procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello, atteso che, in difetto di una diversa previsione, quale quella dell'art. 72 quinto