Cass. civ., sez. VI, ordinanza 22/06/2012, n. 10488

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Al fine di escludere il decorso del termine breve di impugnazione, la nullità della notificazione della sentenza (per essere stata questa consegnata in copia priva della seconda pagina) può essere affermata - in difetto di una espressa comminatoria della nullità medesima - solo se il destinatario deduca e dimostri che detta incompletezza gli abbia precluso la compiuta conoscenza dell'atto e quindi abbia inciso negativamente sul pieno esercizio della facoltà di impugnazione dello stesso.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 22/06/2012, n. 10488
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10488
Data del deposito : 22 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo



SOTTOSEZIONE

1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Presidente -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. B R - Consigliere -
Dott. D M - Consigliere -
Dott. C P - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
E.S. (omesso) elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA

CELIMONTANA

38, presso lo studio dell'avvocato P P, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
G.A.M. , tutore del minore D..E. , elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA

FONTANELLA BORGHESE

72, presso lo studio dell'avvocato V P, rappresentata e difesa dall'avvocato C A giusta procura in calce al controricorso;



- controricorrente -


e contro
PUBBLICO MINISTERO presso la PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di VENEZIA;



- intimato -


avverso la sentenza n. 36/2011 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA del 18/3/2011, depositatali 25/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2012 dal Consigliere Relatore Dott. P C;

udito l'Avvocato P S (delega avvocato P) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO che aderisce alla relazione.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il consigliere delegato ha proposto nei termini seguenti la definizione della causa ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;

"Con sentenza in data 15 ottobre 2010 il Tribunale per i minorenni di Venezia dichiarava lo stato di adattabilità del minore D..E. , disponendo l'interruzione dei rapporti fra lo stesso e la madre, E.S. . L'appello da costei proposto veniva rigettato dalla Corte d'appello di Venezia, sezioni minori, nella quale, sulla base di una relazione del Comune di Verona coordinamento famiglia, depositata il 3 marzo 2011, riteneva che gli aspetti evidenziati nella decisione appellata circa lo stato di abbandono morale e materiale del minore fossero sussistenti.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione E.S. , deducendo insufficienza e contraddittorietà della motivazione, violazione delle norme in materia di adozione, dei principi del contraddittorio ex art. 111 Cost. e delle norme in materia di discriminazione.
Resiste con controricorso A.M..G. , tutrice del minore. Si ritiene che in relazione all'impugnazione per revocazione in esame possa emettersi ordinanza di inammissibilità, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. Emerge dall'esame degli atti che la sentenza impugnata, pronunciata il giorno 18 marzo 2011 e depositata il successivo 25 marzo, secondo la prescrizione contenuta nella L. n. 184 del 1983, art. 17, è stata notificata, sia nel dispositivo che nel suo testo integrale, all'Avv. Stefano Perusi, difensore domiciliatario dell'appellata, in data 27 aprile 2011.
Il ricorso in esame, essendo stato notificato il 24 giugno 2006, risulta tardivamente proposto.
La L. 4 maggio 1983, n. 184, art 17, comma 4, dispone che avverso la sentenza emessa in materia di adottabilità del minore, le parti legittimate "possono con ricorso proporre impugnazione, entro trenta giorni dalla notifica dinanzi alla sezione per i minorenni della Corte d'Appello"..., e al comma 5 che "avverso la sentenza della Corte d'Appello è ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge entro trenta giorni dalla notificazione".
Questo chiaro dettato normativo è stato interpretato da questa Corte nel senso che "ai fini del ricorso per Cassazione la sentenza emessa dalla Corte d'Appello - Sezione minorile - in tema di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, la notifica d'ufficio di detta sentenza effettuata alla stregua del disposto della 4 maggio 1983, n. 184, art. 17, comma 3, è idonea a far decorrere il termine dimidiato di trenta giorni di cui all'u.c. di detta norma, senza che tale limitazione temporale al giudizio di legittimità, quali che siano i motivi del ricorso, arrechi alcun apprezzabile vulnus al diritto di difesa delle parti interessate, che sono perciò comunque tenute al suo rispetto (Cfr. Cass. Sez. Un., 5 aprile 2005, n. 6985). Del presente ricorso.
È stato altresì precisato che ai fini del ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello - sezione minorile - in tema di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, la notifica di ufficio di detta sentenza, effettuata alla stregua del disposto di cui alla L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 17, comma 3, è idonea a far decorrere il termine dimidiato di trenta giorni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 17, con la conseguente inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto oltre detto termine (Cass., 28 febbraio 2006, n. 4396;
Cass., 1 marzo 2005, n. 4292)". La difesa della ricorrente ha depositato memoria, in cui si sostiene che il termine per proporre impugnazione, così come individuato nella relazione, non sarebbe decorso, a causa della notificazione di copia incompleta della sentenza della Corte di appello di Venezia, in quanto "priva della seconda pagina".
Deve, in primo luogo, evidenziarsi che non risulta in che modo la copia notificata sia difforme all'originale: è vero, da un lato, che la numerazione delle pagine passa da "1" a "3", ma emergendo tale circostanza anche dalla copia prodotta dalla ricorrente, al di là dell'alternativa costituita dall'ipotesi di errore incorso nella numerazione della decisione, emerge, ad avviso del Collegio, un profilo di improcedibilità del ricorso, in quanto l'art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2, dispone che "Insieme col ricorso debbono
essere depositati, sempre a pena di improcedibilità: ... 2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta ...". Secondo il costante orientamento di questa Corte, nel giudizio di cassazione, la copia della sentenza impugnata, che deve essere depositata unitamente al ricorso a pena di improcedibilità del ricorso, può essere dichiarata conforme all'originale solo dal cancelliere presso il giudice a quo, quale unico depositario dell'originale autorizzato a spedirne copia autentica in forza del combinato disposto dell'art.2714 cod. civ., comma 1 e art. 743 cod. proc. civ. (Cass., n. 10008
del 2011
;
Cass n. 1914 del 2009). Applicando tale principio -in una fattispecie identica a quella in esame -, questa Corte, con l'ordinanza n, 102 del 2003, ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per omesso deposito di copia autentica della sentenza impugnata, ed ha escluso che l'adempimento dell'onere posto a carico del ricorrente dall'art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2, possa ritenersi realizzato mediante il deposito di copia della sentenza notificata dalla controparte, recante la dichiarazione dell'ufficiale giudiziario di consegna di copia conforme a quella recante la relazione di notificazione (cfr. anche, in relazione all'ipotesi in cui si sia dedotta, come nella specie, l'inadeguatezza della copia notificata, in quanto incompleta, ai fini della decorrenza del termine per proporre impugnazione, producendosi poi la stessa in luogo dell'originale, Cass., n. 6749 del 2001, e Cass., n. 3254 del 2005). D'altra parte va rilevato, per completezza di esposizione, che la copia in atti della decisione impugnata contiene sia l'indicazione della parti, sia, nella loro interezza, l'esposizione dei fatti e la motivazione, ragion per cui dovrebbe comunque applicarsi il principio secondo cui al fine di escludere il decorso del termine breve di impugnazione, la nullità della notificazione della sentenza (per essere stata questa consegnata in copia priva di una o più pagine) può essere affermata - in difetto di una espressa comminatoria della nullità medesima - solo se il destinatario deduca e dimostri che detta incompletezza gli abbia precluso la compiuta conoscenza dell'atto e quindi abbia inciso negativamente sul pieno esercizio della facoltà di impugnazione dello stesso (Cass., 25 luglio 2003, n. 11528;
Cass. 3 febbraio 1995, n. 2081). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile (attesa la prevalenza di tale aspetto: Cass., Sez. un., 16 aprile 2009, n. 9005), con condanna della ricorrente al pagamento, in favore dell'Erario, essendo la tutrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

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