Cass. civ., sez. VI, ordinanza 22/06/2012, n. 10488
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Al fine di escludere il decorso del termine breve di impugnazione, la nullità della notificazione della sentenza (per essere stata questa consegnata in copia priva della seconda pagina) può essere affermata - in difetto di una espressa comminatoria della nullità medesima - solo se il destinatario deduca e dimostri che detta incompletezza gli abbia precluso la compiuta conoscenza dell'atto e quindi abbia inciso negativamente sul pieno esercizio della facoltà di impugnazione dello stesso.
Sul provvedimento
Testo completo
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Presidente -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. B R - Consigliere -
Dott. D M - Consigliere -
Dott. C P - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
E.S. (omesso) elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato P P, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
G.A.M. , tutore del minore D..E. , elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell'avvocato V P, rappresentata e difesa dall'avvocato C A giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro
PUBBLICO MINISTERO presso la PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di VENEZIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 36/2011 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA del 18/3/2011, depositatali 25/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2012 dal Consigliere Relatore Dott. P C;
udito l'Avvocato P S (delega avvocato P) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO che aderisce alla relazione.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il consigliere delegato ha proposto nei termini seguenti la definizione della causa ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;
"Con sentenza in data 15 ottobre 2010 il Tribunale per i minorenni di Venezia dichiarava lo stato di adattabilità del minore D..E. , disponendo l'interruzione dei rapporti fra lo stesso e la madre, E.S. . L'appello da costei proposto veniva rigettato dalla Corte d'appello di Venezia, sezioni minori, nella quale, sulla base di una relazione del Comune di Verona coordinamento famiglia, depositata il 3 marzo 2011, riteneva che gli aspetti evidenziati nella decisione appellata circa lo stato di abbandono morale e materiale del minore fossero sussistenti.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione E.S. , deducendo insufficienza e contraddittorietà della motivazione, violazione delle norme in materia di adozione, dei principi del contraddittorio ex art. 111 Cost. e delle norme in materia di discriminazione.
Resiste con controricorso A.M..G. , tutrice del minore. Si ritiene che in relazione all'impugnazione per revocazione in esame possa emettersi ordinanza di inammissibilità, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. Emerge dall'esame degli atti che la sentenza impugnata, pronunciata il giorno 18 marzo 2011 e depositata il successivo 25 marzo, secondo la prescrizione contenuta nella L. n. 184 del 1983, art.