Cass. civ., sez. II, sentenza 13/02/2023, n. 04342

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 13/02/2023, n. 04342
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04342
Data del deposito : 13 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7753-2018 proposto da: S T, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE BELLE ARTI, N. 3, presso lo studio dell'avvocato M T, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M G V;
-ricorrente -

contro

LIGESTRA DUE S.R.L., liquidatrice dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAETANO DONIZETTI N. 7, presso lo studio dell'avvocato P F, che la rappresenta e difende;
-controricorrente e ricorrente incidentale – nonché

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 571/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere A S;
viste le conclusioni motivate formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale A C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale A C, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato;
uditi gli Avvocati M T, S T per delega dell’Avvocato M G V, P F, PIO G MRRONE.

FATTI DI CAUSA

1.L’avvocato S T, con atto notificato il 27 febbraio 2018, ha proposto ricorso articolato in sedici motivi avverso la sentenza n. 571/2017 della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 28 gennaio 2017. La Ligestra Due s.r.l., quale liquidatrice dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, ha notificato in data 9 aprile 2018 controricorso contenente altresì ricorso incidentale condizionato articolato in unico motivo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha notificato in data 9 aprile 2018 controricorso.

2. La sentenza n. 571/2017 della Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello incidentale formulato da S T ed ha invece accolto i distinti appelli proposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Ligestra Due s.r.l. contro la sentenza n. 286/2011 resa dal Tribunale di Roma, rigettando la domanda avanzata dall’avvocato T per ottenere il pagamento dei compensi professionali documentati da sei parcelle relative a giudizi nei quali egli aveva assistito l’Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta e la controllata SAF S.p.A. La Corte d’appello ha altresì ordinato a S T di restituire alla Ligestra Due s.r.l., quale liquidatore dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta, l’importo di € 1.723,38, oltre interessi, ricevuto in ottemperanza alla sentenza di primo grado. La Corte di Roma ha ritenuto che Ligestra Due s.r.l., appunto nella qualità di liquidatrice dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta designato con d.m. dell’11 novembre 2009 e dunque successore nei rapporti in corso e nelle cause pendenti, fosse legittimata, ai sensi dell’art. 111, comma 4, c.p.c., a proporre appello avverso la sentenza di primo grado, pur non essendo stata parte del giudizio davanti al Tribunale. La Corte d’appello di Roma ha negato che spiegasse efficacia di giudicato la sentenza del Tribunale di Roma n. 2465/2005 con riferimento al calcolo dei compensi per tutti gli incarichi intercorsi fra le parti ed alla interpretazione della Convenzione del 18 febbraio 2002;
ha altresì negato che dovesse perciò riconoscersi la liquidazione degli onorari alla stregua dei valori medi di cui al d.m. 585/1994;
ha rilevato che la somma di € 1.379,56, richiesta in citazione dal T, fosse stata comunque oggetto di contestazione da parte del Ministero;
ha concluso che non fosse stata fornita dal legale la necessaria prova delle attività professionali dedotte nelle parcelle, risultando peraltro alcune di esse svolte dall’avvocato D V, collega di studio del T;
è stata perciò disposta la restituzione in favore di Ligestra Due dell’importo versato in esecuzione della sentenza di primo grado. I ricorsi sono stati decisi in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con richiesta di discussione orale. Le parti hanno presentato memorie in data 7, 16 e 17 novembre 2022. Le ulteriori memorie depositate dal ricorrente principale in data 21 e 22 novembre 2022 non hanno osservato il termine di cui all’art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente principale ha prodotto in allegato alla propria memoria numerose decisioni della Corte di cassazione, le quali non costituiscono documenti, agli effetti dell’art. 372 c.p.c., dovendo, piuttosto, essere conosciute da questa Corte mediante l’attività di istituto che costituisce corredo della ricerca delcollegio giudicante (Cass. Sez. Unite, 17 dicembre 2007, n. 26482).

1.Il ricorso dell’avvocato S T narra dapprima le complesse vicende che hanno riguardato le parti, con riferimento all’incarico conferito nel settembre 2000 al ricorrente principale dall'Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di svolgere attività di difesa in favore del disciolto Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta in oltre quattrocento contenziosi coinvolgenti l’Ente disciolto e le sue controllate SAF S.p.A., SIVA S.p.A., Nuramare S.p.A. e RESS s.r.l. I contorni di tale rapporto sono stati già ricostruiti da questa Corte a definizione dei molteplici giudizi tra le parti che ne sono derivati, da ultimo nelle sentenze nn. 3701, 3702, 3703, 3892, 3893, 3894, 3895 del 2022 (tutte non massimate), rese all’esito dell’udienza del 2 dicembre 2021, alle quali può perciò farsi rinvio. Disattendendo l’eccezione svolta dai controricorrenti, può affermarsi che il ricorso principale consente di ricavare una sufficiente esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda oggetto di questo procedimento, funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte. Quanto alle ulteriori eccezioni proposte, l’accertamento dell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 366, comma 1, nn. 4) e 6), c.p.c. deve necessariamente compiersi con riferimento a ciascun singolo motivo di impugnazione, verificandone in modo distinto specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, nonché l’analitica indicazione dei documenti sui quali ognuno si fondi, il che esclude che il ricorso possa essere dichiarato per intero inammissibile, ove tale situazione sia propria solo di uno o di alcuno dei motivi proposti (cfr. Cass. Sez. Unite, 5 luglio 2013, n. 16887).

1.Il primo motivo del ricorso dell’avvocato S T deduce la violazione degli artt. 112, 100, 101, 105, 106, 167, 183 e 268 c.p.c., quanto al “difetto di proposizione di domande/azioni ex lege 14/2009 nel I° grado di giudizio con inammissibilità dei relativi gravami ed erroneità delle accolte domande”. Si ha riguardo alle legittimazioni sostanziali del MEF e della Ligestra nella vicenda in esame, questione più volta affrontata da questa Corte nei precedenti richiamati. Il secondo motivo del ricorso dell’avvocato T deduce la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., per “novità delle domande/azioni ex lege n. 14/2009, con inammissibilità dei gravami ed erroneità delle accolte domande”. Il terzo motivo del ricorso di S T è rubricato “valenza panprocessuale delle sentenze definitive nn. 2645/05 e 614/09”, quanto al contratto di patrocinio intercorso fra lo Studio legale e il MEF. Sono ulteriormente richiamate nella esposizione della censura, che si diffonde da pagina 8 a pagina 26 del ricorso, altre svariate sentenze del Tribunale di Roma, cui pure si riconnette l’insorgenza di “giudicati panprocessuali”, tutte “non compatibili con la legge 14/2009”. Il quarto motivo del ricorso principale deduce la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per “l’accettazione dei giudicati e per la non applicabilità della legge 14/2009 alla convenzione 19.9.2000 espressa dai giudicati panprocessuali resi dalle sentenze definitive nn. 2645/05 e 614/09”. Il quinto motivo del ricorso di S T denuncia stavolta la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per “l’accettazione dei giudicati e per la non applicabilità della legge 14/2009 alla convenzione 19.9.2000 espressa dai giudicati panprocessuali” resi qui da altre sei sentenze. Del tutto assonante è il sesto motivo del ricorso dell’avvocato T: violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per “l’accettazione dei giudicati e per la non applicabilità della legge 14/2009 alla convenzione 19.9.2000 espressa dai giudicati panprocessuali”, e seguono ancora altre sentenze. Non cambia la sostanza nel settimo motivo del ricorso dell’avvocato T: violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per “l’accettazione dei giudicati e per la non applicabilità della legge 14/2009 alla convenzione 19.9.2000 espressa dai giudicati panprocessuali” di ancora altre sentenze. L’ottavo motivo del ricorso dell’avvocato T allega la violazione degli artt. 324 e 329 c.c. e 2909 c.c., ma qui anche degli artt. 112, 342 e 343 c.p.c., per “la preclusione della applicabilità della legge 14/2009 alla convenzione 19.9.2000 espressa dai giudicati panprocessuali”, questi recati da sentenze che si definiscono “espressamente accettate”. Il nono motivo del ricorso principale reitera il tema: violazione degli artt.324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c., per “la contrarietà della gravata decisione “con la sentenza n. 8930/2011. 1.2. I primi nove motivi del ricorso dell’avvocato T vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi. Essi attengono tutti al capo della sentenza impugnata (pagina 5) che ha ritenuto che Ligestra Due s.r.l., quale liquidatore dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta designato con d.m. dell’11 novembre 2009 e dunque successore nei rapporti in corso e nelle cause pendenti, fosse legittimata, ai sensi dell’art. 111, comma 4, c.p.c., a proporre appello avverso la sentenza di primo grado, pur non essendo stata parte del giudizio davanti al Tribunale, persistendo, peraltro, la “legittimazione del MEF sino alla sua estromissione”. Anche l’appello della Ligestra Due è stato peraltro accolto dalla Corte di Roma nel suo secondo motivo, tant’è che la stessa ha condannato S T a restituire proprio alla Ligestra Due s.r.l., quale liquidatore dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta, l’importo di € 1.723,38, oltre interessi, pagato in esecuzione della sentenza di primo grado.
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