Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 20/10/2022, n. 31084

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 20/10/2022, n. 31084
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31084
Data del deposito : 20 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4484/2013R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
-ricorrente -

contro

Unicredit Leasing s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza d’Aracoeli n. 1, presso lo studio dell’avv. G M, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 92/18/11, depositatail 21 dicembre 2011. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25gennaio 20 2 2 dal Consigliere G M N. Oggetto: Tributi -Diniego rimborso -Sospensione rimborso credito IVA -Interessi.Cons. est. G.M. Nonno

RILEVATO CHE

1. con la sentenza n. 92 / 1 8 /1 1 del 21 / 1 2 /201 1 , la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ( di seguito CTR) , rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE ) nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bologna(di seguito CTP) n. 152 / 1 0 / 09 , che aveva accolto il ricorso di Unicredit Leasing s.p.a. (di seguito Unicredit) avverso il silenzio rifiuto formatosi nei confronti di un’istanza di rimborso riguardante gli interessi su di un credito IVA relativoall’anno d’imposta 1998. 1.1. come si evince anche dalla sentenza impugnata, la società contribuente aveva chiesto il rimborso di un credito IVA maggiorato degli interessi previsti dalla legge e AE aveva rimborsato solo parzialmente il credito per interessi, non considerando quelli maturati nel periodo 27/06/1999-18/10/2007 in ragione della sospensione del rimborso conseguente alla sussistenza di carichi pendenti;

1.2. la CTR rigettava l’appello di AE facendo presente che: a) la motivazione della sentenza della CTP era congrua sebbene succinta;
b) nessuna norma prevedeva la sospensione della decorrenza degli interessi per il periodo utilizzato da Unicredit per rispondere alla richiesta di esibizione di documenti, sebbene non fosse stato rispettato il termine di quindici giorni indicato dall’Ufficio;
c) il cd. fermo amministrativo non si applicava ai crediti IVA, giusta la previsione dell’art. 38 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che limitava la sospensione del corso degli interessi alla sola ipotesi di contestazione di specifici reati nei confronti del contribuente;
d) tale ulti ma disposizione non si applicava in combinato disposto con l’art. 23 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che regolava ipotesi differente;
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