Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2023, n. 20639

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2023, n. 20639
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20639
Data del deposito : 15 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da L S, nato a Palermo il 30/03/1988 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo il 04/07/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, P S;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. E P, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Palermo, pur escludendo la circostanza aggravante prevista dall'art. 416 bis.1 cod. pen., ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia in carcere nei confronti di L S, ritenuto gravemente indiziato di più fatti di cessioni di sostanza stupefacente di tipo cocaina.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione: il tema attiene alla utilizzabilità delle conversazioni intercettate attraverso captatore informatico.Si sostiene che il decreto autorizzativo n. 2776/2017 e i successivi decreti di proroga, aventi ad oggetto il dispositivo elettronico in uso a S F, non avrebbero contenuto l'autorizzazione espressa a svolgere intercettazioni anche all'interno dei luoghi di privata dimora, di cui all'art. 614 cod. pen., e ciò renderebbe inutilizzabili le captazioni. Nella specie avrebbe potuto trovare applicazione la disciplina prevista dall'art. 13 d.l. n. 152 del 1991 ma sarebbe stata comunque necessaria l'autorizzazione a compiere la captazione nei luoghi di privata dimora. Sul punto la motivazione sarebbe silente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.

2. La Corte di cassazione con molteplici pronunce - anche a Sezioni unite e non sempre recenti - ha stabilito principi funzionali ad attuare il percorso demolitorio intrapreso dalla parte che eccepisca la inutilizzabilità probatoria di un atto processuale. In particolare, in tema di intercettazioni telefoniche, è consolidato il principio secondo cui è necessario, a pena di inammissibilità del motivo, che il ricorrente indichi quali siano le conversazioni intercettate che sarebbero inutilizzabili e chiarisca l'incidenza degli atti specificamente affetti dal vizio sul complessivo compendio probatorio già valutato, sì da potersene inferire la decisività ai fini del provvedimento impugnato. (Sez. U., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416;
nello stesso senso, Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De brio, Rv. 244328;
Sez. 4, n. 46478 del 21/09/2018, Gullé, non massimata). Ulteriori approfondimenti di rilievo concernono i limiti demolitori della pronuncia di legittimità;
prima infatti di annullare con rinvio la sentenza basata su di un dato dimostrativo dichiarato inutilizzabile, è necessario procedere alla c.d. prova di resistenza, valutando se la motivazione "resti in piedi", nonostante l'eliminazione dell'elemento viziato. La regola viene considerata un corollario dell'interesse all'impugnazione: se la sentenza non è basata sulla prova inutilizzabile, il ricorso, ancorché fondato nel merito, deve essere rigettato (Sez. U, n. 4265 del 25/02/1998, Gerina, in motivazione;
Sez. 5, n. 37694 del 15/07/2008, Rizzo, Rv. 241299;
Sez. 2, n. 30271 dell'11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303). Questa Corte, con orientamento consolidato (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218;
Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452;
Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011) che il Collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, osservato che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento;
gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano infatti irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. 3;
Nel caso di specie, il motivo di ricorso è generico, non avendo chiarito l'indagato né quali sarebbero le specifiche conversazioni intercettate che si assumono essere inutilizzabili, né quale sarebbe la loro valenza probatoria rispetto al ragionamento sotteso al giudizio sulla gravità indiziaria, cioè la loro incidenza e decisività rispetto alla decisione impugnata. Il motivo di ricorso in esame, per come strutturato, esula dal percorso di una ragionata censura del percorso motivazionale del provvedimento impugnato e si risolve in una generalizzata critica difettiva ed inadeguata, che sostanzialmente non permette al giudice di percepire con certezza il contenuto delle censure.
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