Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/09/2005, n. 17603

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori edili, la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione accertata dal CIPI e lo stato di avanzamento dei lavori, che abbia superato il settanta per cento alla data di licenziamento dei lavoratori, concorrono, tra l'altro (ai sensi dell'art. 9, comma terzo, legge n. 427 del 1975, come sostituito dall'art. 11, comma secondo, legge n. 223 del 1991), ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto che il lavoratore deve specificamente allegare, non potendosi - in caso contrario - ritenersi integrata la fattispecie per la mancata contestazione da parte del datore di lavoro, dovendo, invece, il giudice rilevare d'ufficio l'assenza di allegazione a prescindere dall'eccezione di parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha negato il diritto al trattamento speciale in mancanza della prova da parte del lavoratore dei suddetti requisiti, pur mancando contestazioni sul punto da parte del datore di lavoro).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/09/2005, n. 17603
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17603
Data del deposito : 1 settembre 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Presidente -
Dott. D L M - rel. Consigliere -
Dott. M F A - Consigliere -
Dott. V G - Consigliere -
Dott. P P - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M D, elettivamente domiciliato in

ROMA IALE DELLE MILIZIE

1, presso lo studio degli avvocati A S e G N, rappresentato e difeso dall'avvocato P D, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
IMPRESA ING. ORFEO MAZZITELLI;

avverso la sentenza n. 285/02 della Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA, depositata il 03/01/03 - R.G.N. 244/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3/07/05 dal Consigliere Dott. M D L;

udito l'Avvocato P;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F R che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Reggio Calabria confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede - che aveva rigettato la domanda proposta dall'attuale ricorrente

contro

O M, del quale era stato dipendente, per ottenerne la condanna al pagamento di quanto dovuto a titolo di indennità speciale di disoccupazione per i lavoratori edili (di cui all'articolo 11, comma 2, legge 23 luglio 1991, n. 223), ovvero a titolo di risarcimento del
danno, per non avere percepito detta indennità in dipendenza del "comportamento colposo ed omissivo" del datore di lavoro, che non aveva attivato la procedura per ottenerla (prevista dallo stesso articolo 11, comma 2, legge 23 luglio 1991, n. 223, cit.) - essenzialmente in base ai rilievi seguenti:
- "a prescindere da ogni questione sulla tardività o meno dell'avvio, da parte dell'impresa Mazzitelli, della procedura per la concessione della indennità in questione e sulla titolarità dell'iniziativa in ordine alla stessa, nel caso di specie è assolutamente mancata la prova della sussistenza dei requisiti, tra quelli previsti dal citato articolo 11 (della legge 23 luglio 1991, n. 223), relativi allo stato di avanzamento dell'opera pubblica al
momento del licenziamento ed alla circostanza che il territorio di Reggio Calabria rientrasse effettivamente nelle aree individuate dal CIPI ai sensi e per gli effetti del medesimo articolo 11 (...), a prescindere da ogni questione sulla dubbia possibilità di rilevare, dalla documentazione prodotta, la sussistenza di tutti gli altri requisiti prescritti";

- ne', "dalla memoria di costituzione in primo grado dell'impresa Mazzitelli, si possono trarre argomenti per ritenere ammessa o, quantomeno, non contestata la sussistenza dei requisiti più sopra indicati";

- infatti, "dalle circostanze indicate dalla difesa della impresa medesima - e, cioè, di non avere ricevuto la lettera di convocazione per l'avvio della procedura in questione, che comunque ogni richiesta al riguardo sarebbe stata tardiva, essendo intervenuta ad oltre un anno dal licenziamento, che l'iniziativa sarebbe spettata al lavoratore e non al datore di lavoro, non può in alcun modo desumersi l'implicita ammissione o la mancata contestazione della sussistenza dei requisiti richiesti per l'applicazione della tutela speciale contro la disoccupazione in edilizia, non essendo stati siffatti requisiti neppure allegati o indicati e, quindi, mai esplicitati dal (lavoratore) ricorrente";

- risulta, peraltro, "erroneamente invocata" la sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 21 gennaio 1999, in quanto "non riguarda la procedura relativa al caso in esame - concernente, cioè, il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori dell'edilizia - bensì la procedura affatto diversa c.d. di mobilità che impone, appunto, all'imprenditore, che ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi, di iscrivere i dipendenti nelle liste di mobilità e, nell'inerzia del soggetto tenuto ad attivarsi, l'iniziativa non spetta ai lavoratori interessati, bensì all'ufficio regionale, che "dovrà procedere al riscontro dei presupposti oggettivi e dei requisiti soggettivi, che danno titolo alla percezione dell'indennità, quando la disponibilità di questi dati sia mancata quale esito della procedura tipica attivata e condotta dall'imprenditore", (con la conseguenza che) è stata, pertanto, dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 4 e 9, legge 23 luglio 1991 (n. 223), in combinato disposto con gli articoli 6, comma
1, e 7, comma 1, della stessa legge - in relazione agli articoli 3 e 38 della costituzione - che condizionerebbe la erogazione della relativa indennità alla iscrizione dei dipendenti nelle liste di mobilità e, quindi, elusivamente al comportamento del datore di lavoro, senza prevedere, in alternativa, che l'iniziativa o il compimento degli atti necessari, nell'inerzia del soggetto tenuto ad attivarsi, spetti ai lavoratori interessati".
Avverso la sentenza d'appello, il soccombente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi ed illustrato da memoria. L'intimato non si è costituito nel giudizio di Cassazione. Il ricorrente ha presentato, altresì, note di udienza (ai sensi dell'articolo 379, quarto comma, c.p.c.). MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 11, comma 2, della legge n. 223/91), nonché vizio di motivazione (art, 360, n. 3 e 5, c.p.c.) -
il ricorrente censura la sentenza impugnata - per avergli negato il diritto al trattamento speciale di disoccupazione (di cui all'articolo 9, terzo comma, della legge 6 agosto 1975, n. 427, come sostituito dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, cit), ovvero al risarcimento del danno in dipendenza di asserite
omissioni, fatto valere nei confronti del proprio datore di lavoro (ed attuale intimato) - sebbene le aree depresse fossero individuate dalla legge (DPR n, 218/78), lo stato di avanzamento dei lavori non avesse formato oggetto di contestazione o eccezione di controparte e risultassero provati tutti gli altri gli altri requisiti per avere diritto al trattamento preteso.
Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 13 c.p.c.), nonché vizio di motivazione (art, 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere violato il principio iura novit curia, non avendo considerato che le aree depresse sono individuate per legge (DPR n, 218/78, cit.). Con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2697 c.c, 424 c.p.c.), nonché vizio di motivazione (art, 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere omesso di considerare che lo stato di avanzamento dei lavori - in difetto di qualsiasi contestazione od eccezione di controparte - non dovesse essere provato e, peraltro, ne potesse essere, comunque, acquisita la prova, disponendo consulenza tecnica.
Con il quarto motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 112 c.p.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere omesso di considerare che controparte "si è limitata esclusivamente ad eccepire la tardività e inammissibilità della procedura prevista dalla legge n 223/91 e non ha sollevato alcuna contestazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di fatto previsti dalla legge in relazione al dipendente". Con il quinto motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 7, comma 3, della legge n. 164/1975), nonché vizio di motivazione (art, 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere omesso di considerare che la disposizione invocata (art. 7, comma 3, della legge n. 164/1975, cit) - richiamata espressamente dall'articolo 11 della legge n. 223/91 - reca la previsione - rimasta inapplicata nella specie - che, "qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto alla integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente alla integrazione salariale non percepita".
Il ricorso non è fondato.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi