Cass. pen., sez. I, sentenza 24/08/2022, n. 31590

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/08/2022, n. 31590
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31590
Data del deposito : 24 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DIMITRIJEVIC DOLARI nato a FIRENZE il 15/02/1990 RADOSAVLJEVIC RAFAEL nato il 28/01/1994 MIJAJLOVIC MIRA nato il 25/02/1971 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere D C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M F L, che conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore, avv. G C, del foro di ROMA, in difesa di DIMITRIJEVIC DOLARI, RADOSAVLJEVIC RAFAEL e MIJAJLOVIC MIRA, che conclude riportandosi ai motivi dei ricorsi, dei quali chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 maggio 2021 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Roma il 30 ottobre 2019, ha assolto D D da due contestazioni di tentato omicidio e rideterminato in due anni e sei mesi di reclusione e 8.000 euro di multa la pena a lui irrogata per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo;
ha, inoltre, confermato la sentenza di primo grado con riferimento alle posizioni di R R e M M, condannati, rispettivamente, per resistenza a pubblico ufficiale e simulazione di reato.

2. Il procedimento penale nell'ambito del quale è stata emessa l'impugnata sentenza attiene ai fatti avvenuti in Roma il 20 novembre 2016, nelle prime ore del mattino, quando una pattuglia dei Carabinieri, in servizio nella zona di Casalpalocco, incrociò una vettura, marca Mercedes, di grossa cilindrata, con targa tedesca, condotta da D D ed a bordo della quale si trovava anche R R, e decise di sottoporla a controllo. L'attivazione di lampeggianti e sirene indusse, però, gli odierni ricorrenti ad accelerare la marcia nel tentativo di dileguarsi, così dando la stura ad un inseguimento che terminò nel momento in cui i fuggitivi finirono in una strada senza uscita, il cui accesso venne interdetto dal veicolo dei militari. Nel tentativo, infine coronato da successo, di forzare il posto di blocco, D, nella ricostruzione avallata da entrambe le sentenze di merito, si avvalse di una pistola, con la quale esplose due colpi che, fortunatamente, non attinsero gli operanti i quali, per parte loro, risposero al fuoco senza, nondimeno, riuscire ad impedire l'allontanamento dei malviventi.

3. La Corte di appello ha, in proposito, ritenuto, in parziale dissenso dalle conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado, che le emergenze istruttorie — imperniate sull'apporto dei componenti della pattuglia dei Carabinieri, gli Appuntati Scelti Sergio D A e Rosario M — dimostrino, al di là di ogni ragionevole dubbio, che D si servì, nell'occasione, di un'arma comune da sparo illegalmente portata in luogo pubblico, ma non anche che la condotta da lui posta in essere, consistita nell'esplodere due colpi all'indirizzo di D A e nel cercare, subito dopo, di investire M, abbia integrato gli estremi del delitto di tentato omicidio. Ha, invece, confermato la decisione del Tribunale in relazione alle posizioni di R R, quale concorrente nella perpetrata resistenza a pubblico ufficiale, e di M M, madre di D D, proprietaria del mezzo che, nell'occasione, era nella disponibilità del figlio, la quale, a distanza di sei giorni, presentò una denunzia di furto frutto di mendacio e qualificata, quindi, ai sensi dell'art. 367 cod. pen.. 3. D D, R R e M M propongono, con unico atto e con l'assistenza degli avv.ti A e C G, ricorsi per cassazione affidati, nel complesso, a quattro motivi.

3.1. Con il primo motivo, D D deduce vizio di motivazione per avere la Corte di appello confermato la sua penale responsabilità per il delitto di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo in esito ad un percorso argomentativo illogico e contraddittorio, che non tiene conto di quanto contestualmente attestato in relazione al contestato duplice tentato omicidio, avuto riguardo, specificamente: all'omesso rinvenimento dell'arma de qua agitur e dei bossoli rilasciati dai proiettili che si assume, con essa, essere stati esplosi;
all'assenza, sull'autovettura dei Carabinieri, di fori da colpi di arma da fuoco;
alla carenza di informazioni in merito alla potenzialità offensiva dello strumento;
alla singolarità della ricostruzione che vede D, posto alla guida della Mercedes, sparare tendendo il braccio dal lato del passeggero;
al tenore delle dichiarazioni rese dal coimputato R R.

3.2. Con il secondo motivo, R R lamenta vizio di motivazione per avere la Corte di appello condiviso il giudizio espresso dal primo giudice in ordine al suo concorso nella perpetrata resistenza a pubblico ufficiale a dispetto della carenza di prova in ordine all'avere egli fornito a D D un apporto eziologicannente rilevante sul piano morale o materiale.

3.3. Con il terzo motivo, M M eccepisce vizio di motivazione e travisamento della prova per avere la Corte di appello stimato la falsità della denunzia di furto da lei presentata sulla base di considerazioni apodittiche e contraddittorie, incentrate sul postulato, non assistito da convenienti riscontri, che ella abbia riferito circostanze non rispondenti al vero.

3.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti si dolgono, in chiave di violazione di legge sostanziale e processuale e di vizio di motivazione, della commisurazione, non assistita da congrue giustificazioni, delle pene in misura superiore al minimo edittale e, quanto, più specificamente, alla posizione di R R, dell'irrogazione, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, di pena contraddittoriamente superiore a quella applicata, per lo stesso reato, a D D, principale responsabile dell'episodio criminoso. CONSIDERATO IN DIRITTO1. I ricorsi di D D e R R sono meritevoli di accoglimento, sì da imporre, nei loro confronti, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, mentre quello di M M è inammissibile perché manifestamente infondato.

2. Dolari Dinnitrijevic risponde, oltre che della resistenza a pubblico ufficiale — reato in relazione al quale, già in fase di appello, non è stata presentata impugnazione — del porto in luogo pubblico dell'arma con la quale egli avrebbe esploso due colpi all'indirizzo dei Carabinieri, che cercavano di impedirgli la fuga e sottoporlo al controllo che egli, raggiunto da ordine di esecuzione per la carcerazione, intendeva, ad ogni costo, evitare. La Corte di appello ha disatteso le censure articolate, sul punto, dall'imputato valorizzando le dichiarazioni rese dai testimoni D A e M, che ha ritenuto pienamente attendibili. Il primo, in particolare, ha riferito di aver notato la canna di una pistola, puntata ad altezza uomo, sporgere dal finestrino anteriore lato passeggero della Mercedes e di avere, subito dopo, avvertito una deflagrazione, seguita da un secondo colpo, pure esploso con direzione parallela al terreno. D A, che ha risposto al fuoco mirando alla ruota anteriore del mezzo, ha, altresì, notato che il conducente ha lasciato cadere l'arma all'interno dell'abitacolo ed ha, quindi, diretto il veicolo a tutta velocità verso l'area in cui si trovava M il quale, per evitare di essere investito, è stato costretto a gettarsi in terra verso sinistra. La Mercedes, infine, sebbene attinta, alla fiancata, dai colpi esplosi dai militari, è riuscita ad allontanarsi, sicché è stato impossibile, nell'immediatezza, procedere all'identificazione degli occupanti. La Corte di appello ha segnalato come il racconto di D A trovi conferma in quello di M — il quale ha detto di avere visto dei bagliori e di essere stato avvertito dal collega della disponibilità, in capo ai soggetti da sottoporre a controllo, di un'arma — e spiegato, ulteriormente, che l'attendibilità dell'impostazione accusatoria è avallata anche dal contegno serbato da D A, concretatosi nell'aprire, a sua volta, il fuoco e nell'avvertire il collega.
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