Cass. civ., SS.UU., ordinanza 19/12/2019, n. 34020
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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22054-2018 proposto da: SIMET S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell'avvocato A C, che la rappresenta e difende;- ricorrente -contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente - avverso la sentenza n. 2666/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 04/05/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2019 dal Consigliere FRANCESCO M C. FATTI DI CAUSA 1. La Simet s.p.a. - sulla premessa di aver svolto, in qualità di concessionaria di pubblico servizio, l'attività di trasporto interregionale di persone e di aver ricevuto, per un certo periodo di tempo, le compensazioni previste dal d.P.R. n. 1227 del 1969, dal Regolamento CEE n. 1191 del 1969 e dalla legge 13 dicembre 1986, n. 877 - convenne il Ministero dei trasporti, davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, per vedere riconoscere il suo diritto ad ottenere gli importi a titolo di sovvenzione annua per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 dicembre 2003;ovvero, in via subordinata, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni oppure, in via ancora subordinata, per l'accertamento dell'esistenza di un indebito arricchimento. La domanda, rigettata dal TAR, fu accolta dal Consiglio di Stato, adito in sede di appello, con la sentenza 3 marzo 2010, n. 1405, con la quale quel giudice riconobbe la spettanza del diritto alle compensazioni di cui al citato Regolamento CEE, rimandò l'esatta determinazione delle somme dovute al Ministero dei trasporti, concedendo termine di novanta giorni, rigettò la domanda di risarcimento del danno e quella subordinata di indebito arricchimento. Ric. 2018 n. 22054 sez. SU - ud. 19-11-2019 -2- A seguito di detta sentenza si svolse un lungo e complesso contenzioso che terminò con un'ulteriore pronuncia del Consiglio di Stato che dichiarò l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. 2. Con successivo ricorso la Sinnet s.p.a. ha chiesto al Consiglio di Stato, in sede di ottemperanza, di determinare il risarcimento del danno in suo favore. A supporto della domanda la ricorrente ha fatto presente che il Ministero dei trasporti aveva comunicato alla Commissione europea, in data 18 maggio 2011, di avere riconosciuto alla società stessa, in ossequio alla sentenza n. 1405 del 2010 cit., il diritto alle compensazioni di cui al menzionato Regolamento CEE, ma che la Commissione aveva dichiarato che quella misura costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il diritto dell'Unione;decisione, questa, avverso la quale la società Simet aveva proposto ricorso al Tribunale di primo grado e poi, in appello, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ottenendo però due pronunce conformi di rigetto. In base a tale premessa, la società Simet ha chiesto, in sede di ottemperanza, di procedere alla liquidazione del risarcimento del danno. Il Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2018, ha dichiarato il ricorso inammissibile, con compensazione delle spese di giudizio. Ha osservato il giudice amministrativo che nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 1405 del 2010 la società Simet aveva proposto tre domande in via gradata: la prima, di riconoscimento del diritto alla corresponsione delle compensazioni di cui al Regolamento CEE n. 1191 del 1969;la seconda, di risarcimento del danno;la terza, infine, di indebito arricchimento. Soltanto la prima delle tre domande era stata poi accolta, con la precisazione che ogni pretesa risarcitoria della parte non poteva essere accolta in quella sede, posto che solo dopo la determinazione della somma spettante a titolo di compensazioni si sarebbe potuto porre, eventualmente, un problema Ric. 2018 n. 22054 sez. SU - ud. 19-11-2019 -3- di determinazione del danno residuo. Una volta concluso il giudizio di ottemperanza con la suindicata pronuncia di estinzione, la società Simet non aveva mai «instaurato un nuovo giudizio volto all'accertamento ed alla condanna al risarcimento del danno asseritamente patito». Sulla base di questa ricostruzione, il Consiglio di Stato ha rilevato che l'unica statuizione che poteva ritenersi passata in giudicato era quella relativa all'obbligo di corrispondere le menzionate compensazioni, decisione rispetto alla quale il Ministero non era rimasto inadempiente;solo a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea si era posto, infatti, il problema della rivalutazione della posizione della società ricorrente. Richiamati, quindi, i principi dell'Adunanza plenaria in ordine al possibile contrasto tra le decisioni del giudice dell'ottemperanza e quelle assunte dal giudice europeo, nonché in ordine all'impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione in forma specifica dell'obbligazione nascente dal giudicato, il Consiglio di Stato ha sostenuto che la sentenza n. 1405 del 2010 non poteva essere posta in esecuzione quanto alla spettanza delle compensazioni di cui al citato Regolamento CEE e che con l'odierno giudizio di ottemperanza, in realtà, la Simet aveva formulato «un petitum diverso, volto ad ottenere la condanna del Ministero al risarcimento dei danni». La sentenza n. 1405 aveva «rimesso ad un diverso e separato giudizio l'accertamento di un eventuale profilo di danno residuo all'esito della corresponsione della compensazione, tutto da allegare e provare»;danno che non poteva essere determinato in sede di ottemperanza, posto che quest'ultimo non consente all'avente diritto di ottenere un'utilità maggiore rispetto a quella riconosciuta nella sentenza da eseguire. Il Consiglio di Stato ha anche aggiunto che la reinterpretazione del giudicato è vietata dal diritto interno, che non consente la Ric. 2018 n. 22054 sez. SU - ud. 19-11-2019 -4- sostituzione di un bene della vita (le compensazioni) con un bene del tutto diverso (il risarcimento del danno);per cui non si trattava di completare il giudicato con una statuizione integrativa, perché non esisteva alcun giudicato in ordine al risarcimento del danno.
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