Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/02/2023, n. 07028
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Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI LECCEnel procedimento a carico di: VOLPE GIANLUCA nato a BRINDISI il 11/12/1997 avverso la sentenza del 06/04/2022 del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DVERE;lette le conclusioni del PG, dr. P. Serrao D'Aquino, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti;RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Brindisi ha applicato a V G, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da questi concordata con il pubblico ministero, in relazione al reato di cui agli artt. 99, co. 2, n. 2 , 624, 625, co. 1, nn. 2 e 7 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce censurando la decisione per aver applicato una pena illegale. Infatti, la pena minima per il reato ritenuto in sentenza è pari ad tre anni di reclusione (oltre alla multa), mentre la pena base oggetto dell'accordo è stata di un anno di reclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. 4. Come è noto, il diritto di impugnare la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. conosce alcune limitazioni, definite da ultimo dall'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen.;per quel che qui rileva, tale sentenza è impugnabile con il ricorso per cassazione ove la pena applicata sia illegale. Intorno al concetto di pena illegale si sono addensate varie problematiche. Una prima classificazione conduce a distinguere quelle che attengono alla illegalità originaria della pena da quelle che si connettono alla illegalità sopravvenuta. Quest'ultima ricorre nel caso in cui viene in considerazione, rifluendo sulla legalità della pena, una modifica del quadro normativo, sia essa determinata da una declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla fattispecie tipica o sul trattamento sanzionatorio, piuttosto che da una successione di leggi nel tempo. La pena illegale ab origine è invece quella che, nel caso di specie, emerge senza che intervenga una simile modificazione. L'ipotesi qui in considerazione va inquadrata nell'illegalità originaria della pena, al riguardo della quale l'orientamento più persuasivo, da ultimo fatto proprio anche dalle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818), insegna che non integra ipotesi di pena illegale la sanzione che, pur osservando i limiti edittali, sia il frutto di errori (Sez. 2, n. 22136 del 19/02/2013, Nisi, Rv. 255729);che esula dalla nozione di pena illegale la sanzione che sia complessivamente legittima, ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato (Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, De Paola, Rv. 266080). Di conseguenza, per limitarsi a poche esemplificazioni, si è ritenuto non illegale la pena che sia risultante dell'applicazione di un distinto aumento per ciascuna delle ritenute circostanze ad effetto speciale e non tenga conto del criterio fissato dall'art. 63, comma 4, cod. proc. pen., perché l'errore riguarda le «modalità di calcolo della pena», e non incide sui limiti edittali, comunque rispettati (Sez. 2, n. 14307 del 14/03/2017, M, Rv. 269748);l'aver erroneamente calcolato prima l'aumento di pena per la continuazione tra i reati e poi quello per la recidiva, pur senza superare i relativi termini edittali (Sez. 5, n. 23911 del 20/02/2019, C, non mass.);l'aver fatto erronea applicazione della disciplina relativa a circostanza ad effetto speciale, senza che siano superati i termini edittali del reato di cui trattasi (Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, B, Rv. 282322). Pertanto, è illegale la pena inflitta, come indicata nel dispositivo della sentenza, che sia inferiore al minimo edittale o superiore al massimo edittale.
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