Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2019, n. 46650

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2019, n. 46650
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46650
Data del deposito : 18 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: SEFEROVIC SONIA nato il 01/01/1970 avverso la sentenza del 19/06/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Sante S, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di S S ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 13/06/2018, che aveva confermato la sentenza di condanna della S in primo grado relativamente al reato di rapina.

1.1 Al riguardo il difensore osserva che la Corte aveva errato nella qualificazione giuridica del reato, che doveva essere considerato quale furto, posto che la violenza esercitata era consistita in un abbraccio alla persona offesa, condotta che poteva suscitare fastidio o ribrezzo, ma non costituiva violenza 1.2 II difensore eccepisce inoltre la mancanza di motivazione sulla sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è fondato soltanto relativamente al motivo sulla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen.

2.1 Quanto al primo motivo, come da costante giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina quando la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione;
nel caso in esame, dalla sentenza impugnata emerge come sia stata messa in atto violenza nei confronti della persona offesa, che era stata abbracciata proprio per impedire qualsiasi reazione, per cui la qualificazione giuridica del fatto appare corretta.
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