Cass. civ., sez. II, sentenza 20/02/2013, n. 4274
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Ai sensi dell'art. 519 cod. civ., la rinunzia all'eredità deve essere fatta in forma solenne, con dichiarazione resa davanti al notaio o al cancelliere, che non può essere sostituita dalla scrittura privata autenticata ed è a pena di nullità, in quanto l'indicazione dell'art. 519 cod. civ. rientra tra le previsioni legali di forma "ad substantiam", di cui all'art. 1350, n. 13, cod. civ.
Sul provvedimento
Testo completo
3 1 / ESENTE REGISTRAZIONE ESENT 74 2 4 0 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DISCIPLINARI PROFESSIONISTI, LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DIVERSI DA AVV. E MAG. SECONDA SEZIONE CIVILE E ISCR. ALBI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 6558/2012 Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI Presidente Cron.4274 Dott. CESARE ANTONIO PROTO Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud. 08/01/2013 Dott. PASQUALE D'ASCOLA Consigliere CC Dott. MA ROSARIA SAN GIORGIO Dott. MO BERTUZZI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6558-2012 proposto da: MARESCHI ITALICO MRSTLC42R05H816Q, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEULADA 52, presso lo studio dell'avvocato S A, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAGNUTTI MO;
- ricorrente nonchè contro 2013 MINISTRO DELLA GIUSTIZIA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, 13 PROCURATORE REPUBBLICA TRIBUNALE UDINE ARCHIVIO ' NOTARILE UDINE, CONSIGLIO NOTARILE UDINE, PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA CORTE D'APPELLO VENEZIA, 4- AMMINISTRAZIONE AUTONOMA ARCHIVI NOTARILI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 127/2011 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/01/2013 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;
udito l'Avvocato PAGUNTI Mario, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
2. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Italico Mareschi, notaio in S. Daniele del Friuli, proponeva reclamo alla Corte di appello di Venezia avverso il provvedimento della COREDI per il Trentino Alto Adige, Friuli e Veneto con il quale gli era irrogata la sanzione disciplinare pecuniaria di euro 1.000,00 per avere autenticato le sottoscrizioni in calce ad un atto di rinuncia pura e semplice all'eredità ex art. 519 c.p.c. anziché redigere l'atto in forma pubblica e, quindi, in violazione dell'art. 519 C.C. е dell'art. 28 legge notarile, sanzionato dall'art. 138 comma 2 della stessa legge. La Corte di appello di Venezia, con sentenza depositata il 20/12/2011 (e che in ricorso si afferma notificata il 20/1/2012) riteneva la responsabilità disciplinare del notaio osservando: che sulla necessità dell'atto pubblico per la rinuncia all'eredità si era già pronunciata questa Corte con sentenza 11/1/2011 n. 444;
che era infondato il motivo di reclamo secondo il quale non potrebbe ravvisarsi nullità per inosservanza della forma solenne in mancanza di espressa normativa al riguardo;
la Corte territoriale rilevava che, invece, il divieto era violato perché il notaio aveva 3 ricevuto un atto nullo, tale dovendosi ritenere la rinuncia all'eredità priva del requisito della forma solenne espressamente prescritto dall'art. 519 c.c. non potendosi neppure affermare una incertezza interpretativa in merito alla necessità dell'atto pubblico;
che il reclamo incident ale del P.M. diretto ad escludere le attenuanti generiche riconosciute da COREDI, pur essendo ammissibile, doveva essere rigettato. Avverso questa sentenza Mareschi Italico ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi (numerati fino al 6 perché dopo il motivo numero tre il motivo successivo numerato con il numero cinque invece che con il numero quattro). Non hanno svolto attività difensiva gli intimati Ministero della Giustizia, Amministrazione Autonoma Archivi Notarili, Archivio notarile di Udine, Consiglio notarile di Udine Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia е Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine. Motivi della decisione 4 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 519 C.C. con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. Assume il ricorrente che quando il codice civile impone l'atto pubblico come forma esclusiva, introduce una previsione espressa e che la forma solenne non coincide con 1' atto pubblico essendo considerata redatta in forma solenne anche la scrittura privata autenticata.
1.1 Il motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha già enunciato il principio di diritto, secondo il quale, nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 cod. civ. in tema di rinunzia all'eredità, la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati, l'atto di rinunzia Gove essere rivestito di forma solenne con una dichiarazione resa davanti al notaio o al cancelliere e la successiva iscrizione nei (Cass. 12/10/2011 n. 21014, registro delle successioni Cass. 29/3/2003 n. 4846). In coerenza con questo orientamento, si è espressamente escluso che la rinuncia all'eredità possa essere fatta mediante scrittura privata autenticata;
in tal senso 11/1/2011 n.444) sl ė già questa Corte (v. Cass. motivazione): "del tutto espressa affermando (in 5 infondata risulta la tesi in diritto del ricorrente, secondo cui la rinuncia all'eredità può anche essere fatta con scrittura privata autenticata, sia perché contraria alla disciplina di cui agli artt. 519 e 525 C.C., come statuito da questa Corte (tra le altre, Cass. n. 4846/2003), sia perché atto di notevole incidenza in tema di successione ereditaria, riguardo, ai chiamati all'eredità e ai