Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/02/2019, n. 05926
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ES RI nato a [...] il [...] n avverso l'ordinanza del 27/03/2018 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
lette le conclusioni del PG RITENUTO IN FATTO - 1.BE TI, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha impugnato l'ordinanza della Corte di Appello di Roma, con cui, in accoglimento della sua istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione, gli è stato liquidato l'indennizzo di euro 1.200,00. 2. Il ricorrente è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dal 12 febbraio al 21 febbraio 2014 in quanto indagato, in concorso con altri per il reato di cui agli art. 624 e 625 n.7 c.p., nell'ambito di un procedimento conclusosi nei suoi confronti con provvedimento di archiviazione in data 24 novembre 2014. 3. La Corte di Appello ha accolto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione e liquidato euro 1.200,00 per i giorni di ingiusta detenzione agli arresti domiciliari, considerate "tutte le circostanze del caso concreto", in base ai criteri di liquidazione equitativa di costante applicazione, dai quali non ha ritenuto di discostarsi "tenuto conto della brevità della detenzione domiciliare sofferta e dell'assenza di ulteriori conseguenze strettamente e specificamente connesse alla detenzione medesima (da tenersi distinte da quelle riconducibili in modo indipendente alla pendenza in sé del procedimento ed al rilievo mediatico del medesimo)".
4. Il ricorrente, con l'odierna impugnazione, ha denunciato la violazione di legge e la mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'entità dell'indennizzo, sottolineando che nel provvedimento impugnato non vi è alcuna valutazione delle circostanze espressamente segnalate al giudice della riparazione - in particolare la sospensione dal servizio dal 19 febbraio al 19 marzo 2014, con conseguente perdita economica dello stipendio di euro 13.000,00 lordi, come da documentazione allegata, e la divulgazione, da parte dei media, della notizia, con conseguente pregiudizio per la propria reputazione ed immagine.
5.La Procura Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
l'Amministrazione resistente per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Occorre