Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/2023, n. 09850
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Testo completo
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da M P, nato a Roma il 16/10/1957 avverso la sentenza del 23/03/2022 del Tribunale di Roma;
visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere E G;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F Z, che ha chiesto che il ricorso venga accolto con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo relatii al mantenimento in sequestro dell'immobile;
letta la memoria scritta del difensore della parte civile INPS, Avvocato E U, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato;
letta la memoria scritta del difensore del M, Avvocato F P, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Gip del Tribunale di Roma con sentenza emessa in data 23 marzo 2022 ha dichiarato ai sensi dell'art. 464-septies c.p.p. non doversi procedere nei confronti di M P per esito positivo della messa alla prova - adottata in relazione alla contestazione di due distinti fatti di reato ex art. 316-ter c.p. - disponendo ai sensi dell'art. 323 comma 4 c.p.p. il mantenimento del sequestro di un immobile a garanzia del residuo credito vantato dalla parte civile INPS, pari ad euro 85.506,14. 2. Avverso il capo della sentenza relativa al mantenimento in sequestro dell'immobile M propone, tramite il proprio difensore, ricorso deducendo un unico motivo riferito a violazione di legge dal momento che la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 323 cod. proc. pen. è applicabile solo nel caso di sentenza di condanna e non anche quando, come nel caso di specie, il giudice prosciolga l'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. L'art. 323 cod. proc. pen. prevede che la restituzione del bene oggetto del sequestro preventivo non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'art. 316 cod. proc. pen.
3. Come rilevato dal
visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere E G;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F Z, che ha chiesto che il ricorso venga accolto con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo relatii al mantenimento in sequestro dell'immobile;
letta la memoria scritta del difensore della parte civile INPS, Avvocato E U, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato;
letta la memoria scritta del difensore del M, Avvocato F P, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Gip del Tribunale di Roma con sentenza emessa in data 23 marzo 2022 ha dichiarato ai sensi dell'art. 464-septies c.p.p. non doversi procedere nei confronti di M P per esito positivo della messa alla prova - adottata in relazione alla contestazione di due distinti fatti di reato ex art. 316-ter c.p. - disponendo ai sensi dell'art. 323 comma 4 c.p.p. il mantenimento del sequestro di un immobile a garanzia del residuo credito vantato dalla parte civile INPS, pari ad euro 85.506,14. 2. Avverso il capo della sentenza relativa al mantenimento in sequestro dell'immobile M propone, tramite il proprio difensore, ricorso deducendo un unico motivo riferito a violazione di legge dal momento che la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 323 cod. proc. pen. è applicabile solo nel caso di sentenza di condanna e non anche quando, come nel caso di specie, il giudice prosciolga l'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. L'art. 323 cod. proc. pen. prevede che la restituzione del bene oggetto del sequestro preventivo non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'art. 316 cod. proc. pen.
3. Come rilevato dal
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