Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2022, n. 48548

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2022, n. 48548
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48548
Data del deposito : 21 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di B G S, nata a Palermo il 27.1.1975, avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 24.5-15.6.2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. P C;
udito il Sostituto Procuratore Generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24.5-15.6.2022, il Tribunale di Palermo ha respinto l'appello che era stato proposto nell'interesse di G S B contro il provvedimento con cui il Tribunale di Termini Imerese, in data 24.3.2022, aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro disposto in data 26.2.2020, ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 240, 322ter e 640quater cod. pen. ed eseguito su somme riferibili al di lei marito C M D L, indagato nell'ambito del procedimento;
la richiesta di revoca era stata avanzata sul presupposto di essere cointestataria dei relativi conti correnti e di deposito in misura pari al 53,91% degli importi risultanti dai saldi attivi;

2. ricorre per cassazione il difensore della B lamentando violazione di legge e vizio di motivazione: rileva, infatti, che la motivazione del Tribunale si fonda sulla considerazione della confusione tra le somme confluite sul conto corrente cointestato;
aggiunge che del tutto infondata è la affermazione circa il carattere ipotetico delle valutazioni operate dal consulente tecnico il quale, al contrario, ha potuto verificare il costante e mensile accredito dello stipendio e di altre entrate riferibili alla B tutte assolutamente tracciabili;

3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del

DL

137 del 2020 che, in considerazione della richiesta di trattazione orale formalizzata dalla difesa, ha chiesto di ritenere come memoria, concludendo per il rigetto del ricorso: richiama a tal proposito, la giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla contitolarità del conto corrente attinto dal sequestro ed alla nozione di disponibilità delle somme ivi confluite;

4. la difesa ha trasmesso motivi nuovi sottolineando ancora che la B è terza estranea rispetto al reato contestato al Di Liberto non avendo il Tribunale tenuto conto e non avendo valutato il profilo della proporzionalità tra il valore dei beni sottoposti a sequestro ed il profitto o il prezzo del reato da confiscare;
segnala, inoltre, che con sentenza n. 25036 la Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza adottata nei confronti di Pipitone Nunzia Salvina nell'ambito dello stesso procedimento.
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