Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/2014, n. 13857
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Nel giudizio di cassazione, a seguito dell'entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n. 183 (avvenuta il 1 gennaio 2012), la notifica del controricorso al difensore che non abbia eletto domicilio in Roma deve essere effettuata, a pena di nullità, all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all'ordine professionale ed indicato in ricorso, fermo restando che, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., ove l'atto, malgrado l'irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario, la nullità non può essere dichiarata per il raggiungimento dello scopo. (Nella specie, la notifica era stata effettuata a mezzo del servizio postale presso lo studio del difensore, nel domicilio eletto (fuori Roma) nel ricorso medesimo).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. TRIA Lucia - Consigliere -
Dott. GHINOY Paola - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15965/2013 proposto da:
CI TT C.F. [...], domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato COLANTONIO MARIO ALDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TELECONTACT CENTER S.P.A. C.F. 04700320637, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati MARESCA ARTURO, BOCCIA FRANCO RAIMONDO, MORRICO ENZO, ROMEI ROBERTO, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1673/2013 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/03/2013 r.g.n. 5338/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2014 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
udito l'Avvocato COLANTONIO MARIO ALDO;
udito l'avvocato COSENTINO VALERIA per delega MARESCA ARTURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l'accoglimento primo motivo, assorbiti gli altri motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IL TA, dipendente di Telecontact Center s.p.a. dal 4.11.2002 con mansioni di operatore al videoterminale addetta al cali center, veniva licenziata in data 5.2.2008 per superamento del periodo di comporto per malattia e per inidoneità allo svolgimento delle mansioni per le quali era stata assunta.
L'impugnativa del licenziamento veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale e la Corte d'appello di Napoli con la sentenza n. 1673 del 7 marzo 2013 respingeva l'appello proposto dalla signora IL. La Corte riteneva la ricorrente decaduta dall'impugnativa del licenziamento, non essendo stata questa inoltrata nei sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione come prescritto dall'art. 6 comma della L. n. 604 del 1966, nel testo anteriore alla riforma introdotta dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1, applicabile ratione temporis. Nè la decadenza poteva essere impedita ad avviso della Corte dall'impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore, in difetto di comunicazione della procura al datore di lavoro entro il medesimo termine di 60 giorni.
La lavoratrice ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidato a quattro motivi, cui ha resistito Telecontact Center s.p.a. con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c.. All'udienza di discussione il difensore della parte ricorrente ha eccepito preliminarmente la nullità della notifica del controricorso, non effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in ricorso, come previsto dall'art. 366 c.p.c., comma 2, per il caso di mancata elezione di domicilio in Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esame dell'eccezione pregiudiziale di rito.
1.1. Nel ricorso introduttivo IL TA non ha eletto domicilio in Roma, ma presso lo studio del legale sito in Napoli. Questi ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata. La notifica del controricorso è avvenuta al procuratore costituito nella cancelleria della Corte di Cassazione e a mezzo del servizio postale nel domicilio eletto presso lo studio legale di Napoli.
1.2. Entrambe le notifiche così come effettuate sono mille. L'art. 366 c.p.c., comma 2, nella formulazione anteriore all'entrata in vigore della L. n. 183 del 2011, applicava al giudizio di legittimità il principio posto in via generale dal R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, (sul quale v. Sez. U, Sentenza n. 10143 del
20/06/2012) e disponeva che "Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di Cassazione".
Il sistema è tuttavia profondamente mutato per effetto della L. n. 183 del 2011, che, per quel che qui rileva in tema di domiciliazione
"ex lege", ha modificato l'art. 366 c.p.c., comma 2, che ora dispone che "Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di Cassazione". In parallelo, la stessa legge ha introdotto all'art. 125 c.p.c., comma 1, l'obbligo per il difensore di indicare negli atti di parte "l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine".
Nel caso, l'indicazione nel ricorso dell'indirizzo di posta elettronica certificata da parte del difensore di IL era ritualmente avvenuto, per cui la notifica avrebbe dovuto essere effettuata all'indirizzo di PEC ivi indicato.
Le notifiche effettuate presso la Cancelleria di questa Corte e presso lo studio del difensore in Napoli ove risulta nel ricorso eletto il domicilio, discostandosi dal modello legale individuato dalla norma sopra richiamata, sono da ritenersi quindi nulle. Non può però parlarsi nel caso di notifica inesistente, in quanto, secondo la distinzione elaborata in proposito da