Cass. civ., sez. I, sentenza 30/09/2005, n. 19223

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È inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto della corte di appello che, accogliendo il reclamo proposto nei confronti del provvedimento del tribunale di rigetto dell'istanza di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, rimette gli atti allo stesso tribunale perché adotti il provvedimento di conversione (art. 84 d.lgs. n. 270 del 1999), atteso che il provvedimento oggetto di ricorso è privo del carattere della definitività, essendo destinato a confluire nel provvedimento di conversione adottato dal tribunale, il quale soltanto produce la modificazione della situazione giuridica che si intende contrastare con il ricorso per cassazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 30/09/2005, n. 19223
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19223
Data del deposito : 30 settembre 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. O G - Presidente -
Dott. P D - Consigliere -
Dott. C W - Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. G G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CURATELA DEL FALLIMENTO CE.DI. PUGLIA soc. coop. a r.l., in persona del curatore, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Belli n. 39 presso lo studio dell'Avv. M A, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. C G in forza di procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
CE.DIS. s.r.l. in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario, elettivamente domiciliata in Roma, via Gregoriana n. 54 presso lo studio del Prof. Avv. C M, che la rappresenta e difende, anche in via disgiuntiva, unitamente all'Avv. U I in forza di procura a margine del controricorso;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE;

- intimato -

e
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BARI;

avverso il decreto n. 8616/2004 della Corte d'appello di Bari, depositato il 17 novembre 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 6 luglio 2005 dal Dott. Gianfranco GILARDI;

udito per la ricorrente il Prof. Avv. Giorgio COSTANTINO;

udito per la controricorrente e ricorrente incidentale il Prof. Avv. Massimo CONFORTINI;

udito per il P.M. il Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'assorbimento di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11 maggio 2204 la CE.DIS. s.r.l. in amministrazione straordinaria presentava al Tribunale di Bari istanza di estensione dell'amministrazione straordinaria ad impresa del gruppo, ai sensi degli artt. 80 ss. del d.lgs. n. 270/1999, esponendo tra l'altro che, a seguito di sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza emessa il 14 maggio 2003, il Tribunale di Bari, con decreto del 10 luglio 2003, aveva dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla società ricorrente, facente parte del gruppo di imprese che aveva come capogruppo la soc. coop. a r.l. CE.DI. Puglia. Peraltro il Tribunale, nel revocare il provvedimento ammissivo alla procedura di concordato preventivo della CE.DI. Puglia, con sentenza del 3 maggio 2004 aveva dichiarato il fallimento di quest'ultima. Poiché la CE.DI. Puglia doveva considerarsi facente parte di un Gruppo rispondente alle condizioni di cui all'art. 80 d.lgs. n. 270/1999, appariva opportuna la gestione unitaria
dell'insolvenza, che avrebbe consentito la possibilità di ricognizione delle società operative e non della stessa partecipante e di conservazione del valore dell'intero capitale del Gruppo;
la più efficace tutela e valorizzazione delle partecipazioni societarie del Gruppo;
una maggiore operatività delle azioni di cui all'art. 91 del d.lgs. n. 270/1999 con conseguente possibilità di un più
efficace recupero del patrimonio sociale. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva che il Tribunale ammettesse CE.DI. Puglia, in via di estensione, alla procedura di amministrazione straordinaria. Il Curatore del fallimento della CE.DI. Puglia esprimeva parere contrario, la CE.DIS. s.r.l. in amministrazione straordinaria insisteva nella richiesta ed il Ministro delle Attività Produttive, con parere del 5 luglio 2004, si rimetteva alle determinazioni del Tribunale.
Con decreto del 15 luglio 2004 il Tribunale di Bari dichiarava inammissibile l'istanza di estensione, di cui in subordine affermava anche l'infondatezza.
Il reclamo proposto dalla CE.DIS. s.r.l. in amministrazione straordinaria, cui resisteva il Curatore del fallimento CE.DI. Puglia, veniva accolto con decreto del 17 novembre 2004 dalla Corte d'appello di Bari la quale, rilevato che restava fermo lo stato di insolvenza della CE.DI. Puglia s.r.l., già accertato e dichiarato con la sentenza di fallimento del 2/3 maggio 2004, rimetteva gli atti al Tribunale affinché provvedesse ad adottare il provvedimento di conversione in amministrazione straordinaria della procedura fallimentare alla quale la CE.DI. Puglia era assoggettata. Avverso il decreto della Corte d'appello di Bari ha proposto ricorso la curatela del fallimento CE.DI. Puglia sulla base di cinque motivi. La CE.DIS. s.r.l. in amministrazione straordinaria ha resistito notificando controricorso e proponendo ricorso incidentale condizionato.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., e la ricorrente ha presentato note d'udienza ai sensi
dell'art. 379 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente il ricorso n. 2104/2005 R.G. ed il ricorso n. 5317/2005 R.G. debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 332 c.p.c. trattandosi di impugnazioni avverso il medesimo provvedimento.

2. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 35, 80 ss. d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, 18 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, 12 delle preleggi, 2909 c.c. e 324 c.p.c. in quanto, trattandosi nel caso in esame di dichiarazione di fallimento relativa a pretesa impresa del gruppo intervenuta successivamente all'apertura della presunta procedura madre, avrebbe dovuto trovare applicazione il combinato disposto degli art. 82, primo comma e 35 d.lgs. n. 270/1999 che ha disciplinato compiutamente la materia eliminando i dubbi e le incertezze esistenti nel vigore della precedente normativa.

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