Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/03/2023, n. 7476
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
La società ERG WIND 4, proprietaria di un parco eolico sito nel Comune di (Omissis), costituito da impianti di generazione di energia elettrica dotati, oltre che di navicella e rotore, di torri tralicciate di 50 metri d'altezza, proponeva una nuova rendita catastale, tramite procedura Docfa, escludendo dalla stima il valore delle torri eoliche, in quanto componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo della energia elettrica, asseritamente non rilevante fiscalmente, per effetto dell'entrata in vigore della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21 .
L'Agenzia delle Entrate procedeva alla rettifica della rendita proposta ed accertava una maggiore rendita che, tra l'altro, ricomprendeva il valore della torre eolica, in quanto componente essenziale dell'aereogeneratore.
La società contribuente impugnava l'avviso di accertamento di detta rendita catastale e l'adita Commissione tributaria provinciale di Avellino accoglieva il ricorso ritenendo che la torre che funge da sostegno dell'aerogeneratore, costruita in acciaio e imbullonata su basamento cementizio, nonchè integrata con le altre componenti (rotore e navicella), non rientra tra le costruzioni radicalmente ancorate al suolo tramite bulloni (così come le turbine, su cui si era già espressa chiaramente la Corte di Cassazione), non offre alcuna utilità o beneficio al proprietario del suolo nel caso in cui venga privata del superiore macchinario "e ciò principalmente perchè non autonomamente e diversamente utilizzabil(e)" per cui, ha concluso il giudice di prime cure, non è dotata di autonomia funzionale e non è soggetta a stima diretta, ai fini della determinazione della rendita catastale.
Su impugnazione dell'Agenzia delle Entrate, la Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione Staccata di Salerno riformava la decisione osservando che la torre è sussumibile "nella dimensione strutturale e funzionale di costruzione e non di impianto" e che il concetto di "funzionalità allo specifico processo produttivo" deve necessariamente correlarsi "a livello di interpretazione sia letterale che logica" ai "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, e non "alle costruzioni" in senso stretto".
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a sei articolati motivi.
L'Agenzia delle entrate si è costituita depositando controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d'impugnazione viene dedotta, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 , la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 , e art. 112 c.p.c. , per avere la CTR omesso di pronunciarsi circa l'inammissibilità dell'appello erariale per difetto di specificità dei motivi.
Con il secondo motivo d'impugnazione viene dedotta, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , la violazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, commi 21 e 22 (entrata in vigore il 1 gennaio 2016), per avere la CTR ritenuto, in spregio alla predetta disposizione come interpretata dalla prevalente giurisprudenza, che la torre dell'impianto eolico, in quanto componente impiantistica ancorata al suolo, con caratteri di stabilità e solidità, costituendo una costruzione dovesse concorrere alla determinazione della rendita catastale.
Con il terzo motivo viene dedotta, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 , per avere la CTR ritenuto adeguatamente motivate le rettifiche catastali.
Con il quarto motivo viene dedotta, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , la violazione dell' art. 2687 c.c. , per non avere la CTR tenuto conto dei pareri pro-veritate depositati dalla contribuente in giudizio, contrariamente a quanto aveva fatto il giudice di prime cure.
Con il quinto motivo viene dedotta, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 , la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. , e del principio di