Cass. pen., sez. II, sentenza 02/07/2021, n. 25412

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 02/07/2021, n. 25412
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25412
Data del deposito : 2 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da L S, nato a Taurasi il 21 settembre 1949 G G L, nato a Sesto San Giovanni il 4 gennaio 1968 avverso la sentenza n. 4371/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Milano il 5 giugno 2019 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
Udita nell'udienza del 19 febbraio 2021 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina A R P;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale in persona di V M, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi;
Lette le memorie dei difensori dei ricorrenti, con cui è stato chiesto l'accoglimento dei ricorsi proposti

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 5 giugno 2019 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza emessa il 17 settembre 2018 dal Tribunale di Lodi, con cui L S e G G L sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per una truffa commessa ai danni di S G, legale rappresentante di "Gadoil di G A e S". Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati. Il difensore di L S ha dedotto i seguenti motivi: 1) improcedibilità dell'azione penale per difetto di valida querela. Dalla visura camerale della società risulterebbe che per gli atti di straordinaria amministrazione, quale è la presentazione di una querela, occorre la firma congiunta dei legali rappresentanti mentre la querela sarebbe stata presentata da uno solo dei legali rappresentanti e, peraltro, senza l'indicazione delle fonti dei poteri di rappresentanza;
2) estromissione della parte civile. Sulla base della visura camerale la firma congiunta servirebbe anche per la costituzione della parte civile, così che si sarebbe dovuta estromettere la parte civile, in quanto la società Gadoil si sarebbe costituita solo con la firma di S G;
2) improcedibilità per tardività della querela, presentata dopo tre mesi e un giorno dalla presentazione all'incasso dell'assegno. Il difensore di GARBAGNATI GIANLUCA ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere la Corte d'appello dato risposta ai rilievi difensivi sulla mancanza di prova in ordine agli artifizi e raggiri e alla sussistenza dell'elemento soggettivo. La Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare la successione nel tempo delle cariche sociali delle persone giuridiche e, quindi, la cessione della carica di amministratore dell'imputato, avvenuta il 26 giugno 2013, in data anteriore all'emissione degli assegni. Non sussisterebbero artifizi e raggiri, così che la condotta integrerebbe un mero inadempimento civilistico o, al più, il reato di insolvenza fraudolenta;
2) mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di derubricare la fattispecie in quella prevista dall'art. 641 c.p.;
3) violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla querela, presentata solo da uno dei due legali rappresentanti, mentre, sulla base della visura camerale, sarebbe stata necessaria la firma di entrambi. Inoltre, la querela sarebbe stata tardivamente presentata il 25 ottobre 2013 mentre il primo assegno, risultato non pagato, sarebbe datato 18 luglio 2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

1.1 Il
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi