Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2019, n. 46652
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seguente: SENTENZA Sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: OROBOSA LUCKY nato il 25/05/1969 avverso la sentenza del 24/01/2019 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale S S che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al capo n. 1. Udito il difensore avv.to V E che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 24 gennaio 2019 il tribunale monocratico di Brescia dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di O L in ordine al reato di cui all'art. 493 cod.pen., così riqualificato il fatto di ricettazione allo stesso contestato al capo n.1 della rubrica commesso il 18 febbraio del 2011. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per saltum il procuratore generale di Brescia deducendo, con unico motivo, inosservanza degli artt. 493 ter e 648 cod.pen. posto che, per costante principio giurisprudenziale, le condotte di ricezione ed utilizzazione di carte di credito di origine delittuose configurano differenti fattispecie di reato e cioè l'ipotesi di ricettazione e quella di cui all'art. 55 D.Lgs 231/07 oggi mutata nell'art. 493 ter cod.pen.;pertanto, aveva errato il giudice nell'operare la differente qualificazione giuridica e dichiarare la prescrizione trattandosi di ipotesi di ricettazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. In tema di possesso e successiva utilizzazione di carte di credito oggetto di precedente delitto, le Sezioni Unite di questa corte hanno affermato che integra il reato di cui all'art. 648 cod. prUc3 pen. (ricettazione) la condotta di chi riceve, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, carte di credito o di pagamento (ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi) provenienti da delitto, dovendosi viceversa ricondurre alla previsione incriminatrice di cui all'art. 12, seconda parte, D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991 n. 197 (che sanziona, con formula generica, la ricezione dei predetti documenti «di provenienza illecita»), le condotte acquisitive degli stessi, nell'ipotesi in cui la loro provenienza non sia ricollegabile a un delitto, bensì a un illecito civile, amministrativo o anche penale, ma di natura contravvenzionale (Sez. U, n. 22902 del 28/03/2001, Rv. 218872). Il principio risulta successivamente ribadito da altra pronuncia di questa sezione (Sez. 2, n. 7658 del 27/01/2015, Rv. 262572) che ha appunto affermato la sussistenza della ricettazione nei casi di ricezione di carte di credito provento di precedente delitto. Va al proposito anche precisato che la stessa pronuncia delle Sezioni Unite in precedenza citata ha chiarito che la disposizione oggi prevista dall'art. 493 ter cod.pen. (in precedenza art. 55 cit.). incrimina autonomamente quale distinta ipotesi di reato, precisamente nella seconda parte del primo comma, la condotta di falsificazione o contraffazione di carte di credito sicché ne deriva affermare che, fuori dai casi di concorso nella realizzazione della falsificazione, chi riceva tali carte di credito risponde prima del delitto di ricettazione di oggetto illecito ed ove ne faccia uso anche di indebito utilizzo ex art. 493 ter cod.pen. prima parte. Sicché la corretta sequenza temporale delle fattispecie delittuose, individuabili nelle ipotesi di contraffazione di carte di credito da parte di un soggetto e successiva ricezione ed uso delle stesse da parte di altro, prevede che, a carico del primo autore, venga elevata la contestazione di cui all'art. 493 ter primo comma seconda parte cod. pen., ed al secondo si contesti sia la ricettazione ex art. 648 cod.pen. che il delitto di cui allo stesso art. 493 ter primo comma prima parte cod.pen.. Ove invece lo stesso autore della contraffazione proceda poi all'utilizzo indebito del mezzo di pagamento costituito dalla carta di credito, egli risponderà del concorso dei distinti reati previsti dal primo comma seconda parte dell'art. 493 ter cod.pen. e dallo stesso primo comma prima parte del medesimo articolo, avendo prima contraffatto e poi fatto utilizzo indebito del'oggetto materiale dell'attività di falsificazione costituito da un mezzo di pagamento. E poiché nel caso di specie viene contestato all'imputato di avere ricevuto tre carte di credito oggetto di precedente contraffazione, e quindi proprio oggetto del precedente delitto di cui all'art. 493 ter primo comma seconda parte, la condotta descritta concorre con quella di successiva utilizzazione degli stessi mezzi di pagamento o prelievo contante, tanto più che vi è evidente differenza sotto il profilo temporale avendo l'Orobosa prima ricevuto i mezzi di pagamento e poi fatto uso degli stessi con evidente ripetuta lesione dei beni giuridici protetti. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio in relazione al capo n.1 della rubrica e gli atti trasmessi al tribunale di Brescia per nuovo giudizio.
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