Cass. civ., sez. III, sentenza 14/03/2013, n. 6579
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. B G M - Presidente -
Dott. M M - rel. Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
Dott. S L A - Consigliere -
Dott. L R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19554-2007 proposto da:
RTI RETI TELEVISIVE ITAL S.P.A. 06921720154 in persona del procuratore speciale avv. S L, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 60, presso lo studio dell'avvocato P C, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARICONDA VINCENZO, PREVITI STEFANO giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
SUBER PIETRO, MENTANA ENRICO, CANINO GOFFREDO;
- intimati -
sul ricorso 25374-2007 proposto da:
CANINO GOFFREDO CNNGFR31L25H330P, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell'avvocato B A, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RTI RETI TELEVISIVE ITAL S.P.A., MENTANA ENRICO, SUBER PIETRO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 4271/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/10/2006 R.G. 3848/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/2013 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;
udito l'Avvocato CARLA PREVITI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
.1 - Con sentenza in data 19 ottobre - 24 dicembre 2003 il Tribunale di Roma condannò la R.T.I. - Reti Televisive Italiane S.p.A., S Pietro ed E M al pagamento in solido di Euro 60.000,00 in favore di Goffredo C a titolo di risarcimento dei danni per averlo diffamato in alcune trasmissioni televisive. .2 - Con sentenza in data 3 luglio - 9 ottobre 2006 la Corte d'Appello di Roma rigettò il gravame principale e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, elevò ad Euro 100.000,00 il risarcimento in favore del C. La Corte territoriale osservò per quanto interessa: i convenuti avevano piena facoltà di dare notizia delle dichiarazioni rese da Donatella Di Rosa, poi risultate infondate, sebbene suscettibili di inficiare l'onorabilità del C, ma non si erano limitati a riferirle, avendo svolto un ruolo attivo sia nell'ambito delle interviste, sia nei commenti del direttore M;il coinvolgimento del C nel presunto tentativo di golpe era, nell'intervista del 10 ottobre 1993, mandata in onda anche il giorno seguente, correlabile esclusivamente alle domande e alle conclusioni dell'intervistatore Sauber;i commenti di intervistatore e direttore riflettevano chiaramente una posizione diretta ad avvalorare negli spettatori l'attendibilità delle dichiarazione della Di Rosa;ulteriori elementi in tal senso erano emersi anche in una trasmissione successiva;era mancata una reale indagine sull'attendibilità della D R;l'effetto era stato amplificato da una trasmissione satirica in cui il C era stato oggetto di continue battute che riflettevano la vicenda narrata dalla D R;l'ipotesi delittuosa di cui alla L. n. 47 del 1948 operava solo alle ipotesi commesse a mezzo della stampa e non era suscettibile di applicazione analogica;appariva congruo elevare l'entità del risarcimento.
.3 - Avverso la suddetta sentenza R.T.I. - Reti televisive Italiane S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il C ha proposto ricorso incidentale, mentre P S ed E M non hanno svolto attività difensiva. La ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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