Cass. civ., sez. III, ordinanza 23/10/2024, n. 27461

CASS
Ordinanza
23 ottobre 2024
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Ordinanza
23 ottobre 2024

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Nei giudizi in cui è parte (o possa avere interesse a partecipare in tale qualità) una società dotata di personalità giuridica sono incapaci a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., le sole persone fisiche che, in virtù del rapporto di rappresentanza organica, sono legittimate a costituirsi in nome e per conto di detta società. (Nella specie, la S.C., in relazione a domanda di garanzia per prodotto difettoso, ha affermato la capacità a deporre della responsabile di un punto vendita della società presso il quale era stato acquistato il prodotto, la quale non aveva alcun potere di rappresentanza della società, né delega di gestione dell'area contrattuale a cui si riferiva il contenzioso, tale da legittimarne la partecipazione al giudizio in qualità di parte).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 23/10/2024, n. 27461
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27461
Data del deposito : 23 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 16100/2023 Numero sezionale 2244/2024 Numero di raccolta generale 27461/2024 Data pubblicazione 23/10/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Presidente CONSUMATORE FRANCESCA FIECCONI Consigliere Ud.11/06/2024 STEFANIA TASSONE Consigliere CC ANNA MOSCARINI Consigliere MARILENA GORGONI Consigliere-Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16100/2023 R.G. proposto da: AN IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POGGIO VERDE, 50, presso lo studio dell'avvocato FABIO FERRI ([...]) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-

contro

TEC S.R.L. SRL, in persona del rappresentante legale p.t., IO GR, rappresentato e difeso dall'avvocato DI RISIO CARMINE ([...]), pec: carmine.dirisio@pec.ordineavvocativasto.it; -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di RIETI n. 104/2023 depositata il 08/03/2023. Numero registro generale 16100/2023 Numero sezionale 2244/2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024 Numero di raccolta generale 27461/2024 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Data pubblicazione 23/10/2024 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Il sig. AN AN propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la pronuncia n. 104/2023 del Tribunale di Rieti, resa pubblica in data 8/3/2023, di rigetto del gravame interposto in relazione alla pronuncia n. 96/2022 del Giudice di Pace di Rieti. Rappresenta in fatto che: a) aveva acquistato, in 15/10/2018, una smerigliatrice risultata difettosa;
b) aveva chiesto il 23/02/2020, alla Tec S.r.l. S.r.l., che gestiva il punto vendita ove l'aveva acquistata, la sostituzione ovvero il risarcimento del danno consistente nella restituzione del prezzo dell'acquisto pari a € 59,95; c) la Tec S.r.l. S.r.l. aveva ritirato la smerigliatrice, si era impegnata ad avviarla all'assistenza e aveva chiesto una settimana di tempo per la sostituzione o la riparazione;
d) aveva rifiutato la riparazione e chiesto la sostituzione con un nuovo prodotto ovvero la risoluzione del contratto con la restituzione del prezzo ovvero lo storno del prezzo per l'acquisto sul momento di altra smerigliatrice, avendo necessità del suo utilizzo;
e) stante il rifiuto della Tec S.r.l. S.r.l., aveva inviato una pec in data 27 febbraio 2020, tramite l'avvocato Ferri, insistendo nella richiesta di sostituzione della smerigliatrice o di risoluzione del contratto;
f) la Tec S.r.l. aveva replicato con pec del 3 marzo 2020, indirizzata all'avvocato Ferri, dichiarandosi disponibile alla sostituzione dell'oggetto, ma rifiutando di pagare le spese per l'assistenza stragiudiziale, giudicandole immotivate e, successivamente, in data 6 marzo, aveva rifiutato di consegnargli la smerigliatrice in sostituzione di quella difettosa, ove l'avvocato Ferri non avesse rinunciato alle spese per l'assistenza stragiudiziale;
g) non avendo quest'ultimo desistito, ne era insorta la controversia per cui è causa, promossa dinanzi al Giudice di Pace di Rieti, per chiedere che, ai sensi 2 di 11 Numero registro generale 16100/2023 Numero sezionale 2244/2024 Numero di raccolta generale 27461/2024 dell'art. 130 del codice del consumo, la Tec S.r.l. fosse condannata Data pubblicazione 23/10/2024 alla risoluzione del contratto di acquisto del prodotto e alla restituzione del prezzo di € 59,95 pagato per suo acquisto oltre al pagamento delle spese legali per l'intervento legale dell'avvocato Fabio Ferri per l'importo di € 200,00, oltre IVA e CPA. Resiste con controricorso la società Tec s.r.l. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod.proc.civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo, il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. dell'art 112, 115 e 116 cod.proc.civ. e dell'art. 2697 cod. civ. per non essersi il Tribunale attenuto al principio tra il chiesto ed il pronunciato, della non contestazione e della valutazione delle prove. Attinta da censura è la statuizione con cui il Tribunale ha rigettato il motivo di appello ove veniva lamentata la omessa pronuncia da parte del Giudice di Pace sulla domanda intesa al riconoscimento della garanzia del prodotto acquistato, ovvero alla sostituzione dello stesso, ed in alternativa ad ottenere la risoluzione del contratto con la restituzione del prezzo di acquisto di € 59,952) , ritenendo che il Giudice di pace si fosse pronunciato, là dove aveva negato che la convenuta si fosse rifiutata di sostituire la smerigliatrice, essendosi la stessa rifiutata esclusivamente di pagare le spese di assistenza stragiudiziale. Secondo il ricorrente, non si tratterebbe di “una dichiarazione di accertamento e riconoscimento di un diritto”. Il motivo è inammissibile. Le censure sono pacificamente volte ad una rivalutazione dei fatti di causa, come in tutta evidenza si inferisce dal fatto che secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe smentito “la realtà dei fatti”, quale risulterebbe dalle dichiarazione dei testi escussi e dai documenti 3 di 11 Numero registro generale 16100/2023 Numero sezionale 2244/2024 Numero di raccolta generale 27461/2024 allegati all'atto di citazione, basandosi solo sulla testimonianza Data pubblicazione 23/10/2024 della responsabile del centro vendite della controricorrente, ritenuta incapace di testimoniare, e su una telefonata, la cui ricorrenza sarebbe stata sempre smentita. 2) Con il secondo motivo il ricorrente, ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 130 del codice del consumo per omessa applicazione della garanzia su prodotto difettoso vendutogli. Avrebbe errato il Tribunale nel ritenere che il secondo motivo di appello fosse stato formulato limitandosi a dedurre che il giudice “aveva omesso l'esame della documentazione prodotta per fondare il proprio convincimento sulle prove testimoniali offerte dai testi della convenuta pur essendo contrastanti con la documentazione prodotta da parte attrice” senza, tuttavia in alcun modo argomentare in ordine a tale asserito esame, né specificare per quale ragione le prove testimoniali “contrasterebbero con la documentazione prodotta.”; il ricorrente sostiene al contrario, di avere “già ampiamente argomentato nel motivo d'appello ad oggetto la

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