Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/08/2019, n. 20730

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/08/2019, n. 20730
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20730
Data del deposito : 1 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25477 del ruolo generale dell'anno 2014 proposto da: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;

- ricorrente -

contro

Lottomatica Videolot Rete s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti R G e C G, presso il cui studio in Roma, via Ofanto n. 18, è elettivamente domiciliata;

- controricorrente -

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2096/34/14, depositata in data 17 aprile 2014;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 febbraio 2018 dal Consigliere G T;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dott. U D A, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per l'Agenzia l'Avvocato generale dello Stato P M e per la società gli Avv.ti C G e R G;

Fatti di causa

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in epigrafe, che ha respinto l'appello da essa proposto e confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso proposto dalla Lottomatica Videolot Rete s.p.a.. Il giudice di appello ha premesso, in punto di fatto, che: alla società contribuente era stato notificato, in data 11 maggio 2009, un avviso di accertamento per la trasmissione di dati di gioco diversi da quelli effettivamente realizzati dell'apparecchio installato e in uso presso la ditta Giudici Catia;
avverso il suddetto atto la società aveva proposto ricorso;
la Commissione tributaria provinciale di Milano lo aveva accolto, avendo ritenuto che, stando al tenore letterale della previsione di cui all'art. 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo vigente ratione temporis, il concessionario rispondeva a titolo solidale unicamente per il prelievo erariale unico e non già per il maggior prelievo erariale e, inoltre, che, a seguito della modifica operata dal decreto-legge n. 78/2009, ed atteso il suo valore di norma interpretativa, la responsabilità solidale del concessionario poteva essere riconosciuta solo nel caso in cui non era possibile l'identificazione dei soggetti che avevano commesso l'illecito sicchè, essendo nella fattispecie noti i responsabili dell'illecito, non poteva dirsi sussistente la responsabilità solidale della concessionaria. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto appello l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) che è stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia. In particolare, in punto di diritto, la Commissione tributaria regionale ha illustrato i compiti attribuiti al concessionario ed all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato secondo la disciplina di cui all'art. 39-quater del decreto legge n. 269/2003, ed ha riportato il testo della suddetta previsione normativa in vigore dal 1° gennaio 2007 al 4 agosto 2009 nonché il testo conseguente alla modifica apportata dal decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, in vigore dal 5 agosto 2009 al 31 dicembre 2010, ed ha concluso che il concessionario è responsabile se non è possibile l'identificazione dei soggetti che hanno commesso l'illecito, sicchè ha evidenziato che, nel caso di specie, erano stati individuati i soggetti autori dell'illecito e nessun importo, in conseguenza della manomissione degli apparecchi, era stato incassato dal concessionario. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, affidato a due motivi di censura, illustrato con successiva memoria. Lottomatica Videolot Rete s.p.a. si è costituita con controricorso. Ragioni della decisione 1. Va preliminarmente esaminata la questione di inammissibilità del ricorso, proposta dalla controricorrente, per essere intervenuto giudicato esterno sulla controversia. Parte ricorrente, in particolare, evidenzia che la Commissione tributaria regionale di Milano ha dichiarato, con le pronunce 11 dicembre 2013, n. 2768 e 11 dicembre 2013, n. 2770, l'inammissibilità dei giudizi di appello promossi avverso le sentenze 11 giugno 2012, n. 266 e 11 giugno 2012, n. 264, emesse dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, e che avverso le suddette sentenze non è stato proposto ricorso in Cassazione, con conseguente formazione del giudicato esterno. La medesima parte ricorrente segnala che i giudizi di appello avevano ad oggetto identici soggetti e identico oggetto, trattandosi, anche in quei casi, di impugnazione avverso avvisi di accertamento emessi dall'Azienda Autonoma Monopoli di Stato per la determinazione del maggior prelievo erariale unico in conseguenza dell'intervenuta manomissione, da parte di soggetti identificati quali "autori dell'illecito", del sistema di trasmissione di dati degli apparecchi muniti del nulla osta rilasciato alla Lottomatica Videolot Rete s.p.a. quale concessionaria del servizio inerente l'attivazione e conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito. Va rilevato che parte controricorrente si limita a richiamare le pronunce n. 2768/2013 e n. 2770/2013 della Commissione tributaria regionale della Lombardia e, attesa la mancata impugnazione delle stesse, prospetta l'effetto di giudicato esterno nel presente giudizio. In particolare, parte ricorrente riproduce solo il passaggio motivazionale delle sentenze di primo grado che avevano accolto il ricorso, senza, tuttavia, esporre e riprodurre specificamente il contenuto delle medesime sentenze al fine di verificare quale fosse la questione controversa e l'identità del presupposto impositivo, nonché della sentenza che si ritiene passata in giudicato.Pertanto, l'eccezione, e così pure, per il principio della rilevabilità d'ufficio del giudicato, anche la semplice deduzione della circostanza, non può costituire oggetto di alcuna statuizione nella direzione pretesa, dovendosene, infatti, rilevare previamente l'inammissibilità per difetto di autosufficienza. Si è infatti già affermato, che «nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l'onere di autosufficienza del ricorso;
pertanto, la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione» (Cass., Sez. IL 23/06/2017, n. 15737). Nella specie la controricorrente si è limitato solo ad enunciare la sussistenza della preclusione e della identità soggettiva e oggettiva tra la controversia passata in giudicato e la presente, senza offrire nessun ulteriore ragguaglio riguardo al decisum di primo grado ed ai susseguenti atto di gravame.
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