Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/1983, n. 4964
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L'art. 2 della legge 28 marzo 1957 n. 244 - il quale dispone che, in caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto, il contratto continua con il coniuge e con gli altri eredi legittimi, sempre che siano coltivatori diretti e dispongano di forza lavorativa costituente almeno un terzo di quella necessaria per le normali esigenze di coltivazione del fondo - è privo di efficacia retroattiva, avendo carattere innovativo, e non interpretativo, rispetto all'art. 1627 cod. civ., in quanto disciplina in modo del tutto nuovo la materia specifica della morte dell'affittuario coltivatore diretto (diversamente dall'art. 1627 citato, avente oggetto la morte di qualsiasi affittuario, anche se non coltivatore diretto), non solo stabilendo che il rapporto continua con il coniuge e con gli altri eredi legittimi, ma anche introducendo requisiti nuovi, cioè che questi soggetti siano pure essi coltivatori diretti e dispongano della forza lavorativa suindicata. ( contra 4261/74, mass n 372929; ( contra 3610/58; ( contra 2862/57).*
Ai sensi dell'art. 6 della legge 12 giugno 1962 n. 567, con effetto dell'annata agraria successiva all'entrata in vigore di tale legge (cioè, dall'annata 1962-1963), sono state abrogate le norme relative alla riduzione del 30 per cento dei canoni convenuti in tutto o in parte in cereali o in canapa o con riferimento al prezzo degli stessi prodotti. ( V 1413/79, mass n 397731; ( V 3210/73, mass n 367036).*
Sul provvedimento
Testo completo
Ai sensi dell'art. 6 della legge 12 giugno 1962 n. 567, con effetto dell'annata agraria successiva all'entrata in vigore di tale legge (cioè, dall'annata 1962-1963), sono state abrogate le norme relative alla riduzione del 30 per cento dei canoni convenuti in tutto o in parte in cereali o in canapa o con riferimento al prezzo degli stessi prodotti. ( V 1413/79, mass n 397731;
( V 3210/73, mass n 367036).*