Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/08/2024, n. 22134
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
In tema di accise sull'energia elettrica, i processi mineralogici, che consentono di usufruire dell'esenzione prevista dall'art. 52, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 504 del 1995, sono quelli che realizzano processi di riduzione chimica, elettrolitici, metallurgici e mineralogici, impiegati nelle attività che lavorano materie prime, quali roccia, vetro o metallo, per ottenere un prodotto semilavorato o finito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che non aveva riconosciuto il diritto all'esenzione per l'energia elettrica utilizzata per la produzione del feldspato di potassio, non richiedendo per la sua realizzazione un processo mineralogico, ma trattandosi di mera attività estrattiva del minerale, senza alcuna trasformazione dello stesso).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 31465/2019 Numero sezionale 709/2024 Numero di raccolta generale 22134/2024 Data pubblicazione 05/08/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto: accise;
energia elettrica;
processi ERNESTINO BRUSCHETTA Presidente mineralogici;
beneficio fiscale ex art. 52, comma ENRICO MANZON Consigliere 2, lett. f), decreto legislativo n. 504 del 1995. LUNELLA CARADONNA Consigliere – Rel. Ud. 1/15/05/2024 P.U. TANIA HMELJAK Consigliere - PU R.G. 31365/2019 FRANCESCO FEDERICI Consigliere Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 ha emesso la seguente SENTENZA sul ricorso n. 31465/2019 proposto da: Sales s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. G T e dall'Avv. M R, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata, in Roma, alla via di Villa Severini, n. 54, giusta procura a margine del ricorso per cassazione.
- ricorrente -
contro
Agenzia delle Dogane, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12.
- controricorrente -
1 Numero registro generale 31465/2019 Numero sezionale 709/2024 Numero di raccolta generale 22134/2024 Data pubblicazione 05/08/2024 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, Sezione staccata di Livorno, n. 537/10/19, depositata in data 27 marzo 2019, non notificata;
udita la relazione della causa udita svolta nella pubblica udienza del 15 maggio 2024, dal Consigliere L Cna;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Tommaso Basile, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
1. La società Sales s.p.a. aveva proposto ricorso avverso il provvedimento n. 19952/RU del 23 maggio 2016, con il quale l'Ufficio aveva rigettato l'istanza presentata dalla società il 16 marzo 2015, di subentro nell'autorizzazione all'acquisto dell'energia elettrica in esenzione dall'accisa ai sensi dell'art. 52, comma 2, lett. f), del T.U. n. 504 del 1995, ritenendo la non assoggettabilità ad accisa dell'energia elettrica impiegata per lo svolgimento dei processi produttivi di fedspato di potassio in sabbia presso l'impianto di Botro ai Marmi, nel Comune di Campiglia Marittima.
2. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, rilevando che senza il riconoscimento dell'esenzione l'attività diventava antieconomica e che il mancato riconoscimento non era giustificato poiché il consumo dell'energia elettrica era ai fini industriali.
3. La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio rilevando che, ai fini del decidere, non era rilevante la differenza tra miniera e cava, dal momento che costituiva fatto notorio che per la configurabilità dell'attività di cava, a differenza di quella di miniera, in cui era necessaria l'estrazione dei materiali dalle viscere della terra, non era necessaria una stabile organizzazione di impianti fissi sul fondo o infissi nel terreno, perché solitamente il materiale o i minerali, trovandosi poco al di sotto del suolo o essendo addirittura emergenti, 2 Numero registro generale 31465/2019 Numero sezionale 709/2024 Numero di raccolta generale 22134/2024 Data pubblicazione 05/08/2024 erano estratti con tagli o escavazioni, con l'impiego di mezzi di sbancamento semoventi, da poca profondità, e poi depositati sulla superficie, a cielo aperto;
che, in sede di sopralluogo da parte dei funzionari tecnici dell'Agenzia non era stato individuato un procedimento tecnico per la produzione del feldspato di potassio che potesse essere considerato un processo mineralogico, né erano stati prodotti documenti che potevano attestare una circostanza siffatta dal momento che l'allegato 3 del ricorso era un semplice schema non esauriente in punto di descrizione sommaria che della lavorazione veniva fatta nel ricorso;
che il punto era decisivo in quanto, anche se si voleva dare al sistema una lettura più ampia di quella data dall'Agenzia in ossequio alla circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell'Agenzia delle Dogane, doveva essere dimostrato che la lavorazione rispetto alla quale si chiedeva l'esenzione dell'accisa sull'energia elettrica utilizzata fosse equiparabile ad un processo mineralogico anche se non indicato dal codice DI 26, ma non vi era prova sul piano tecnico che la lavorazione per la quale si chiedeva l'esenzione fosse equiparabile ad un processo mineralogico come definito nella classificazione N.A.C.E., con la conseguenza che non poteva essere riconosciuto il diritto all'esenzione.
4. La società Sales s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattro motivi.
5. L'Agenzia delle Dogane resiste con controricorso.
6. La società Sales s.p.a. ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo mezzo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del R.D. n. 1443 del 1927, in relazione all'art. 52, comma 2, lett. f), del T.U. n. 504 del 1995. La sentenza impugnata, discutendo della spettanza del diritto all'esenzione dall'accisa sull'acquisto di energia elettrica, in 3 Numero registro generale 31465/2019 Numero sezionale 709/2024 Numero di raccolta generale 22134/2024 Data pubblicazione 05/08/2024 ordine alla ravvisabilità di un «processo mineralogico» nell'attività di estrazione e trattamento del feldspato di potassio da parte della contribuente, aveva violato l'art. 2 del R.D. n. 1443 del 1927, che aveva introdotto una distinzione normativa tra «miniere» e «cave», che si fondava sul diverso tipo di materiale estratto e non sulla base della struttura del sito produttivo (a cielo aperto o sotterraneo), il che, nel caso, di specie, si rivelava dirimente, posto che i materiali estratti in miniera, per essere commercializzati, necessitano inevitabilmente di essere sottoposti ad un «processo di trasformazione», integrante la nozione di «processo mineralogico, dovendosi pertanto riconoscere, ai soggetti che gestivano siti produttivi riconosciuti quali «miniere», il diritto all'esenzione dall'accisa sull'acquisto di energia elettrica impiegata nei processi mineralogici.
2. Il secondo motivo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in quanto, la Commissione d'appello non aveva considerato che la contribuente aveva dimostrato che nel sito da essa gestito era svolta attività di miniera, mediante la produzione del Decreto della Regione Toscana n. 1419 del 12 marzo 2015 e del Decreto Dirigenziale RT n. 2811 del 16 luglio 2013. 3. Il terzo motivo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 52, comma 2, lett. f) del decreto legislativo n. 504 del 1995, in quanto l'art. 52, comma 2, lett. f), del decreto legislativo n. 504 del 1995, a differenza dell'art. 21, comma 13, del medesimo decreto legislativo (che disciplinava l'esenzione dall'accisa per i prodotti energetici impiegati in processi mineralogici), non rinviava alla nozione di processo mineralogico contenuta nella Nomenclatura Generale delle Attività Economiche dell'Unione Europea (NACE), sicché le limitazioni ad essa connesse, non potevano applicarsi al caso di specie, dovendosi pertanto confermare la spettanza dell'invocata 4 Numero registro generale 31465/2019 Numero sezionale 709/2024 Numero di raccolta generale 22134/2024 Data pubblicazione 05/08/2024 esenzione, avendo la stessa Agenzia delle Dogane appurato come, oltre all'attività estrattiva, veniva svolta un'attività di frantumazione e vagliatura per ottenere un prodotto idoneo alla cessione sul mercato.
4. Il quarto motivo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per la violazione degli artt. 329, comma 2, 324, cod. proc. civ., 49 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e 2909 cod. civ.. I giudici di secondo grado non avevano rilevato il giudicato interno formatosi sul fatto che la Commissione di primo grado aveva espressamente accertato che l'energia elettrica per il cui acquisto si chiedeva l'esenzione era impiegata in attività diverse da quelle meramente estrattive, e che tale passaggio non era stato impugnato dall'Agenzia delle Dogane in sede di gravame, sicché, una volta definitivamente accertato (e non più sindacabile) che l'energia fosse stata impiegata nella fase di «trasformazione» del materiale, ciò avrebbe dovuto condurre al riconoscimento della spettanza dell'invocata esenzione.
5. Il quarto motivo, la cui trattazione è prioritaria, in quanto involge, un'eccezione di giudicato interno, è infondato.
5.1 E' orientamento di questa Corte quello secondo cui «Il giudicato interno si forma solo su di un capo autonomo della sentenza che risolva una questione avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente, e non sussiste nei riguardi di una mera argomentazione, ossia della semplice esposizione di un'astratta tesi giuridica, anche quando sia utile a risolvere questioni strumentali all'attribuzione del