Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/02/2023, n. 4812

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/02/2023, n. 4812
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4812
Data del deposito : 15 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza (recte: ordinanza) depositata dalla Sezione 6"5 della Corte Suprema di Cassazione l'1 settembre 2014 n. 14298 , la quale aveva dichiarato l'inammissibilità (per tardività) del ricorso proposto dalla medesima per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo - Sezione Staccata di Caltanissetta il 14 giugno 2010 n. 273/21/2010. Quest'ultima sentenza aveva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della "A.A. & C. Srl " avverso la sentenza depositata dalla medesima Commissione Tributaria Provinciale di Enna il 23 aprile 2007 n. 81/02/2007, la quale aveva avuto ad oggetto l'impugnazione (con esito favorevole) di un avviso di accertamento per IRPEG, IRAP ed IVA relative all'anno (---), in conseguenza della ripresa a tassazione di maggiori ricavi non contabilizzati per Lire 177.776.000, pari ad Euro 91.813,64. Il ricorso per revocazione è affidato ad un unico motivo. La "A.A. & C. Srl " è rimasta intimata. Con ordinanza interlocutoria, valutandosi la non manifesta inammissibilità del ricorso per revocazione, la causa è stata rinviata per la trattazione in pubblica udienza. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per l'accoglimento del ricorso per revocazione.

Motivi della decisione

Con unico motivo, la ricorrente ha chiesto la revocazione dell'ordinanza depositata dalla Sezione 6-5 della Corte Suprema di Cassazione l'1 settembre 2014 n. 14298 , sul presupposto che l'inammissibilità per tardiva proposizione del ricorso per cassazione era stata erroneamente dichiarata, giacchè non si era tenuto conto: a) che, stante la pubblicazione della sentenza impugnata il 14 giugno 2010, il termine lungo (annuale) per la proposizione del ricorso per cassazione veniva a scadenza il 30 luglio 2011;
b) che il giudice di legittimità non aveva rilevato che il 30 luglio 2011 cadeva di sabato;
c) che, pertanto, tale scadenza doveva essere prorogata all'1 agosto 2011, trattandosi del primo giorno seguente non festivo, con la conseguente sospensione feriale del termine di impugnazione nel periodo compreso dall'1 agosto 2011 al 15 settembre 2011;
d) che, in conseguenza della proroga e della sospensione, il termine di impugnazione veniva a scadenza il 17 settembre 2011;
d) che, in conclusione, il ricorso per cassazione doveva considerarsi tempestivo, essendo stato consegnato per la notifica a mezzo del servizio postale il 5 agosto 2011.

RAGIONI DELLA DECISIONE.

1. Il motivo di revocazione è fondato.



1.1 Preliminarmente, nonostante la mancata qualificazione del vizio revocatorio, con l'espressa indicazione di una delle ipotesi tipizzate dall' art. 395 c.p.c. , comma 1 , il collegio ritiene di poter ricondurre d'ufficio la causa petendi ed il petitum del ricorso alla fattispecie delineata dal n. 4 della citata disposizione.

Difatti, è pacifico che il giudice della revocazione, mentre può, nell'esercizio del suo potere-dovere, riportare il corretto inquadramento del fatto revocatorio sotto una delle previsioni dell' art. 395 c.p.c. , anche in difformità dall'indicazione datane dal richiedente, non può, invece, elevare a motivo di revocazione un fatto ontologicamente diverso da quello dedotto dall'istante (in termini: Cass., Sez. 6-1, 12 luglio 2012, n. 11865 ).



1.2 Si premette che l'istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all' art. 395 c.p.c. , comma 1, n. 4 , il quale consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 5, 22 ottobre 2019, n. 26890 ;
Cass., Sez. 5, 27 novembre 2020, n. 27131 ;
Cass., Sez. 5", 17 agosto 2021, n. 22994;
Cass., Sez. 5 ", 20 ottobre 2021, n. 29042;
Cass., Sez. 6 "-5, 20 dicembre 2021, n. 40870;
Cass., Sez. 6 -5, 18 febbraio 2022, n. 5387 ).



1.3 E', quindi, esperibile, ai sensi degli art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c. , comma 1, n. 4 , la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità per omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso e, ai fini della valutazione di sussistenza o meno di tale vizio, deve aversi riguardo al "capo" della domanda riproposta all'esame del giudice dell'impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte la pronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perchè in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 6-3, 15 febbraio 2018, n. 3760 ;
Cass. Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31032;
Cas.
, Sez. 6-5, 10 marzo 2021, n. 6731 ;
Cass., Sez. 5, 3 maggio 2022, n. 13989 ).



1.4 Più specificamente, in relazione all'odierno thema decidendum, questa Corte ha affermato che l'errore sul computo del termine per la proposizione della impugnazione integra un errore revocatorio, rilevante ai sensi dell' art. 395 c.p.c. , comma 1, n. 4 , in quanto riguarda un fatto interno alla causa che si risolve in una falsa percezione di quanto rappresentato dalle parti, costituendo il rilievo del dies ad quem e l'applicazione del calendario comune - adempimenti indispensabili per valutare la tempestività dell'impugnazione - elementi facilmente riscontrabili dalla lettura degli atti da parte del giudice (tra le tante: Cass., Sez. 3, 4 novembre 2014, n. 23445 ;
Cass., Sez.

6-Lav., 27 febbraio 2018, n. 4565 ;
Cass., Sez. 5, 14 febbraio 2019, n. 4387 ;
Cass., Sez. 5, 24 febbraio 2021, n. 4964 ;
Cass., Sez. 5, 29 luglio 2021, n. 21739 ;
Cass., Sez. 5, 17 agosto 2021, n. 22994 ;
Cass., Sez. 6-5, 27 ottobre 2022, n. 31728 ).



1.5 Secondo la sentenza impugnata: "In via pregiudiziale, giusta anche l'eccezione sollevata dalla controricorrente con la memoria, va rilevato che il ricorso risulta consegnato all'ufficio postale per la notifica il giorno 5 agosto 2011, mentre la sentenza della CTR impugnata era stata pubblicata il 14.6.2010. Orbene appare evidente che il termine lungo di cui all' art. 327 c.p.c. non è stato osservato, in quanto, tenuto conto esso si computa, in considerazione della sospensione dei termini processuali prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 senza considerare i giorni compresi tra il 1 agosto ed il 15 settembre dell'anno della pubblicazione della sentenza impugnata, il medesimo è venuto a scadere proprio il 30.7.2011, con la conseguenza perciò che l'impugnazione è stata proposta dopo che la sentenza di secondo grado era passata in cosa giudicata. Tale dato, di carattere pregiudiziale, è assorbente rispetto ad ogni altra questione e censura sollevate, che pertanto non possono essere delibate." 1.6 Nella specie, tenendo conto che la sentenza impugnata col ricorso per cassazione era stata pubblicata il 14 giugno 2010 e non era stata notificata dalla controparte alla ricorrente, la scadenza fisiologica del termine lungo (annuale) di impugnazione ex art. 327 c.p.c. , comma 1 , - nel testo antecedente alla modifica (con l'abbreviazione a sei mesi) da parte della L. 18 giugno 2009 n. 69, art. 46, comma 17 , il quale è applicabile, ai sensi della citata L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 1 , ai soli giudizi instaurati - in prime cure - dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 6-5, 21 giugno 2013, n. 15741 ;
Cass., Sez. 6-3, 6 ottobre 2015, n. 19969 ;
Cass., Sez. 6-5, 6 ottobre 2016, n. 20102;
Cass., Sez. 6 -5, 28 settembre 2017, n. 5178 ;
Cass., Sez. 5, 11 maggio 2018, n. 11500 ;
Cass., Sez. 5, 27 luglio 2018, n. 19979 ;
Cass., Sez. 6-5, 27 febbraio 2020, n. 5423 ;
Cass., Sez. 5, 25 gennaio 2021, n. 1437 ;
Cass., Sez. 6-3
, 1 dicembre 2021, n. 37750 ;
Cass., Sez. 6-5, 6 giugno 2022, n. 18107 ) - veniva a

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