Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/11/2022, n. 33236

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/11/2022, n. 33236
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33236
Data del deposito : 10 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 10494-2021 proposto da: IUNESE STANISLAO, elettivamente domiciliato in NAPOLI, VIA TOLEDO, presso lo studio dell’avvocato A C, che lo rappresenta e difende;
-ricorrente -

contro

COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE N. 61 presso lo studio dell’avvocato M V, rappresentato e difeso dall’avvocato R E D VZIO;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 605/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/02/2021 R.G.N. 2502/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2022 dal Consigliere Dott. C M;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V’ visto l ’ art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte . Oggetto Pubblico impiego – licenziamento disciplinare R.G.N.10494/2021 Cron. Rep. Ud.21/09/2022 PU R.G.N. 10494/2021 Pag.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 10 febbraio 2021 la Corte d’appello di Napoli confermava la decisione del locale Tribunale che aveva respinto la domanda proposta da S I, maresciallo maggiore dei VV.UU. in servizio presso il Comune di Casal di Principe, nei confronti del Comune, intesa ad ottenere l’annullamento del licenziamento irrogatogli in data 12.2.2016 per l’intervenuta decadenza ex art. 55 bis d.lgs. 165/2001, formulazione vigente ratione temporisdi cui al d.lgs. 150/2009. 2. S I in data 23.11.2010 era stato sottoposto a misura detentiva cautelare per i reati di cui agli artt. 479 e 480 cod. pen. Al predetto era stata quindi comunicata -con documento prot. 4001 del 24/11/2010, dal responsabile dell’Ufficio competente -la sospensione dal servizio. In data 8.8.2012, con nota prot. 7684, acquisita dal Comune la notizia della condanna dello I subìta in primo grado per i reati di cui agli artt. 479 e 480 cod. pen. comunicata al Comune dallo stesso I contestualmente alla richiesta di reintegro in servizio, visto il cessare della custodia cautelare, era stato aperto il procedimento disciplinare, contestualmente sospeso in attesa della definizione del procedimento penale in corso. In data 14.12.2015, acquisita la notizia del passaggio in giudicato della condanna ad una pena di anni 2 e mesi 11 di reclusione (pena sospesa ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.), era stata disposta dal Comune di Casal di Principe la riapertura del procedimento disciplinare a carico dello I, ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001 ed il predetto procedimento si era concluso in data 12.2.2016, con il licenziamento del dipendente.

3. Il provvedimento espulsivo era stato impugnato dal ricorrente, ma il Tribunale aveva respinto la domanda.

4. La decisione erastata confermata dalla Corte d’appello di Napoli. Le ragioni di doglianza erano state incentrate sulla tardività dell’apertura del procedimento disciplinare. Riteneva, però, la Corte territoriale che la comunicazione 24.11.2010, con la quale il responsabile f.f. dell’Ufficio di Polizia Municipale dava atto di essere venuto a conoscenza che il M.llo di Polizia Municipale I era stato sottoposto a misura restrittiva della libertà personale per fatti connessi con le attività di servizio, fosse inidonea a far decorrere il termine per la contestazione disciplinare. Assumeva che il dies a quo per la contestazione di addebito deve presupporre la conoscenza di elementi soggettivi ed oggettivi idonei ad individuare la condotta del dipendente e che ragionare diversamente avrebbe comportato l’inaccettabile conseguenza R.G.N. 10494/2021 Pag.di considerare contestabili al dipendente anche fatti generici, non circostanziati, appresi da terzi (anche se qualificati), potenzialmente caducabili per l’assenza del carattere di specificità della contestazione, impediente l’esercizio di un’adeguata difesa, o per la mancanza di adeguati riscontri.

5. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso S I, affidando l’impugnazione ad un motivo.

6. Il Comune ha resistito con controricorso.

7. Il PG ha presentato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 55 bise 55 ter del d.lgs. n. 165/2001, nella formulazione di cui al d.lgs. n. 150/2009, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Rileva che ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n. 165/2001, nella versione ratione temporis applicabile (precedente alla riforma Madia del 2017), il termine decadenziale di 40 giorni per l’avvio del procedimento disciplinare decorre dall’acquisizione della notizia del fatto disciplinarmente rilevante;
né è richiesta alcuna particolare specificità dei fatti contestabili al dipendente dalla norma in esame che, anzi, si preoccupa di accordare all’Amministrazione il diritto a sospendere il procedimento, in attesa dell’acquisizione di ulteriori elementi che le consentano un’analitica disamina dei fatti alla base dei possibili addebiti disciplinari. Sostiene, in sintesi, che dagli artt. 55 bise ter dell ’ indicato d.lgs. emerge che la ratio legisdel sistema disciplinare è tutelare il diritto del prestatore di sapere tempestivamente che il datore è in possesso di notizie che potrebbero determinare l’apertura di un procedimento disciplinare;
e che, pertanto, è in relazione al momento in cui tali notizie giungono al datore che va valutata la tempestività della contestazione.
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