Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2023, n. 35981

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Massime1

In tema di professione forense, per integrare l'incompatibilità prevista dall'art. 18, comma 1, lett. a), della l. n. 247 del 2012 è sufficiente la mera iscrizione in un altro albo professionale (diverso da quelli per cui è espressamente consentita), non essendo necessario che la differente attività sia svolta continuativamente o professionalmente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del C.N.F., il quale aveva affermato che l'iscrizione all'albo degli avvocati era incompatibile con quella all'albo degli odontoiatri, pur in assenza di un concreto esercizio della relativa professione sanitaria).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2023, n. 35981
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35981
Data del deposito : 27 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 9845/2023 Numero sezionale 414/2023 Numero di raccolta generale 35981/2023 Data pubblicazione 27/12/2023 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DISCIPLINARE PASQUALE D'ASCOLA - Primo Presidente f.f. - A O D M - Consigliere - Ud. 26/09/2023 - A GIUSTI - Consigliere - PU CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - R.G.N. 9845/2023 A C - Consigliere - Rep. G I - Consigliere - GUIDO MERCOLINO - Consigliere - R M - Rel. Consigliere - A S - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9845-2023 proposto da: G F, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell'avvocato A R, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M A;

- ricorrente -

contro

Numero registro generale 9845/2023 Numero sezionale 414/2023 Numero di raccolta generale 35981/2023 Data pubblicazione 27/12/2023 CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 46/2023 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 27/03/2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2023 dal Consigliere R M;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Fabio Veroni per delega dell'avvocato Matteo Ambrosoli.

FATTI DI CAUSA

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano ha disposto la cancellazione dell'avv. Francesco Giovannini dall'albo degli avvocati per la sussistenza di profili di incompatibilità consistenti nell'iscrizione dello stesso all'albo degli odontoiatri della provincia di Torino, fin dal 2017, quale odontoiatra estero (spagnolo).

2. L'avv. Giovannini impugnava il provvedimento dinanzi al CNF, deduceva l'incongruità della motivazione e il diritto a conservare l'iscrizione all'albo degli avvocati per non esservi incompatibilità con l'iscrizione all'albo dei medici odontoiatri, finalizzata solo alla prosecuzione degli studi e al completamento del relativo percorso formativo.

3. Il CNF, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la decisione del COA, ritenuta sussistente l'incompatibilità con l'iscrizione all'albo dei medici odontoiatri.

4. Avverso la summenzionata decisione l'avvocato Francesco Giovannini ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi di ricorso, ulteriormente illustrato con memoria. Ric. 2023 n. 09845 sez. SU - ud. 26-09-2023 -2- Numero registro generale 9845/2023 Numero sezionale 414/2023 Numero di raccolta generale 35981/2023 Data pubblicazione 27/12/2023 5. Il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Milano non ha svolto attività difensiva.

6. L'Ufficio del Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 7. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza, per violazione dell'art. 132 cod.proc.civ. e dell'art.111, co.6, Cost. e motivazione omessa o apparente nella statuizione di rigetto dei primi due motivi di gravame.

8. Si censura la sentenza per essersi limitata a riproporre l'impianto argomentativo della sentenza n. 26996/2016 delle Sezioni Unite della Corte (ivi, in particolare, paragrafo 2.1), adottata con riguardo alla cancellazione di un avvocato iscritto anche all'albo dei geometri e non esercente tale seconda professione, svolgendo, dunque, una motivazione per relationem senza prendere in alcuna considerazione la decisiva circostanza addotta, della mera iscrizione all'albo degli odontoiatri in mancanza di un'attività di lavoro in tale ambito, che pur esulando dall'elencazione tassativa degli albi ai quali è consentita la contemporanea iscrizione dell'avvocato (art. 18, co. 1 lett. a) seconda parte della legge professionale forense), doveva essere del pari valorizzata giacchè finalizzata soltanto all'esercizio di attività culturali (nel cui novero ricomprendere lo studio e la formazione post-laurea in ambito sanitario), non professionali, né lucrative, a mente della prima parte della medesima lettera dell'art. 18, co.1, cit., e garantite alla generalità dei consociati dall'art. 34 Cost.

9. Si deduce, quale ulteriore profilo di nullità della sentenza motivata per relationem, l'essersi il giudice disciplinare sottratto allo scrutinio e alla disamina specifica, in termini di irrilevanza e non manifesta fondatezza, della prospettata questione di legittimità Ric. 2023 n. 09845 sez. SU - ud. 26-09-2023 -3- Numero registro generale 9845/2023 Numero sezionale 414/2023 Numero di raccolta generale 35981/2023 Data pubblicazione 27/12/2023 costituzionale dell'art. 18 comma 1 lettera a) legge n. 247 cit., per contrasto col diritto allo studio e alla esplicazione della personalità individuale, richiamando meri passaggi argomentativi della già citata sentenza delle Sezioni Unite e sfuggendo, dunque, ad interrogarsi sul peculiare tema della possibilità di mantenere, esclusivamente sotto il profilo accademico, la propria seconda professionalità di odontoiatra durante lo svolgimento, nel tempo, della professione di avvocato. 10. Il motivo è inammissibile. 11. Le decisioni del CNF sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite soltanto per incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge nonché, ai sensi dell'articolo 111 Cost., per vizio di motivazione, mentre l'accertamento del fatto ed anche l'apprezzamento della sua gravità ai fini della valutazione della sanzione non possono essere oggetto di controllo di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza (fra tante, Cass.,Sez.Un., nn. 28176 e 28468 del 2022). 12. Come pur puntualizzato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 42090 del 2021), nell'esprimere tale giudizio la Corte deve mantenersi nei limiti consentiti dall'attuale testo dell'art. 360, n. 5 c.p.c. (come interpretato a partire da Cass., Sez.Un. n. 8053 del 2014), onde evidenziare eventuali anomalie motivazionali che si tramutino in violazione di legge costituzionalmente rilevante, tali da ricomprendere, oltre alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico e alla motivazione apparente, anche il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. 13. Orbene, emerge con chiarezza che la sentenza impugnata non è affetta da anomalie motivazionali, risultando la decisione del CNF argomentata, e priva di mende logiche, in relazione alla sussistenza del contestato illecito disciplinare e all'affermata Ric. 2023 n. 09845 sez. SU - ud. 26-09-2023 -4- Numero registro generale 9845/2023 Numero sezionale 414/2023 Numero di raccolta generale 35981/2023 Data pubblicazione 27/12/2023 responsabilità disciplinare alla quale ha fatto seguito l'irrogazione della sanzione massima della radiazione. 14. Ne' il giudice disciplinare avrebbe dovuto confutare una ad una le critiche avverso la decisione disciplinare offerte al suo esame giacchè, delineati il contenuto e la portata delle censure mosse al provvedimento adottato dall'organo disciplinare (su cui v., Cass.,Sez.Un., n. 34476 del 2019), è sul thema decidendum individuato dall'incolpato, all'esame del giudice disciplinare, che il CNF ha espresso le sue conclusioni, con linea motivazionale non meramente apparente, escludendo, peraltro, esservi le condizioni per lo scrutinio di legittimità costituzionale o dubbi di compatibilità con i principi eurounitari. 15. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 1, lettera a), legge n. 247 del 2012, dell'art. 348 cod.pen. (abusivo esercizio di una professione) e dell'art. 1 del d.m. 31 luglio 2006 del Ministero dell'Università e della Ricerca, recante disciplina delle attività professionalizzanti obbligatorie per la classe delle Specializzazioni in odontoiatria, per avere il CNF errato nell'escludere il diritto a conservare l'iscrizione all'albo degli avvocati, per essere la contemporanea iscrizione all'albo degli odontoiatri richiesta, legalmente, per la prosecuzione degli studi post-laurea in odontoiatria, studi costituenti «attività … di carattere scientifico e … culturale» consentita. 16. Sostiene decisività e fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, lett. a), legge n. 247 cit.,nell'interpretazione fattane dal CNF conforme a Cass.,Sez.Un., n. 26996 del 2016, per violazione del diritto allo studio e alla libera esplicazione della personalità individuale, in contrasto con gli artt. 3, 4, 18, 33, 34 della Costituzione, con gli artt. 13, 14, 20, 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e Ric. 2023 n. 09845 sez. SU - ud. 26-09-2023 -5- Numero registro generale 9845/2023 Numero sezionale 414/2023 Numero di raccolta generale 35981/2023 Data pubblicazione 27/12/2023 con gli artt. 7, 26, 27, 28 della Dichiarazione universale dei diritti umani. 17. Propone il ricorrente una lettura dell'art. 18 co. 1 lett. a), legge n. 247 cit. in una chiave costituzionalmente orientata, avuto riguardo alle criticità sollevate dalla peculiare vicenda, ammettendo che le attività scientifiche e culturali, espressamente ritenute compatibili con la professione di avvocato e contemplate nella premessa maggiore della lettera a) dell'articolo, possano ricomprendere l'esercizio, in un contesto formativo accademico, senza finalità di lucro, delle mansioni proprie di una diversa professione e, dunque, consentendo, entro tali limiti e se imposta dalla legge, l'iscrizione in un albo ulteriore, esulante dall'elenco nella seconda frase della lettera, al fine di svolgere, secondo le possibilità e per scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società e dell'individuo, a mente dell'art. 4 Cost. 18. Il professionista si duole che essere avvocato e ottenere una seconda laurea in altro ambito o pensare di proseguire negli studi, in altre discipline,

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