Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2023, n. 6577
Sentenza
24 ottobre 2023
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24 ottobre 2023
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Massime • 1
In tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non può essere disposto sulle somme di denaro confluite sul conto corrente intestato alla curatela fallimentare per effetto di transazione da quest'ultima stipulata con i sindaci e i revisori legali della società fallita, a seguito dell'azione di responsabilità ex art. 146, comma 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, posto che le predette somme non costituiscono profitto dei reati tributari precedentemente commessi dai legali rappresentanti della fallita.
Sul provvedimento
Testo completo
06577-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo IAno LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da ON GALTERIO Sent. n. sez. 1088/2023 - Presidente - Relatore - LUCA SEMERARO CC 24/10/2023 STEFANO CORBETTA R.G.N. 13124/2023 GIUSEPPE OV MA TR MAGRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CURATELA FALLIMENTO HEINTZMANN ITALIA S.P.A. avverso l'ordinanza del 19/01/2023 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
lette le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 19 gennaio 2023 il Tribunale del riesame di Bari ha confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari del 5 marzo 2021 di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto, pari ad € 2.203.078,77, dei reati tributari ex artt. 10-ter (capo 2), 4, comma 1 (capo 3), 2, comma 1 (capo 4), 8 (capi da 5 a 7), 5, comma 1 (capo 8), d.lgs. n. 74 del 2000, commessi da SA IC, quale presidente del Consiglio di Amministrazione della NN IA S.p.A. dalla sua costituzione sino al 28 novembre 2018, nonché di amministratore della Gemini S.r.l.; RE EL, nella sua qualità di consigliere delegato della NN IA S.p.A., relativamente ai periodi di imposta 2016 e 2017, nonché di amministratore della SA Safe-Blacksmith S.r.l.; AR AU, quale liquidatore della NN IA S.p.A. dal 28 novembre 2018 al 12 febbraio 2019, data della dichiarazione di fallimento di tale società. In subordine, in caso di incapienza, è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni mobili e immobili nella disponibilità SA IC, sino ad € 1.860.563,32, RE EL, sino ad € 342.515,21, e AR AU, sino ad € 264.522,14. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del curatore fallimentare della NN IA S.p.A.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e la mancanza assoluta di motivazione sulla ritenuta legittimità del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dei reati tributari contestati;
non sarebbe stato applicato, al denaro acquisito dalla curatela fallimentare alla massa attiva della procedura concorsuale, il limite di cui all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 trattandosi di beni che appartengono a una persona estranea al reato. Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto che la curatela del fallimento avrebbe solo l'amministrazione, la gestione e la disponibilità del denaro in sequestro e non la titolarità formale o la proprietà dei beni nella massa attiva. Il concetto di appartenenza di cui all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 non coinciderebbe con quello di proprietà: i beni acquisiti alla massa attiva sarebbero della curatela del fallimento ex art. 42 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come ritenuto anche da Sez. U, n. 45936 del 26 settembre 2019, che avrebbe riconosciuto la legittimazione del curatore fallimentare a richiedere la revoca del sequestro preventivo, in forza del potere di fatto e della conseguente relazione sostanziale con i beni fallimentari. W La giurisprudenza di legittimità avrebbe più volte riconosciuto l'applicabilità del limite di cui all'art. 12-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 alle ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni nella massa attiva del fallimento. L'ordinanza impugnata, nell'escludere l'inapplicabilità dell'art. 12-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, sarebbe errata in quanto la ricorrente avrebbe documentato e provato che: - alla data di esecuzione del sequestro, il 22 dicembre 2022, era già stato dichiarato il fallimento della NN IA S.p.A. (con sentenza del Tribunale di Bari n. 14 del 12 febbraio 2019); - alla data di apertura della procedura concorsuale la società fallita non disponeva di alcun attivo patrimoniale;
- soltanto dopo sette mesi dalla dichiarazione di fallimento la curatrice del fallimento avrebbe acceso un conto corrente bancario intestato alla procedura, con saldo iniziale nullo;
- su tale conto corrente non sono mai transitate somme di denaro riconducibili alla gestione societaria anteriore al fallimento;
-· la curatela fallimentare non ha mai avuto la disponibilità del profitto dei reati contestati ai legali rappresentanti della società in bonis, ma soltanto a partire dal 10 ottobre 2019 l'organo della procedura ha iniziato a recuperare i crediti di spettanza della società fallita, confluiti nella massa attiva del fallimento;
- di detti crediti l'importo maggiore, pari a circa un milione di euro, deriva da un accordo transattivo stipulato dalla curatela con alcuni sindaci e revisori legali della NN, in conseguenza dell'azione di responsabilità ex art. 146, comma 2, 1. fall., esperibile unicamente dal curatore del fallimento;
- l'organo della procedura concorsuale è estraneo ai reati contestati agli amministratori della società in bonis. Pertanto, le somme presenti nella massa attiva del fallimento non sarebbero suscettibili di sequestro ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. Sarebbe inconsistente il rilievo contenuto nell'ordinanza impugnata circa l'irrilevanza dell'origine lecita delle somme cadute in sequestro, in quanto la questione verterebbe sull'applicabilità del limite ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. Sarebbe errata la motivazione dell'ordinanza nella parte in cui il Tribunale del riesame ha ritenuto che la legittimazione del curatore ex art. 324 cod. proc. pen. non importerebbe il riconoscimento della sua titolarità formale dei beni fallimentari. Invece, la legittimazione sarebbe, di contro, strettamente collegata all'appartenenza dei beni alla curatela ed escluderebbe la possibilità di procederne sequestro ex artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. Non varrebbe a dimostrare il contrario l'orientamento della giurisprudenza, richiamato dal Tribunale del riesame, secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevarrebbe sulla procedura fallimentare, anche ove quest'ultima fosse intervenuta precedentemente alla misura cautelare. La questione non sarebbe la prevalenza o meno del sequestro,