Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/2003, n. 6943

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/2003, n. 6943
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6943
Data del deposito : 7 maggio 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto Sig 10

SEZIONE LAVORO

Lavoro Composta dagli Ill Dott. Vincenz06 Presidente - R.G.N. 19252/0 Dott. M D L Rel. Consigliere Cron. •15322 Dott. D F - Consigliere Rep. Dott. L V Consigliere Ud.19/12/02 - Consigliere - Dott. G C ha pronunciato la seguente S E NTENZ A sul ricorso proposto da: CO.GE.PI. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

BOCCA DI LEONE

78 PALAZZO TORLONIA, presso lo studio dell'avvocato IRACE ERNESTO C/O STUDIO LEGALE PAVIA, dall'avvocato E P,rappresentato difeso giusta delega in atti; - ricorrente contro INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DELLA FREZZA

17,2002 Centrale dell'Istituto, 5672 presec 1'Avvocatura -1- e difeso dagli avvocati A S, rappresentato PABIO FONZO, ANTONIETTA CORETIL, giusta delega in atti;

- controricorrente -

la sentenza n. 567/99 del Tribunale di avverso BENEVENTO, depositata il 19/10/99 R.G.N. 40/99; | udita la relazione della causa svolta nella pubblica udi.enza del 19/12/02 dal Consigliere Dott. Michele DE | LUCA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A G che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del procasso. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Benevento confermava la sentenza del Pretore della stessa sede in data 29 gennaio/17 marzo 1998, che aveva rigettato l'opposizione proposta dalla CO.GE.PI. s.r.l. contro decreto ingiuntivo di pagamento, in favore dell'INPS, di quanto dovuto in dipendenza dell'indebita fruizione di sgravi aggiuntivi e supplementari, in base al rilievo che la società aveva fruito degli stessi sgravi senza documentare l'incremento occupazionale, in quanto deve considerarsi "prosecuzione della ditta individuale Pirozzi come comunicato dalla stessa società all'INPS" e, comunque, "emerge in modo evidente che tra i due soggetti giuridici (...) vi era assoluta continuità (....) dal momento che rimase immutato il tipo di lavoro, l'uso delle attrezzature, il potere di controllo e la retribuzione" - nonostante le - "trasformazioni dell'assetto proprietario" ed "indipendentemente dalla sopravvivenza della ditta Pirozzi" - né é stata fornita alcuna prova di eventuali aumenti di personale rispetto alla ditta individuale preesistente, nonostante "lo scopo della norma (....) di incentivare l'occupazione". Avverso la sentenza d'appello, la società soccombente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'Istituto intimato resiste con controricorso. Motivi della decisione. 1.Con il primo motivo di ricorso - denunciando vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.) la CO.GE.PI. s.r.l. censura la sentenza impugnata per - avere ritenuto che la società fosse la "continuazione" della ditta individuale Pirozzi, sebbene non si fosse verificato, nella specie, l'assorbimento integrale della ditta individuale nella società in quanto solo parte della ditta - individuale, che infatti ha continuato ad operare, é stata conferita per ] l'aumento del capitale sociale, alcuni dipendenti della ditta individuale erano stati licenziati ed avevano ricevuto il trattamento di fine rapporto, mentre alla società erano state assegnate una nuova partita IVA ed una nuova posizione INPS - e, peraltro, l'Istituto non avesse assolto l'onere probatorio (art, 2697 c.c.) del a dedotta "continuazione". Con il secondo motivo - denunciando (ai sensi dell'art.2697 c.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2697 c.c.) - la società ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che la stessa società non avesse assolto l'onere della prova relativo all'incremento occupazionale - - sebbene tale onere fosse a carico dell'Istituto - quale "attore sostanziale" nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - e, peraltro, la stessa ricorrente- non disponendo dei libri matricola della ditta Pirozzi - avesse richiesto invano, con l'atio d'appello, l'acquisizione, presso l'Istituto, di notizie relative al livello occupazionale della ditta stessa alle date del 30 giugno 1968 e del 31 dicembre 1970. Il ricorso non é fondato. 2.In tema di sgravi aggiuntivi e supplementari, infatti, colui che ne richiede la concessione ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto, che é rappresentato dall'incremento della mano d'opera (vedi Cass. n.8014 del 1990). Né il richiedente è dispensato da tale onere per avere, nella specie, fatto valere il diritto agli sgravi in sede di opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento, in favore dell'INPS, di quanto dovuto in dipendenza dell'indebita fruizione degli sgravi medesimi. E' ben vero, infatti, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura anche nel rito del lavoro e della previdenza sociale come - giudizio ordinario di cognizione dinanzi al giudice adito, nel quale l'opposto assume la posizione di attore sostanziale e gli oneri relativi, anche probatori (vedi, per tutte, Cass. n. 8502/2002). Tuttavia, la fattispecie costitutiva del diritto allo sgravio si configura come fattispecie parzialmente estintiva della cui prova é onerato l'opponente, in - qualità di convenuto sostanziale (ai sensi dell'art. 2697, cpv., c.c.) - rispetto all'obbligazione contributiva incontroversa, che l'ente previdenziale abbia fatto valere, come nella specie, in via monitoria. Lung dal risultare assolto l'onere probatorio a carico dell'attuale ricorrente, ne risulta nella specie provata, addirittura, l'insussistenza del diritto agli sgravi contributivi pretesi. -3.Invero ai fini dell'applicazione dello sgravio contributivo aggiuntivo (previsto dall'art. 18, comma 4, del d.l. 30 agosto 1968, n. 918, come sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968, n. 1089), e di quello supplementare (di cui all'art. 1, comma 1, d.l. 5 luglio 1971, n. 429, convertito in I. 4 agosto 1971, n. 589) - per stabilire se in un'azienda si sia effettivamente verificato un incremento occupazionale, rispetto alla situazione esistente alle date di riferimento fissate dalle suddette norme, occorre avere riguardo - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 256/2001, 1180/98, 7183/96, 4343/95, 4274/92, 10741/90, 4278, 2142, 1221/87) - al concetto di azienda in senso oggettivo, senza tener conto di tutte le eventuali variazioni intervenute sia nella titolarità dell'impresa che negli assetti organizzativi. La sentenza impugnata si uniforma al principio di diritto enunciato all'esito di un accertamento di fatto - e non merita censure, neanche sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360, n.5, c.p.c.). 3 4.Invero la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell'art.360, n.5, c.p.c.), non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni – svolte dal giudice del merito, al quale spetta in - via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento con la conseguenza che il - vizio di motivazione deve emergere - secondo l'orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.13045/97 delle sezioni unite e n. 3161/2002, 4667/2001, 14858, 9716, 4916/2000, 8383/99 delle sezioni semplici) dall'esame del ragionamento svolto dal - giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti. In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità (dall'art. 360 n. 5 c.p.c.) - non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità. Tuttavia, lungi dal denunciare specificamente un vizio siffatto, il ricorrente si limita a prospettare - inammissibilmente una ricostruzione diversa dei 1 medesimi fatti. 5.Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato. Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza (art.91 c.p.c.).

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