Cass. civ., SS.UU., ordinanza 17/06/2021, n. 17328

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 17/06/2021, n. 17328
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17328
Data del deposito : 17 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7305-2020 proposto da: MINO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CICERONE

44, presso lo studio dell'avvocato M P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M S;

- ricorrente -

contro

LEGAMBIENTE ONLUS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI PROTEZIONE AMBIENTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DI VIGNA MURATA

1, presso lo studio dell'avvocato C C, rappresentata e difesa dall'avvocato F B;
- con troricorrente - nonchè

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, COMUNE DI LIVIGNO, COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA, REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI SONDRIO, AGENZIA REGIONALE PER L'AMBIENTE - ARPA DELLA LOMBARDIA;

- intimati -

avverso l'ordinanza n. 18829/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/07/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere C G. Rilevato che: Con ordinanza 12 luglio 2019 n. 18829 le Sezioni Unite di questa Suprema Corte rigettavano due ricorsi, proposti rispettivamente da Mottolino S.p.A. quale ricorso principale e dal Comune di Livigno quale ricorso incidentale, avverso sentenza 24 agosto 2017 n. 4062 del Consiglio di Stato, la quale aveva confermato la sentenza 12 luglio 2016 n. 1411 del T della Lombardia, che - svoltosi il contraddittorio tra Mottolino S.p.A., il Comune di Livigno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Regione Lombardia, la Provincia di Sondrio, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente e la Comunità Montana Alta Valtellina -, accogliendo un ricorso proposto da Legambiente ONLUS, aveva annullato la delibera emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 19 settembre 2014 in relazione ad un progetto della società Mottolino di costruzione di un impianto sciistico nel Comune di Livigno. Tale delibera - ritenuta raggiunta l'intesa con la Regione Lombardia in riferimento all'articolo 14-quater, terzo comma, I. 241/1990 essendo stato "chiarito sia dalla competente Comunità Montana Alta Valtellina che dal Comune di Livigno" che l'opera avrebbe costituito un "adeguamento funzionale e tecnologico di impianto esistente" - aveva dichiarato di "condividere, facendole proprie, le motivazioni espresse dalla Provincia di Sondrio, dal Comune di Livigno e dalla Comunità Montana Alta Valtellina in merito alla valenza economica, sociale e di implementazione della sicurezza tecnologica connessa al progetto di costruzione di una seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico denominata "Vallaccia-Monte della Neve ... con relativo ampliamento dell'area sciabile e nuovi parcheggi pubblici in località Gembré a Trepalle" e riconosciuto che "sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto stesso, "come adeguamento tecnologico e funzionale dell'attuale seggiovia biposto "Mottolino-Monte della Neve", a condizione che, interessando il progetto un Sito di Importanza Comunitaria - precisamente

SIC IT

2040006 -, fossero attivate le procedure ex articolo 5, nono comma, d.p.r. n. 357/1997 dalla Comunità Montana Alta Valtellina. Il T aveva reputato la delibera non adeguatamente supportata sul piano istruttorio laddove affermava che il progetto - il quale, oltre allo smantellamento della presente seggiovia biposto, avrebbe comportato l'ampliamento dell'area sciabile e la costruzione di nuovi parcheggi pubblici, di opere impiantistiche e strutture complementari - dovesse qualificarsi adeguamento tecnologico del preesistente impianto anziché impianto nuovo, vietato dai Piani territoriali paesaggistici regionali e provinciali. A sua volta il Consiglio di Stato, confermando la pronuncia del T, nella sua sentenza aveva evidenziato che il progettato impianto avrebbe occupato "un'area esclusa dal dominio sciabile, soggetta alla tutela paesaggistica e di conservazione ambientale, mediante la realizzazione di un diverso tracciato ricadente in parte nell'ambito di un Sito di Importanza Comunitaria", e rilevato che i limiti del sindacato sugli atti di alta amministrazione non esonerano l'atto dalla motivazione, la quale nel caso in esame avrebbe dovuto dar conto delle ragioni di diversa valutazione degli elementi di giudizio assunti dall'amministrazione dissenziente (Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo), per concludere poi che tale sindacato, pur di natura estrinseca e formale, poteva investire il concreto esercizio del potere in riferimento appunto alla verifica di un idoneo supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e di un'adeguata giustificazione motivazionale. Queste Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 18829/2019, ritenute le doglianze dei due ricorsi in parte inammissibili e in parte infondate, hanno escluso che il Consiglio di Stato avesse deciso in difetto di giurisdizione o comunque incorrendo in eccesso di potere giurisdizionale. Avverso tale ordinanza Mottolino S.p.A. ha proposto ricorso per revocazione, sulla base di quattro motivi. Legambiente ONLUS si è difesa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che:

1.1 Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 395, primo comma, n.4 c.p.c., adducendo che l'ordinanza deve essere revocata in quanto "ha trattato la questione relativa alla qualificazione della delibera del Consiglio dei Ministri e, in particolare, dell'ambito del sindacato esercitato dal giudice amministrativo senza tenere in considerazione un fatto dirimente risultante dagli atti". Dopo avere infatti correttamente riconosciuto che "l'eventuale sostituzione, da parte del giudice amministrativo, della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità della amministrazione costituisce un'ipotesi d'indebito sconfinamento della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla pubblica amministrazione, quand'anche l'eccesso in questione sia compiuto tramite una pronunzia il cui contenuto dispositivo si mantenga nell'area dell'annullamento dell'atto", nel respingere il primo motivo di ricorso l'ordinanza qui impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che alla "critica della qualificazione dell'impianto e dei criteri in base ai quali essa è stata effettuata sono nella sostanza dedicate le censure, che, tuttavia, non incidono sui vizi di legittimità rilevati dal Consiglio di Stato che, senza utilizzare il parametro dell'opportunità né sindacare la convenienza (in tesi, il valore preponderante dei risvolti economico-sociali dell'opera) né operare alcun diretto esame del merito, ha compiuto la sua valutazione di legittimità del provvedimento ab extrinseco, nei termini di cui si è detto, anche in riferimento alla conformità del provvedimento alla disciplina della materia". Il "fatto determinante rilevabile dagli atti di causa" che avrebbe così inficiato il rigetto del primo motivo di ricorso sarebbe, secondo la ricorrente, "l'attinenza del sindacato alla convenienza", "coessenziale" alla qualificazione dell'impianto come adeguamento - funzionale e tecnologico - del preesistente o come nuovo impianto, "in ragione della stessa disciplina regionale di riferimento, come interpretata e applicata dalla stessa Regione con la nota Z1.2009.0010120 del 18.5.2009 (risultante dagli atti del giudizio, in quanto allegata come doc. 18 del fascicolo
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