Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/1999, n. 5056

CASS
Sentenza
25 maggio 1999
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CASS
Sentenza
25 maggio 1999

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Massime • 1

La complessa disciplina dettata dagli art. 80 e ss. del T.U.L.P.S., e dagli art. 141 e ss. del relativo regolamento, diretta a garantire la sicurezza per l'incolumità pubblica dei luoghi in cui si svolgono rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ed altre forme di spettacolo o trattenimento pubblico non è applicabile analogicamente ai luoghi destinati allo svolgimento di mostre mercato, senza che possa diversamente argomentarsi dal decreto interministeriale in data 16 febbraio 1982, concernente la determinazione delle attività soggette alla visite di prevenzione incendi, mentre soltanto il successivo d.P.R. n. 577 del 1982, contenente il regolamento relativo all'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio, all'art. 14, ha disposto "accertamenti sopralluogo", da effettuarsi da parte dei vigili del fuoco, svincolati da richieste di parte, per procedere al controllo di situazioni di potenziale pericolo, segnalate o comunque rilevate, ovvero per eseguire controlli a campione. Ne consegue che, in relazione a danni cagionati da un incendio alle persone dei visitatori di una mostra (nella specie, di antiquariato) nel periodo precedente l'entrata in vigore di detto d.P.R., non può affermarsi la responsabilità del Ministero dell'Interno per violazione di obblighi di controllo e di vigilanza.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/1999, n. 5056
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5056
Data del deposito : 25 maggio 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Rel. Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI AN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA B. DEGLI UBALDI 66, presso l'avvocato VINCENZO RINALDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato EDUARDO IZZO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 36/97 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata l'08/02/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/99 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;

udito per il ricorrente l'Avvocato Rinaldi che si riporta agli scritti difensivi;

udito per il resistente l'Avvocato dello Stato Sica che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12 settembre 1990 GI DI conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia il Ministero dell'Interno, esponendo che il 25 aprile 1982 si era sviluppato un incendio nei locali del palazzo del Vignola di Todi, dove era m corso una mostra dell'antiquariato, e che ella aveva riportato gravissime ustioni, mentre il coniuge NO BA aveva subito ustioni, fratture plurime e lesioni;
che con sentenza del 3 maggio 1985, confermata dalla Corte di Appello, il Tribunale aveva dichiarato la responsabilità penale, tra gli altri, di SC NT, amministratore unico della società responsabile dell'allestimento della mostra, ma che ad avviso dell'esponente doveva ravvisarsi anche una responsabilità di natura civilistica del Ministero dell'Interno, in relazione a comportamenti omissivi violatone di norme di legge e di regole di generica prudenza. Chiedeva pertanto la condanna dell'Amministrazione in suo favore, in proprio e quale vedova del BA, deceduto il 21 settembre 1987 , al risarcimento del danno subito, con rivalutazione ed interessi. Costituitosi il contraddittorio, con sentenza dell'11 dicembre 1992 il Tribunale rigettava la domanda. Proposto appello dalla parte soccombente, con sentenza del 16 gennaio - 8 febbraio 1997 la Corte di Appello di Perugia, rigettava l'impugnazione, osservando che non era ravvisabile un obbligo di Vigilanza al sensi dell'art.80 T.U.L.P.S. e delle, relative norme regolamentari da parte della Commissione tecnica in dette norme disciplinata non essendo equiparabili i luoghi in ordine al quali è prevista la competenza della Commissione stessa ( teatri o luoghi di pubblico spettacolo ) alle mostre, fiere e mercati o altri luoghi di esposizione e vendita. Rilevava la Corte che detta diversità emergeva anche dalla distinta regolamentazione normativa , dettata per i primi dal richiamato art. 80 e dalle corrispondenti norme regolamentari, e per i secondi dal r.d. n. 454 del 1934, che aveva previsto il passaggio del controllo e della vigilanza dal Ministero dell'Interno a quello delle Corporazioni , e quindi dal d.p.r. n. 7 del 1972, che aveva disposto il trasferimento di dette funzioni alle
Regioni, ed ancora dal d.p.r. n. 616 del 1977, che aveva completato la delega alle Regioni, riservando allo Stato le funzioni sulle fiere di maggiore importanza ed assegnando al Comuni le funzioni statali in tema di pubblici spettacoli ed alle Regioni quelle amministrative sugli stessi.
Rilevava ancora che solo con decreto dei Ministri dell'Interno e dell'Industria del 9 aprile 1982, entrato in vigore il 24 aprile 1982, e quindi il giorno precedente l'evento in oggetto, era stato imposto l'obbligo della visita periodica dei vigili del fuoco ai fini del rilascio di un certificato di prevenzione

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