Cass. pen., sez. feriale, sentenza 30/07/2021, n. 30029
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA CU LU CUI 01XQW3Z nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Lucia Odello, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24/6/2021 la Corte di Appello di Roma ha disposto la consegna alla A.G. della Romania di CA CU LU in quanto colpito:
1. da mandato di arresto europeo emesso il 31/3/2021 dalla A.G. romena in esecuzione della sentenza 10/3/2021 (definitiva in pari data) del Tribunale di Ma- ramures con la quale è stato condannato alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione (da cui va detratto il periodo di presofferto dal 14/3/2015 al 12/7/2015 pari a giorni 119) per i reati di associazione per delinquere finalizzata e produzione di documenti falsificati, commessi in Romania da novembre 2014 a marzo 2015;
2. da mandato di arresto europeo emesso il 27/5/2021 dal Tribunale di Galati per i reati di induzione. favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, auto- riciclaggio e minaccia, commessi in Romania, Svizzera e Germania dal 2013 al 2019. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il LI, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la nullità della sentenza ex art. 606 lett. c) e b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e la violazione degli artt. 127 e 178 lett. c) cod. proc. pen. In particolare, lamenta la violazione dei diritti di difesa e contraddittorio, avendo a suo dire il giudice di merito omesso di considerare una serie di elementi di fatto depositati dalla difesa (la carta di identità italiana, la documentazione la- vorativa, le dichiarazioni aventi ad oggetto la presenza del LI in Italia dal 2016 al 221, il fatto che il reato contestato di favoreggiamento della prostituzione sa- rebbe stato commesso anche in Italia dal 2012 al 2016) dai quali emergerebbe la sua residenza in Latina, e quindi, la sua dimora sul territorio dello stato. Con la sentenza impugnata -ci si duole- la Corte capitolina avrebbe operato un'interpretazione eccessivamente restrittiva della "dimora", in tal senso contra- stando anche quanto affermato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 227/2010, nella quale al punto n. 8, nel richiamare la sentenza Kozlowski, in re- lazione ai concetti di residenza e dimora, afferma espressamente la rilevanza della c.d. "dimora non ininterrotta" che costituisce un elemento di valutazione, non ne- cessariamente determinante la decisione di consegna. In tal senso l'impugnata sentenza, nell'esaminare gli elementi relativi alla dimora del LI, ometterebbe ogni valutazione in relazione alla dimora del ricorrente, accedendo illegittima- mente ad un concetto di dimora necessariamente stabile.Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la illegittimità costituzionale dell'art. 18-bis comma 2 e 19 comma 1 lett. b) L. 69/2005 in quanto il termine quinquennale non è stato previsto dalla legge delega 117/2019, e si porrebbe in contrasto con il comma 4 dell'art. 6 L. 117/2019, che non prevede alcun termine quinquennale. La legge di conversione - è la tesi che propone il ricorso- non poteva intro- durre il requisito del quinquennio per la residenza o la dimora, in quanto tale re- quisito non è previsto nella decisone quadro 584/2002, tale fonte essendo l'unico parametro per la armonizzazione e l'adeguamento di cui alla legge delega, né ri- sulterebbe in alto modo consentito dalla legge delega 117/2019, né esplicita- mente, né implicitamente. Perciò, alla luce di tali considerazioni, un'interpreta- zione costituzionalmente orientata degli artt. 18 bis e 19, anche sulla scorta della "o" disgiuntiva contenuta nel testo delta prima norma, doveva per il ricorrente essere intesa nel senso che per la "residenza" non sia richiesto il requisito del quinquennio, mentre questo periodo temporale può essere valutato in relazione alla "dimora". E tale interpretazione comporterebbe che la sentenza impugnata sarebbe nulla, ai sensi dell'art. 606 lett. b cod. proc. pen. in relazione agli artt. 18- bis e 19 I. 69/2005 atteso che è stata depositata in atti, ma non valutata dall'im- pugnata sentenza la carta di identità del LI, dalla quale risulta la residenza in Italia, in Latina, Piazzale Carturan n.
5. In ogni caso, si evidenzierebbe l'illegittimità costituzionale di tali norme in relazione al principio di cui all'art. 27 Cost, a causa dell'omessa valutazione della ulteriore maggiore garanzia di rieducazione del condannato nel paese richiedente ovvero nel paese richiesto della consegna. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta l'inosservanza degli art. 19 e 20 L 69/2005, avendo la Corte capitolina operato una decisione cumulativa dei due mandati di arresto illegittimamente, stabilendo il citato art. 20 che in caso di con- corso di richieste di consegna la Corte deve previamente operare la scelta formale circa il MAE al quale dare la precedenza, scelta non operata. Sotto ulteriore profilo, ad avviso del ricorrente, l'impugnata sentenza pur ri- levando che il reato di favoreggiamento della prostituzione è stato commesso in Italia, Germania e Svizzera dal 2012 al 2016, avrebbe mancato di rilevare che detto reato non è stato commesso nel Paese richiedente la consegna. Ed invero, dalla motivazione risulterebbe che detto reato sarebbe stato commesso prevalen- temente in Italia. Infine, il ricorrente lamenta che il reato contestato di favoreggiamento della prostituzione sia stato commesso in parte in Italia e ciò avrebbe dato facoltà alla Corte territoriale di rifiutare la consegna, a prescindere dalla pendenza di un pro- cesso in Italia.Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.