Cass. pen., sez. V trib., sentenza 18/12/2018, n. 57031

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 18/12/2018, n. 57031
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 57031
Data del deposito : 18 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente: SENTENZA sul ricorso presentato da: P P, nato a Ginosa (TA), il 3/12/1948;
avverso la sentenza del 30/6/2017 della Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. L P;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. A P, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. P A, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere agli effetti penali nei confronti di P P in ordine al reato di diffamazione aggravata, per essersi lo stesso estinto per intervenuta prescrizione, confermando invece agli effetti civili la sua condanna al risarcimento del danno patito da C N, costituitosi parte civile. Nello specifico, all'imputato veniva contestata la distribuzione di alcuni volantini e l'affissione di uno di essi presso la sede della Pro Loco di cui era presidente, contenenti la riproduzione dell'intervista rilasciata dal C ad un giornale locale, ma con l'aggiunta della seguente frase ritenuta 'offensiva: «è auspicabile che prima di fare delle dichiarazioni, il sig. C conosca bene i fatti per evitare di fare ulteriori magre figure».

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del proprio difensore, articolando un unico motivo con il quale si lamentano vizi di motivazione in merito al mancato proscioglimento nel merito ai sensi del secondo comma dell'art. 129 c.p.p. ed alla ritenuta sussistenza del reato di diffamazione.

2.1 Rileva il ricorrente come la Corte territoriale - risultando evidente dagli atti l'insussistenza del fatto - avrebbe dovuto assolvere il P con formula piena. Difetterebbe, infatti, la prova che questi avesse dapprima vergato a mano la frase incriminata sui volantini e che li avesse in seguito distribuiti. In tal senso la Corte di merito avrebbe del tutto disatteso le risultanze processuali, in quanto effettivamente il querelante, si sarebbe contraddetto in udienza, asserendo inizialmente di aver visto l'imputato scrivere materialmente la frase riportata sul volantino, per poi correggersi su suggerimento del giudice, dichiarando di averlo soltanto visto intento nella distribuzione.
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