Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/2024, n. 39546
Sentenza
9 luglio 2024
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9 luglio 2024
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Massime • 1
Non integra il delitto di peculato d'uso la condotta del pubblico agente che usi della cosa per concomitante interesse privato e istituzionale, salvo che non ne derivi un apprezzabile pregiudizio economico o funzionale per l'amministrazione.
Sul provvedimento
Testo completo
39546-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da Sent. n. sez. 1047 Presidente- Gaetano De Amicis UP - 09/07/2024 Anna Criscuolo R.G.N. 14418/2024 Martino Rosati relatore - Maria Sabina Vigna Debora Tripiccione ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EL UI, nato a [...] [...] avverso la sentenza del 30/11/2023 della Corte di appello di Trento, scz. distaccata di Bolzano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza;
uditi i difensori del ricorrente, avv.ti Massimo Motisi e Lelio Della Pietra, che hanno concluso per l'accoglimento dell'impugnazione. RITENUTO IN FATTO 1. Accogliendo l'appello del Pubblico ministero, la Corte di appello di Trento sez. dist. di Bolzano, con la sentenza in epigrafe indicata, ha condannato UI EL per i delitti di peculato d'uso e di arbitraria utilizzazione a fine di profitto di prestazioni lavorative di personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza in contrasto con i compiti di istituto (art. 314, secondo comma, cod. pen., e 78, legge 1° aprile 1981, n. 121), così riformando la sentenza del Tribunale di Bolzano, che lo aveva mandato assolto ritenendo quei reati insussistenti. In sintesi, a lui si rimprovera di avere, nella sua qualità di funzionario della Polizia di Stato, con il ruolo di dirigente del Compartimento di polizia stradale del Trentino-Alto Adige, di essersi indebitamente avvalso in modo sistematico di autovetture di servizio e di dipendenti di quel Corpo con funzioni di autisti, per i trasferimenti tra la sua abitazione, ubicata a Trento, e l'ufficio presso cui prestava servizio, situato a Bolzano, in tal modo distogliendo le une e gli altri dalle destinazioni istituzionali ed utilizzandoli a proprio profitto.
1.1. Gli snodi essenziali della decisione della Corte d'appello possono così sintetizzarsi: - la sede di destinazione nonché dell'ufficio dell'imputato era Bolzano;
- i suoi incontri, più o meno quotidiani, con alcuni funzionari preposti ad uffici riconducibili al Compartimento da lui diretto e situati a Trento non potevano considerarsi vere e proprie riunioni operative, trattandosi essenzialmente di contatti estemporanei ed occasionati essenzialmente dall'allocazione di quegli uffici e del suo alloggio nel medesimo edificio: ragione per cui gli spostamenti da e per Trento dovevano considerarsi da casa ad ufficio e non tra diverse sedi di servizio;
nella sua qualità istituzionale, egli sapeva, o quanto meno avrebbe dovuto sapere, che a norma dell'art. 3 del d.P.C.M. 25 settembre 2014 non è consentito l'utilizzo di autovetture di servizio per accompagnamento da e per l'abitazione, ma solo per singoli spostamenti necessari per ragioni di servizio;
-utilizzando quella sistemazione abitativa, anziché soggiornare in Bolzano a spese del Ministero, come pure gli sarebbe spettato, l'imputato comunque conseguiva un vantaggio economico, poiché l'alloggio era messo gratuitamente a disposizione dalla "Autostrada del Brennero" s.p.a. ed egli otteneva le relative indennità in misura integrale e non ridotta del 20%, come invece sarebbe accaduto se vitto ed alloggio fossero stati a carico dell'amministrazione.
1.2. Impugna tale decisione l'imputato, con distinti ricorsi dei suoi due difensori.
2. L'avv. Della Pietra lamenta il mancato assolvimento dell'onere di motivazione c.d. "rafforzata", gravante sul giudice d'appello che riformi la sentenza assolutoria, con particolare riferimento all'esclusione della natura istituzionale delle riunioni dell'imputato con i dirigenti degli uffici situati a Trento: natura invece riconosciuta dal Tribunale, che aveva conseguentemente ritenuto gli spostamenti tra le due sedi come ascrivibili a ragioni di servizio e non da casa ad ufficio. 2 La Corte d'appello si deduce si è attardata inutilmente sulle ragioni della scelta abitativa dell'imputato, invece irrilevanti ai fini della determinazione della natura istituzionale o meno di quelle brevi riunioni ("breafing" vengono definite), trascurando di valutare la libertà di organizzazione del lavoro riconosciuta al dirigente superiore della Polizia di Stato dal d.lgs. n. 334 del 5 ottobre 2000, modificato dal d.lgs. n. 95 del 2017, non individuando la disciplina regolatrice in tema di luogo, orari ed organizzazione del lavoro eventualmente violata, e così negando la natura istituzionale di quegli incontri sulla base di profili totalmente inconferenti, quali la non preventiva convocazione, la breve durata o lo svolgimento al di fuori di sedi ufficiali.
3. Il ricorso dell'avv. Motisi consta di quattro motivi.
3.1. Con il primo, anch'egli si duole dell'assenza della necessaria "motivazione rafforzata" in punto di elemento oggettivo dei reati. A tal fine, ripercorrendo le risultanze probatorie, testimoniali e documentali, valorizzate dai giudici d'appello, ne denuncia il travisamento e la fuorviante esposizione in sentenza, rilevando come da esse si