Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2023, n. 18542
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P E, nato a Gardone Val Trompia il 31/12/1977 avverso l'ordinanza del 15/11/2022 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere E G;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D S, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio e restituzione dei beni sequestrati. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del riesame, ha annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero della Procura di Brescia, con il quale erano stati sottoposti a sequestro probatorio n. 5 merli, n. 25 tordi bottacci vivi, un pannello solare, una batteria da 12 v e tre timer, nell'ambito di indagini in relazione agli artt. 544 ter cod.pen. e 30 legge n. 157 del 1992, disponendo la restituzione del solo fucile da caccia tipo doppietta.t 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato deducendo due motivi di ricorso. -Violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 544 sexsies cod.pen. e 324 comma 7 cod.proc.pen. Il tribunale cautelare, nel negare la restituzione degli esemplari di avifauna avrebbe erroneamente applicato la disposizione di cui all'art. 324 comma 7 cod.proc.pen. come interpretata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 40847 del 2019, secondo cui il divieto di restituzione opera solamente nei casi delle cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240 comma 2 cod.pen., con l'eccezione del caso in cui la previsione di confisca sia prevista da leggi speciali salvo che dette previsioni richiamino l'art. 240 comma 2 cod.pen. Trattandosi di una confisca, quella ex art. 544 sexies cod.pen., per i delitti di cui all'art. 544 ter, 544 quater e 544 quinquies cod.pen., prevista da una disposizione speciale che non richiama l'art. 240 cod.pen., non opererebbe il divieto di restituzione di cui all'art. 324 comma 7 cod.proc.pen. - Violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 28 comma 2 della legge n. 157 del 1992 e 324 comma 7 cod.proc.pen. Allo stesso modo l'ordinanza impugnata avrebbe illegittimamente escluso la restituzione degli strumenti utilizzati per i richiami acustici, in violazione dell'art. 324 comma 7 cod.proc.pen. nell'interpretazione delle Sezioni Unite, e art. 28 della legge n. 157 del 1992. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza e la restituzione dei beni.
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