Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/03/2016, n. 5075

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Nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, ove la P.A., all'esito dell'approvazione della graduatoria, non provveda alla nomina del soggetto utilmente collocato, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nel solo caso in cui la mancata assunzione avvenga in assenza di un provvedimento espresso, dovendosi ritenere che allorché sia del tutto mancante, e non solo viziata, la forma prevista dalla legge, non sia riconoscibile l'esercizio di un potere autoritativo, che il principio di legalità dell'azione amministrativa permette di ravvisare esclusivamente in termini di esercizio tipico e formale. Ne consegue che, in assenza di un "contrarius actus", la volontà dell'Amministrazione di annullare o revocare il bando non assume alcuna efficacia, posto che il mero comportamento materiale implica l'inesistenza del procedimento amministrativo per l'esercizio dei poteri assegnati e l'autotutela risulta, quindi, esercitata in carenza di potere e con atti affetti da nullità per difetto dell'elemento essenziale della forma. (Nella specie, le S.U. hanno escluso la giurisdizione ordinaria poiché la scelta di non dar corso alla nomina era stata assunta con un decreto direttoriale, la cui legittimità doveva essere verificata dal giudice amministrativo).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/03/2016, n. 5075
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5075
Data del deposito : 15 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

t 5075/16 i u c Oggetto REPUBBLICA ITALIANA s e IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Impiego pubblico LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE concorsi mancata SEZIONI UNITE CIVILI nomina- giurisdizione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ordinaria condizioni Dott. RENATO RORDORF - Pimo Pes.te f.f. R.G. N. 8351/2011 Pesidente Sezione Dott. G AO - Cron.5075 Rel. Pes. Sezione Dott. VTORIO NOBILE WITE Rep. Consigliere Dott. ANIELLO NAPPI vd. 26/01/2018 Dott. RENATO BI Consigliere - PU Volile Dott. ADELAIDE AMENDOLA Consigliere Dott. C D I Consigliere Dott. S P Consigliere Dott. C D C Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8351-2011 proposto da: SCARSELLA MARINA, LEONARDI PATRIZIA, elettivamente 2016 domiciliate in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio 2 227 dell'avvocato S G, che le rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;
- ricorrenti Ministro pro MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente e ricorrente incidentale - avversO la sentenza n. 7861/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2016 dal Pesidente Dott. VTORIO NOBILE;
udito l'Avvocato Sergio GALLEANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Pocuratore Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO, che ha concluso per statuire la giurisdizione del giudice amministrativo, cassare la sentenza impugnata, rimettere le parti davanti al T.A.R. R.G. 8351/2011 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ново Con sentenza depositata il 25 marzo 2010 la Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 9-11-2004, con la quale, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero della Salute, era stata rigettata la domanda proposta da L Patrizia e S Marina, diretta al riconoscimento dell'inquadramento nella posizione C1. Le appellanti, dipendenti del detto Ministero, già inquadrate in posizione economica B2, avevano partecipato alla procedura selettiva per l'accesso alla posizione economica C1 mediante corso di riqualificazione ai sensi dell'art. 15 del ccnl 1998/2001 per il personale non dirigenziale del comparto Ministeri, risultando collocate utilmente nella graduatoria definitiva. Le dipendenti avevano dedotto che, nonostante il positivo superamento della procedura selettiva, a seguito delle problematiche insorte dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2002, il Direttore Generale dell'Organizzazione, del Bilancio e del

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